Decreto del Presidente della provincia 21 agosto 2008, n. 31-138/Leg.

Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale (articolo 67, comma 4 sexies, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Fonte Supplementi Ordinari
n. 4
21/10/2008
Regione Trentino Alto Adige

thesaurus: Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l’articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l’articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

- vista la deliberazione n. 1974 di data 8 agosto 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il “Regolamento concernente l’ordinamento e il funzionamento dell’agenzia provinciale per l’alta formazione professionale (articolo 67, comma 4 sexies, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”,

emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell’articolo 67, commi da 4 bis a 4 sexies, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito indicata come “legge provinciale”, disciplina l’ordinamento e il funzionamento dell’agenzia provinciale per l’alta formazione professionale, di seguito denominata “agenzia”.

Art. 2

Ordinamento e compiti dell’agenzia

1. L’agenzia, istituita dall’articolo 67, comma 4 bis, della legge provinciale quale organo della Provincia ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), ha sede in Trento ed è dotata di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile. L’agenzia è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale secondo quanto previsto dall’articolo 15.

2. Ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dell’allegato A della medesima legge, il dipartimento provinciale di riferimento dell’agenzia è il dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.

3. L’agenzia, anche in raccordo con gli sviluppi a livello nazionale e internazionale dei sistemi di formazione terziaria o superiore a carattere non universitario, ha il compito di:

a) progettare, gestire, affidare, valutare e monitorare i percorsi di alta formazione professionale;

b) certificare le competenze acquisite, nel rispetto delle modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 67, comma 2, della legge provinciale;

c) provvedere alla promozione e alla divulgazione dell’alta formazione professionale;

d) fornire un supporto al dipartimento di riferimento per: 1) la definizione dei piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale; 2) la definizione delle modalità e dei criteri per l’attestazione dell’acquisizione delle competenze di alta formazione anche al fine del riconoscimento a livello nazionale, europeo ed internazionale del titolo acquisito; 3) lo sviluppo del raccordo tra il sistema dell’istruzione e formazione professionale e l’alta formazione professionale; 4) l’innovazione e la ricerca nell’ambito del sistema della formazione professionale.

4. Al fine dello svolgimento dei propri compiti l’agenzia può richiedere la collaborazione di istituti di ricerca, delle università, dell’istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e di altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo dei sistemi dell’alta formazione professionale a livello locale, nazionale e internazionale.

Art. 3

Progettazione dei percorsi di alta formazione professionale

1. La progettazione dei percorsi di alta formazione professionale, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento previsto dall’articolo 67, comma 4, della legge provinciale concernente i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale, consiste: a) nell’analisi dei fabbisogni emergenti in relazione alle prospettive di sviluppo del Trentino; b) nella definizione e revisione periodica delle figure professionali; c) nella definizione e aggiornamento periodico dei percorsi formativi.

2. Per le attività indicate dal comma 1, lettere a) e b), è acquisito il parere del comitato tecnico previsto dall’articolo 8.

3. Per la realizzazione della progettazione l’agenzia può avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti dal direttore, che possono prevedere al proprio interno anche la presenza di soggetti appartenenti alla categoria economica di riferimento per la figura professionale da individuare.

Art. 4

Modalità per l’affidamento e la gestione dei percorsi di alta formazione professionale

1. L’agenzia coordina e affida la realizzazione dei percorsi di alta formazione professionale alle istituzioni scolastiche e formative, attenendosi a criteri di economicità e qualità e secondo le modalità stabilite da questo articolo.

2. Per l’affidamento l’agenzia individua le istituzioni scolastiche e formative mediante procedura comparativa, previa pubblicazione di un avviso che contiene in particolare:

a) la denominazione della figura professionale da formare;

b) il profilo professionale della figura da formare con specifica indicazione delle competenze da acquisire;

c) le modalità e i termini di presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche e formative;

d) le caratteristiche generali dei percorsi di alta formazione professionale, del partenariato con i soggetti pubblici e privati, nonché i criteri generali per la didattica e l’organizzazione dei percorsi di alta formazione professionale, come definiti dal regolamento previsto dall’articolo 67, comma 4, della legge provinciale concernente i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale;

e) i criteri generali per la gestione organizzativa-amministrativa dei percorsi di alta formazione professionale e i parametri finanziari per l’assegnazione delle relative risorse, come definiti dalla Giunta provinciale;

f) i criteri e le modalità di valutazione delle candidature presentate, sulla base dei seguenti elementi essenziali: 1) i requisiti tecnici e strutturali necessari per l’attuazione del percorso di alta formazione anche con riguardo alla disponibilità di infrastrutture, di macchinari e di strumenti tecnici, o all’impegno all’acquisizione in disponibilità degli stessi; 2) la previsione dell’utilizzo di personale qualificato per le principali funzioni di tutoraggio e coordinamento nonché per l’attività di docenza; 3) la presenza di accordi con aziende e con categorie economiche di riferimento per lo svolgimento della formazione nel contesto lavorativo; 4) la presenza di accordi di partenariato con soggetti pubblici e privati, e in particolare dell’attivazione di strumenti strutturati e continuativi di confronto e dialogo con attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per la formazione e con il contesto socio-economico di riferimento; 5) i risultati dell’attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi di alta formazione già realizzati.

3. La valutazione delle candidature presentate e l’individuazione delle istituzioni scolastiche e formative affidatarie sono effettuate da un apposito nucleo tecnico nominato dal direttore dell’agenzia. Il nucleo è composto da tre membri esterni all’agenzia esperti in materia di alta formazione professionale. Ai componenti del nucleo tecnico di valutazione spetta un’indennità la cui misura è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall’articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l’espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

4. Ciascuna istituzione scolastica o formativa individuata a seguito della procedura comparativa partecipa alla definizione e specificazione del percorso formativo.

5. Il direttore provvede all’affidamento dei percorsi formativi all’istituzione scolastica o formativa individuata, ai sensi del comma 3, mediante la stipulazione di apposito contratto di servizio con il quale sono definiti le modalità, i criteri, la durata, le sanzioni per eventuali inadempienze, i rapporti finanziari nonché le modalità per l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del percorso di alta formazione professionale. All’assegnazione delle risorse provvede il direttore secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta provinciale.

6. L’istituzione scolastica o formativa affidataria deve tenere la separazione contabile tra le attività affidate e le altre attività.

7. In caso di mancata presentazione di candidature da parte delle istituzioni scolastiche e formative, l’agenzia procede all’affidamento diretto ad un’istituzione scolastica o formativa in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione del percorso di alta formazione professionale.

8. L’agenzia può gestire direttamente percorsi di alta formazione o parti di essi nel caso in cui sia necessario garantire la partecipazione della Provincia a progetti di carattere nazionale o transnazionale, ovvero il raccordo tra più percorsi di alta formazione, ovvero l’economicità e la qualità dei percorsi.

Art. 5

Valutazione, monitoraggio e controllo

1. L’agenzia cura la valutazione e il monitoraggio dei percorsi formativi attuati, dell’attività svolta dalle istituzioni scolastiche e formative affidatarie, dei risultati degli apprendimenti, nonché degli esiti occupazionali e professionali raggiunti, anche mediante l’istituzione di un sistema informativo. I risultati della valutazione e del monitoraggio sono inseriti nella relazione annuale prevista dall’articolo 7, comma 3.

2. L’agenzia controlla, anche avvalendosi di forme ispettive esterne, le modalità di attuazione dei percorsi, sotto il profilo procedurale, della qualità didattica, organizzativa ed amministrativa, provvedendo, in caso di gravi o reiterate inadempienze circa l’osservanza del contratto di servizio stipulato, alla sospensione del servizio o alla revoca dell’affidamento, alla riduzione parziale o totale del finanziamento secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale.

3. L’agenzia collabora con il dipartimento di riferimento e con gli organismi preposti per la valutazione complessiva del sistema educativo provinciale.

Art. 6

Organi dell’agenzia

1. Sono organi dell’agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato tecnico;

c) il revisore dei conti. 1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale, secondo quanto disposto, in materia di nomina dei dirigenti, dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento).

2. Il direttore assicura la gestione dell’agenzia, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione e dell’efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all’agenzia e provvede alla direzione e al coordinamento del personale. Il direttore è responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attività dell’agenzia e cura in particolare:

a) la predisposizione e l’adozione del programma annuale e pluriennale di attività, secondo quanto disposto dall’articolo 10;

b) la predisposizione e l’adozione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e delle sue variazioni, del conto consuntivo, nonché dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza dell’agenzia, secondo quanto disposto dall’articolo 11;

c) la stipulazione di contratti e convenzioni;

d) l’affidamento dei percorsi alle istituzioni scolastiche o formative, ai sensi dell’articolo 4;

e) l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

f) l’individuazione tra il personale dell’agenzia del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento;

g) l’adozione di ogni altro atto per il perseguimento dei compiti dell’agenzia non demandato alla competenza di altri organi.

3. Il direttore presenta annualmente alla Giunta provinciale, contestualmente al conto consuntivo e tramite il dipartimento di riferimento, una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale e pluriennale di attività, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli esiti delle stesse, nonché un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari.

4. La Giunta provinciale stabilisce il trattamento economico del direttore nel limite di quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale.

5. Per assicurare il pieno raggiungimento dei compiti dell’agenzia il direttore può avvalersi di esperti qualificati come individuati ai sensi dell’articolo 13, comma 3.

Art. 8

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è l’organo con funzioni consultive e propositive per la definizione dei fabbisogni e delle figure professionali e in particolare per tale aspetto ha il compito di:

a) formulare proposte in particolare per la predisposizione del programma di attività previsto dall’articolo 10;

b) esprimere i pareri richiesti dal direttore.

2. Il comitato tecnico è composto da diciotto membri di comprovata competenza ed esperienza in ambito formativo, nonché di governance del sistema formativo locale, di cui:

a) per la Provincia: 1) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di università e ricerca o suo delegato; 2) il dirigente dell’agenzia del lavoro della Provincia o suo delegato; 3) il dirigente competente in materia di professioni della Provincia o suo delegato; 4) un dirigente della struttura competente in materia di formazione post secondaria designato dal Ministero dell’istruzione;

b) per le istituzioni scolastiche e formative: 1) un dirigente di un’istituzione scolastica del secondo ciclo designato dal consiglio delle autonomie scolastiche e formative tra i suoi componenti; 2) un dirigente di un’istituzione formativa designato dal consiglio delle autonomie scolastiche e formative;

c) per l’Università degli studi di Trento, un professore designato dal rettore;

d) per le forze sociali e associazioni di categoria: 1) un rappresentante della CGIL del Trentino; 2) un rappresentante della CISL del Trentino; 3) un rappresentante della UIL del Trentino; 4) un rappresentante dell’Associazione industriali di Trento; 5) un rappresentante dell’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento; 6) un rappresentante dell’Unione commercio, turismo, servizi, professioni e piccole medie imprese della provincia di Trento; 7) un rappresentante dell’Associazione albergatori e imprese turistiche della provincia di Trento; 8) un rappresentante della Coldiretti Trento;

e) per la cooperazione, un rappresentante della Federazione trentina della cooperazione;

f) per la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della provincia di Trento, un rappresentante; g) per gli ordini e collegi professionali, un rappresentante designato dal Comitato unitario permanente degli ordini e dei collegi professionali della provincia di Trento.

3. Il comitato tecnico è nominato dal direttore e dura in carica tre anni. Nella prima seduta, convocata dal direttore, il comitato tecnico nomina al proprio interno un presidente e un vicepresidente. I membri del comitato possono essere riconfermati nell’incarico.

4. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato tecnico senza diritto di voto. Alle riunioni del comitato tecnico possono altresì partecipare, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento di riferimento o suo delegato, nonché, su richiesta del presidente del comitato tecnico, gli esperti esterni che collaborano con l’agenzia.

5. Il presidente del comitato tecnico convoca il comitato almeno due volte all’anno, stabilisce l’ordine del giorno, coordina i lavori, e cura i rapporti del comitato con il direttore e con soggetti esterni.

6. Le riunioni del comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente. Nei casi di impedimento il presidente del comitato tecnico è sostituito dal vicepresidente.

7. Ai componenti il comitato tecnico spettano i compensi e le indennità, poste a carico del bilancio dell’agenzia, previste dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Ai sensi di tale legge provinciale agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l’espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

Art. 9

Revisore dei conti

1. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti, scegliendolo fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; il revisore resta in carica per tre anni.

2. Il revisore vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti nella gestione finanziaria ed economica, nonché sulla regolarità contabile della gestione dell’agenzia.

3. Il revisore in particolare esamina il bilancio di previsione e il relativo assestamento, nonché il conto consuntivo; di tale esame è redatta un’apposita relazione che dà conto del rispetto della disciplina contabile, delle direttive economico-finanziarie impartite dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 15, nonché della corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili. Il revisore trasmette la relazione al direttore unitamente all’atto al quale la stessa si riferisce.

4. Il revisore può in qualsiasi momento effettuare gli accertamenti di competenza e compiere, inoltre, tutte le verifiche ritenute opportune sull’andamento della gestione.

5. Il revisore fornisce alla Giunta provinciale le informazioni dalla stessa richieste.

6. Al revisore spetta un’indennità posta a carico del bilancio dell’agenzia. La misura dell’indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall’articolo 2, secondo comma, della legge provinciale n. 4 del 1958. Allo stesso compete altresì, qualora non goduto presso l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l’espletamento delle proprie funzioni debba compiere viaggi.

Art. 10

Programma di attività

1. Il programma di attività annuale e pluriennale dell’agenzia, in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale, individua gli interventi da realizzare e i percorsi di alta professionale da progettare e da affidare nel periodo di riferimento, le priorità per il perseguimento dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario. Il programma di attività annuale, in particolare, costituisce il programma di gestione dell’agenzia e definisce gli obiettivi da realizzare in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. Il programma pluriennale ha durata corrispondente alla legislatura ed è aggiornabile annualmente.

2. Tenuto conto delle proposte del comitato tecnico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), il direttore predispone il programma di attività e provvede all’adozione dello stesso. Il direttore trasmette alla Giunta provinciale, per il tramite del dipartimento di riferimento, il programma di attività contestualmente al bilancio preventivo annuale e pluriennale per la relativa approvazione.

3. Contestualmente all’adozione di provvedimenti di variazione del bilancio, il direttore dispone l’adeguamento del programma di attività.

4. La Giunta provinciale, secondo quanto disposto dall’articolo 15, può impartire specifiche direttive per la definizione del programma di attività, individuando obiettivi, standard e priorità di azione, nonché le modalità di verifica e valutazione dei risultati.

Art. 11

Bilancio di previsione, conto consuntivo e regolamento interno di contabilità

1. Il direttore, in coerenza con il programma di attività, adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale entro il termine previsto dalle direttive della Giunta provinciale di cui all’articolo 15 o, in assenza di tali direttive, entro il 30 novembre. Il direttore, per il tramite del dipartimento di riferimento, trasmette il bilancio adottato, unitamente alla relazione del revisore dei conti, alla Giunta provinciale per l’approvazione.

2. Il direttore adotta il conto consuntivo e lo trasmette, per il tramite del dipartimento di riferimento, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio finanziario cui si riferisce, alla Giunta provinciale per l’approvazione, unitamente agli atti previsti dall’articolo 7, comma 3, ed alla relazione del revisore dei conti.

3. Ferma restando l’osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità della Provincia, il direttore può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative peculiari dell’agenzia. Il regolamento interno di contabilità è sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale ed è predisposto tenendo conto, in particolare, delle seguenti indicazioni:

a) la facoltà del direttore di disporre variazioni di bilancio senza l’approvazione da parte della Giunta provinciale nei seguenti casi: 1) variazioni conseguenti all’utilizzo di fondi di riserva; 2) variazioni afferenti a storni di fondi all’interno della stessa unità previsionale di base; 3) variazioni di pari importo in entrata e in uscita apportate alle partite di giro; sono comprensive anche le variazioni conseguenti alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere; 4) variazioni conseguenti all’assegnazione di fondi a destinazione vincolata da parte della Giunta provinciale;

b) l’effettuazione delle spese in economia previste dall’articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento), nell’ambito di programmi periodici articolati per funzione obiettivo e distinti per capitoli di competenza;

c) l’assegnazione, alle medesime condizioni, del servizio di tesoreria dell’agenzia alla banca alla quale è affidato il servizio di tesoreria della Provincia.

4. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio è deliberata dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni dell’articolo 35, comma 4, e dell’articolo 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento) e secondo quanto specificato nel regolamento interno di contabilità.

Art. 12

Risorse finanziarie

1. Le entrate finanziarie dell’agenzia sono costituite da:

a) assegnazioni della Provincia per le spese di funzionamento e per il finanziamento dei percorsi di alta formazione professionale affidati alle istituzioni scolastiche e formative, relative alle attività individuate dal programma di attività e dal bilancio di previsione dell’agenzia;

b) assegnazioni della Provincia o dello Stato o dell’Unione europea per particolari attività;

c) contributi di altri enti pubblici;

d) contributi di istituzioni, imprese o privati;

e) proventi derivanti da convenzioni e contratti;

f) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

Art. 13

Struttura organizzativa e risorse umane

1. L’agenzia si avvale di personale dipendente della Provincia appartenente ai comparti autonomie locali, scuola e ricerca, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale vigente e di personale utilizzato secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione degli articoli 84 e 102 della legge provinciale.

2. La Giunta provinciale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 della legge provinciale n. 3 del 2006, può articolare l’agenzia in uffici, nonché, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), affidare incarichi speciali. 3. Il direttore può affidare incarichi, o attivare forme di collaborazione, per lo svolgimento di particolari mansioni specialistiche, tecniche, scientifiche di consulenza, studio e approfondimento connesse alle finalità dell’agenzia, nonché per lo svolgimento di altre forme di collaborazione disciplinate dalla legge provinciale n. 23 del 1990; gli incarichi previsti da questo comma sono affidati nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima legge provinciale.

Art. 14

Beni e servizi

1. L’agenzia si avvale dei beni e delle attrezzature assegnati dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale può autorizzare l’assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia, delle spese per la sede, per i beni mobili e per le attrezzature nonché per la fornitura di beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità.

Art. 15

Poteri della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale impartisce direttive e indirizzi all’agenzia in particolare per:

a) garantire la coerenza dell’attività dell’agenzia con le politiche provinciali, nazionali e comunitarie dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) definire gli obiettivi programmatici prescrivendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici anche mirati allo sviluppo dei raccordi del sistema dell’alta formazione con il sistema educativo provinciale, con l’università e con il lavoro;

c) gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali;

d) predisporre il programma di attività annuale e pluriennale nonché il bilancio annuale e pluriennale di previsione.

2. La Giunta provinciale approva gli atti sottoposti alla sua approvazione ai sensi di questo regolamento e pervenuti tramite il dipartimento di riferimento entro trenta giorni dal loro ricevimento. Gli atti si considerano approvati decorsi trenta giorni dal ricevimento degli stessi. La richiesta di chiarimenti da parte del medesimo dipartimento sospende la decorrenza del termine.

3. In caso di riscontrata inerzia degli organi dell’agenzia nell’adozione di atti obbligatori o di impossibilità di funzionamento degli organi stessi, di gravi irregolarità nella gestione, ovvero di inosservanza delle direttive e indirizzi, la Giunta provinciale, previa diffida, da parte del dipartimento di riferimento, ad adempiere entro un congruo termine, può disporre la revoca degli organi stessi e la contestuale nomina di un commissario in sostituzione degli organi revocati fino alla nomina dei nuovi organi.

Art. 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto da questo regolamento si applica la disciplina relativa al personale, ai contratti e alla contabilità prevista per la Provincia dalla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. Fino a quando l’agenzia non è attivata con la nomina del direttore, per l’affidamento dei percorsi di alta formazione professionale continuano ad applicarsi, da parte del servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, l’articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) nonché i criteri e le modalità di affidamento già definiti dalla Giunta provinciale.

2. In attesa dell’emanazione del regolamento provinciale previsto dall’articolo 67, comma 4, della legge provinciale concernente i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale, la Giunta provincial con propria deliberazione definisce gli elementi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera d), in base ai quali l’agenzia progetta e affida i percorsi di alta formazione professionale.

3. In attesa dell’emanazione del regolamento provinciale per il riconoscimento della parità formativa e fino alla data di decorrenza del riconoscimento della parità, se richiesta dagli enti di formazione professionale, convenzionati ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 21 del 1987, l’agenzia può affidare agli stessi i percorsi di alta formazione professionale.

4. In attesa dell’emanazione del regolamento provinciale per il riconoscimento della parità formativa e fino alla data di decorrenza del riconoscimento della parità degli enti di formazione professionale convenzionati ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 21 del 1987, il membro del comitato tecnico previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera b), numero 2), è individuato dal dirigente del dipartimento di riferimento tenuto conto delle proposte presentante dai dirigenti delle istituzioni formative provinciali e degli enti di formazione professionale convenzionati.

Art. 18

Disposizioni per la prima applicazione

1. L’agenzia è attivata dalla data di nomina del direttore; da tale data l’agenzia subentra nella gestione dei percorsi di alta formazione individuati e affidati dalla Giunta provinciale o in corso di realizzazione.

Art. 19

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg

1. Dalla data di attivazione dell’agenzia, il quinto capoverso della declaratoria relativa al servizio provinciale per la scuola dell’infanzia, istruzione e formazione professionale riportata nell’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg. (Regolamento recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)"), è sostituito dal seguente “- provvede alle assegnazioni finanziarie in favore delle istituzioni scolastiche”.

Art. 20

Abrogazioni

1. Secondo quanto disposto dall’articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale e dall’articolo 72, comma 11, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dalla data di attivazione dell’agenzia sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 67 della legge provinciale n. 5 del 2006;

b) il comma 1 bis dell’articolo 3, e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1987;

c) l’ottavo capoverso della declaratoria relativa al servizio provinciale per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico e formativo riportata nell’allegato B del decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg. del 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 agosto 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

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