Decreto del Presidente della provincia 1 Settembre 2008, n. 37-144/Leg.

Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)

Fonte Supplementi Ordinari
n. 4
21/10/2008
Regione P.A. di Trento

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro:Contratto di apprendistato

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visto l’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale ;

- Visto l’articolo 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della Provincia;

- Visto l’articolo 12 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6;

- Vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1949 di data 1° agosto 2008, avente per oggetto: - Adozione del regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6, concernente “Disciplina della formazione in apprendistato”;

emana il seguente regolamento:

CAPO I

- Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6, l’organizzazione del sistema di formazione in apprendistato per consentire ai giovani l’apprendimento di competenze e lo sviluppo di capacità professionali.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, possono essere assunti con il contratto di apprendistato i giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione, di età compresa fra i 16 e i 29 anni.

3. In attuazione della legge provinciale n. 6 del 2006, la formazione in apprendistato fa riferimento alle seguenti tipologie:

a) di base, rivolta al conseguimento di un titolo di studio professionale secondo quanto disposto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dei giovani che hanno compiuto i 16 anni e assolto l’obbligo di istruzione;

b) professionalizzante, attraverso l’apprendimento delle competenze e delle abilità tecnico professionali acquisite attraverso percorsi di formazione interni e esterni all’azienda al fine del conseguimento di una qualificazione valida per il mercato del lavoro; hanno accesso a questa tipologia di formazione in apprendistato i giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni o quelli che hanno compiuto 17 anni in possesso di una qualifica professionale;

c) di alta formazione in apprendistato, al fine del conseguimento di un titolo di studio di livello universitario, di alta formazione o del secondo ciclo di istruzione, per i giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni o quelli che hanno compiuto 17 anni in possesso di una qualifica professionale.

Art. 2

La formazione nel contratto di apprendistato

1. La formazione in apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti nel piano formativo individuale, disciplinato dall’articolo 5 di questo regolamento. Essa si articola in formazione formale, esterna o interna all’impresa, e non formale, che l’apprendista deve seguire durante tutta la durata del contratto.

2. La formazione formale, indicata nel piano formativo individuale, può essere realizzata direttamente dal datore di lavoro nell’ambito dell’azienda, dalle istituzioni scolastiche e formative, dalle università e da altri soggetti formativi accreditati.

3. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) formazione formale trasversale quella che si riferisce alle conoscenze e alle competenze di base dell’apprendista, indipendenti dalle competenze professionali specifiche, e che comprendono anche la formazione concernente elementi relativi alle relazioni industriali, al contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, alla competitività del sistema produttivo nonché alla normativa sulla sicurezza e sul primo soccorso;

b) formazione formale professionalizzante quella che si riferisce alle competenze professionali specifiche e caratterizzanti il profilo formativo professionale.

Art. 3

Repertorio provinciale delle professioni

1. La Provincia, attraverso l’agenzia del lavoro predispone e cura il repertorio provinciale delle professioni. Il repertorio individua le figure professionali o i gruppi di figure professionali di riferimento per la definizione dei profili formativi ai fini della determinazione dell’offerta formativa da parte della Provincia e del datore di lavoro.

2. Il Repertorio è aggiornato e armonizzato con il repertorio nazionale delle professioni previsto dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 276 del 2003 anche tenendo conto delle richieste delle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Enti bilaterali provinciali o del singolo datore di lavoro.

3. Nel caso di individuazione nell’ambito del repertorio provinciale delle professioni di figure professionali non comprese nel repertorio nazionale, la Provincia ne promuove l’aggiornamento attraverso la Conferenza Stato- Regioni.

Art. 4

Profilo formativo

1. Il profilo formativo costituisce l’insieme degli obiettivi e dei contenuti della formazione formale e non formale, articolati secondo standard minimi di competenza, per figure professionali, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato. Le parti sociali partecipano alla definizione dei profili formativi.

2. I profili formativi sono definiti con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2006 e rispettivamente:

a) per il conseguimento di titoli di studio professionali o di diplomi del secondo ciclo di istruzione in coerenza ai piani di studio provinciali della legge provinciale n. 5 del 2006;

b) per il conseguimento di titoli di studio di alta formazione e di laurea in accordo con le università, le istituzioni scolastiche e formative nonché gli altri soggetti abilitati a rilasciare certificazioni di percorsi di alta formazione; I profili formativi relativi al conseguimento di qualificazioni professionali valide per il mercato del lavoro sono definiti nell’allegato A di questo regolamento.

3. Qualora l’allegato A previsto dalla lettera b) del comma 2 non contenga un determinato profilo formativo, i datori di lavoro possono fare riferimento ai profili formativi definiti a livello nazionale, ove presenti, oppure, in alternativa, ai profili previsti nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale; in mancanza di ogni riferimento il datore di lavoro può proporre un profilo formativo specifico. In ogni caso per la valutazione di conformità del profilo formativo individuale si applica l’articolo 6.

Art. 5

Piano formativo individuale

1. Secondo quanto previsto dalla normativa statale il contratto di apprendistato contiene il piano formativo individuale, che descrive il percorso formativo formale e non formale, esterno o interno all'azienda, che l'appren dista deve seguire durante tutta la durata del contratto per apprendere le competenze e le abilità operative contenute del profilo formativo della figura professionale di riferimento.

2. Il piano formativo individuale deve essere consegnato dal datore di lavoro all’apprendista e inviato all’agenzia del lavoro contestualmente alla comunicazione di assunzione ai fini della verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, lettera b).

3. Il piano formativo individuale è redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il tutore aziendale, utilizzando lo schema tipo predisposto dall’agenzia del lavoro, in coerenza con i profili formativi individuati secondo le modalità previste dall’articolo 4.

4. L’agenzia del lavoro mette a disposizione dei datori di lavoro uno schema tipo di piano formativo individuale, che deve essere utilizzato per la verifica di conformità prevista dall’articolo 6. L’agenzia potrà definire le modalità di ricevimento del piano formativo individuale anche attraverso comunicazione esclusivamente informatica.

5. Per la formazione in apprendistato di base e di alta formazione il datore di lavoro deve adottare un piano formativo individuale tra quelli predisposti dall’agenzia del lavoro secondo quanto previsto dai capi II e IV.

Art. 6

Verifica di conformità dei piani formativi individuali

1. La Provincia, tramite l’agenzia del lavoro, provvede alla verifica di conformità dei piani formativi individuali al profilo formativo di ciascuna tipologia di apprendistato, garantendo la partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate nella commissione provinciale per l’impiego e con il supporto della struttura provinciale competente in materia di lavoro. Specifiche fasi della verifica di conformità dei piani formativi possono essere affidate agli enti bilaterali provinciali, per il settore produttivo di riferimento, sulla base di un contratto di servizio.

2. Nel caso la verifica abbia esito positivo l’agenzia del lavoro lo comunica al datore di lavoro. Qualora l’agenzia del lavoro accerti la non conformità del piano formativo individuale al profilo formativo di riferimento ne dà motivata comunicazione al datore di lavoro ai fini dell’adeguamento del piano formativo nell’ambito della durata complessiva del rapporto di apprendistato.

3. Se il piano formativo individuale non risulta conforme per il mancato adeguamento al profilo formativo di riferimento, la formazione proposta non è considerata idonea ai fini del raggiungimento della qualificazione professionale o del titolo di studio corrispondenti alla proposta. In tal caso l’agenzia del Lavoro comunica al datore di lavoro che la formazione proposta non è utile ai fini della prosecuzione del rapporto di apprendistato.

Art. 7

Capacità formativa dei datori di lavoro

1. L’agenzia del lavoro riconosce ai datori di lavoro la capacità formativa per la realizzazione in sede aziendale, oltre alla formazione formale professionalizzante, anche della formazione formale trasversale, ad esclusione della parte concernente la normativa di base sulla sicurezza, le nozioni di primo soccorso e antincendio e le nozioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi compresi elementi riferiti alle relazioni industriali, purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) almeno un tutore con competenze specifiche ogni cinque apprendisti;

b) disponibilità di locali adeguati, distinti dagli spazi dedicati alla produzione di beni e servizi, in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza, dotati delle attrezzature per la formazione formale in rapporto ai contenuti di questa.

2. Il datore di lavoro con capacità formativa riconosciuta ai sensi del comma 1 può erogare la formazione formale agli apprendisti di datori di lavoro con i quali sia in rapporto di “filiera” secondo la nozione definita dalla Giunta provinciale.

3. L’agenzia del lavoro può riconoscere la capacità formativa prevista dal comma 1 anche ai consorzi d’impresa e agli Ordini professionali per effettuare la formazione formale per gli apprendisti dipendenti da imprese consorziate o da professionisti iscritti all’Ordine, nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 1.

4. La formazione formale trasversale concernente la normativa di base sulla sicurezza, le nozioni di primo soccorso e antincendio e le nozioni dei contratto collettivi di lavoro, ivi compresi elementi riferiti alle relazioni industriali può essere svolta da: a) gli enti formativi convenzionati con l’agenzia del lavoro; b) i datori di lavoro dotati di una propria struttura organizzativa accreditata per lo svolgimento di attività formativa secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 o dalle disposizioni provinciali o comunitaria.

5. L’agenzia del lavoro attua interventi di monitoraggio e verifica della formazione svolta in azienda.

Art. 8

Formazione alla sicurezza e inserimento lavorativo

1. Nell’ambito della formazione formale e della formazione non formale il datore di lavoro deve prevedere iniziative di formazione per la sicurezza e di inserimento lavorativo, in relazione alla figura professionale e al profilo formativo di riferimento.

2. Al fine di promuovere comportamenti appropriati in materia di sicurezza sul lavoro, l’agenzia del lavoro stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento degli interventi formativi per la sicurezza, sentiti il comitato di coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro istituito dall’articolo 74 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e la competente unità operativa dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, (ferma restando la normale durata formativa complessiva prevista dal CCNL per il profilo di riferimento). Sono riconosciute le iniziative di formazione per la sicurezza frequentate anche prima del rapporto di apprendistato presso enti pubblici, organismi paritetici provinciali o datori di lavoro nell’ambito di sistemi di certificazione quali OHSAS 18000 e UNI EN ISO 14001.

3. Nella fase di inserimento in azienda entro il primo mese lavorativo, il datore di lavoro indica nel piano formativo individuale iniziative formative di orientamento dell’apprendista, che contengono tra l’altro:

a) visita aziendale e illustrazione delle modalità di produzione di beni e servizi e dei riferimenti organizzativi e gerarchici aziendali;

b) presentazione dei principali elementi del contratto di apprendistato;

c) esplicitazione delle attese sulle prestazioni lavorative e sul processo di apprendimento professionale; d) illustrazione del sistema di sicurezza aziendale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 9

Enti formativi per la formazione in apprendistato

1. Ai fini di sostenere la qualità della formazione in apprendistato, l’agenzia del lavoro individua enti formativi di riferimento per ogni figura professionale anche aggregata per settore produttivo che erogano la formazione formale all’apprendista e collaborano con il datore di lavoro nella progettazione e attuazione dell’offerta formativa aziendale nonché nella certificazione dei relativi esiti secondo quanto previsto dall’articolo 13.

2. L’agenzia del lavoro comunica al datore di lavoro, contestualmente all’esito della verifica di conformità del piano formativo individuale, l’ente formativo di riferimento di cui al comma 1. Il datore di lavoro deve collaborare con l’ente di riferimento per tutta la durata della formazione in apprendistato.

3. L’agenzia del lavoro individua gli enti formativi di riferimento nell’ambito delle università, delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, degli enti che svolgono percorsi di formazione per la Provincia ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale n. 5 del 2006 o comunque hanno ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge provinciale n. 5 del 2006. Nel caso non sia possibile in relazione al piano formativo individuale fare riferimento ai predetti enti, l’agenzia del lavoro individua l’ente di riferimento secondo le procedure previste dal regolamento provinciale concernente la disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo. L’agenzia del lavoro ai fini della programmazione e attuazione degli interventi formativi definisce con gli enti individuati apposite convenzioni.

Art. 10

Cultura di impresa e del lavoro

1. Al fine di realizzare un’informativa sulla disciplina del rapporto di lavoro, sull’organizzazione e la competitività aziendale nonché sulle relazioni industriali, gli enti formativi incaricati della formazione trasversale devono prevedere lo svolgimento di interventi formativi curati da esperti del sistema delle imprese e del mondo del lavoro di durata non inferiore rispettivamente a un’ora; gli esperti, segnalati dalle parti sociali, sono scelti tra quelli inseriti in un elenco curato dall’agenzia del lavoro.

Art. 11

Tutore aziendale

1. Il tutore aziendale è la persona alla quale il datore di lavoro affida il compito di assicurare a non più di cinque apprendisti la formazione formale e non formale interna all’azienda, prevista nel piano formativo individuale. Il tutore aziendale collabora con l’ente formativo di riferimento per la proficua partecipazione dell’apprendista alla formazione formale esterna all’azienda, fermi restando le distinte responsabilità del datore di lavoro, dell’apprendista e dell’ente formativo. Il tutore aziendale è responsabile della formazione dell’apprendista e può essere coadiuvato da altro personale aziendale o da esperti, anche esterni all’azienda, individuati dal datore di lavoro.

2. La persona designata dall'impresa per le funzioni di tutore aziendale deve:

a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, salvo non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.

3. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

4. Il tutore aziendale deve frequentare uno specifico percorso formativo della durata di 16 ore con i seguenti contenuti:

a) i compiti del tutore aziendale;

b) la progettazione della formazione, la sua attuazione e valutazione;

c) la predisposizione e la gestione del piano formativo individuale;

d) la sicurezza sul lavoro, la prevenzione infortuni e le malattie professionali della specifica figura professionale.

5. Su richiesta del datore di lavoro l’agenzia del lavoro può esonerare anche parzialmente dalla frequenza del corso di cui al comma 4 persone che per le competenze possedute non necessitano di formazione specifica.

6. I dipendenti aziendali diversi dal tutore, a cui il datore di lavoro affidi parte della formazione in apprendistato, devono frequentare il modulo formativo avente i contenuti di cui al comma 4, lettera b), di questo articolo.

7. L’agenzia del lavoro organizza a titolo gratuito i percorsi formativi per i tutori aziendali, effettuando al riguardo anche opportune azioni informative verso le imprese. L’agenzia del lavoro organizza inoltre specifici percorsi di formazione per i tutori aziendali coinvolti in progetti formativi individuali per giovani in difficoltà di inserimento professionale assistiti dai servizi socio-assistenziali territoriali o dai centri per l’impiego.

Art. 12

Maestro artigiano e botteghe scuola

1. Nell’ambito dell’apprendistato di base e professionalizzante gli enti formativi di riferimento di cui all’articolo 9, possono avvalersi dei maestri artigiani e delle botteghe scuola, di cui agli articoli 13 e 15 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia autonoma di Trento) per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere.

2. Limitatamente alle figure professionali relative all’artigianato, l’agenzia del lavoro può affidare a maestri artigiani servizi di primo orientamento professionale e di formazione dei giovani che richiedono percorsi individualizzati.

3. L’agenzia del lavoro promuove specifici percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze dei maestri artigiani rispetto alle attività connesse alla formazione in apprendistato.

4. I maestri artigiani sono esentati dalla frequenza dei corsi per tutori aziendali.

Art. 13

Certificazioni e crediti

1. Gli enti di riferimento e i datori di lavoro che effettuano la formazione in apprendistato, certificano le competenze apprese dall’apprendista. Le competenze e le abilità tecnico-operative certificate dal datore di lavoro costituiscono titolo per il riconoscimento dei crediti formativi anche al fine del proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. Il datore di lavoro al termine dell’apprendistato professionalizzante certifica la qualificazione professionale conseguita. Se il datore di lavoro non riconosce la qualificazione professionale al termine del rapporto di apprendistato, l’apprendista può richiedere all’ente formativo di riferimento di essere sottoposto a una prova valutativa delle competenze professionali acquisite; l’ente formativo, a seguito della valutazione, certifica le competenze o la qualificazione professionale eventualmente conseguite.

3. L’agenzia del lavoro definisce le modalità per le certificazioni dell’attività formativa. Gli esiti ed i crediti formativi conseguiti in apprendistato sono riportati sul libretto formativo del lavoratore.

Art. 14

Finanziamento ai percorsi formativi in apprendistato

1. Secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 2006, la Provincia finanzia gli interventi di formazione formale effettuati dagli enti formativi di cui all’articolo 9 o da altri enti formativi secondo le modalità stabilite nel documento provinciale di programmazione delle politiche del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

2. Nel caso in cui i percorsi formativi previsti dal piano formativo individuale prevedano attività di formazione formale esterna all’azienda per un numero di ore maggiore o modalità operative e gestionali della formazione non formale superiori agli standard minimi previsti dallo Stato, la Provincia può concedere ai datori di lavoro contributi commisurati ai maggiori oneri derivanti dalla partecipazione degli apprendisti a tali attività formative.

CAPO II

- Apprendistato di base per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione

Art. 15

Integrazione tra le politiche provinciali del lavoro e dell’istruzione

1. Per attuare forme di integrazione tra l’offerta formativa in apprendistato e il sistema educativo di istruzione e formazione, l’agenzia del lavoro istituisce con funzioni propositive il comitato guida per l’apprendistato di base, al quale partecipano il dipartimento istruzione della Provincia e l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE); il comitato deve attivare forme di partecipazione e coordinamento con le istituzioni scolastiche formative interessate.

2. Il comitato guida in particolare elabora il modello didattico pedagogico, le modalità di valutazione degli apprendimenti e di rilascio dei relativi titoli di studio, le strategie di preparazione e formazione dei docenti nonché le linee di indirizzo per il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e formative dei crediti formativi relativi alle attività svolte in apprendistato.

Art. 16

Percorso formativo relativo all’apprendistato di base

1. Per l’apprendistato di base relativo all'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione il piano formativo individuale prevede un percorso formativo di durata non superiore a tre anni finalizzato al conseguimento di un titolo di studio professionale; la durata del percorso è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire, dei crediti professionali e formativi acquisiti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Nell’apprendistato di base le ore di formazione formale sono 320 medie annue e sono dedicate di norma per il 50 per cento all’apprendimento delle competenze culturali e per il 50 per cento all’apprendimento delle competenze professionali, in relazione ai crediti professionali e formativi acquisiti.

3. I datori di lavoro che assumono minori di età per un percorso di apprendistato di base predispongono il piano formativo individuale aderendo all’offerta formativa definita dall’agenzia del lavoro. Per la definizione del piano formativo individuale l’agenzia del lavoro, acquisisce la documentazione relativa ai crediti formativi conseguiti presso le istituzioni scolastiche e formative frequentate dal giovane prima dell’abbandono scolastico e sentito l’ente formativo di riferimento per la formazione di base, individua il percorso formativo e la relativa durata tenendo conto di quanto previsto dal comma 1.

Art. 17

Prosecuzione del percorso formativo in apprendistato di base

1. Fermo restando la possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito dell’apprendistato di base con quelli dell’apprendistato professionalizzante, se l’apprendista non acquisisce il titolo di studio professionale entro i termini previsti dal piano formativo individuale, il datore di lavoro può proseguire la formazione nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante fino al conseguimento della qualifica sulla base di un nuovo piano formativo individuale definito secondo quanto previsto per la formazione in apprendistato di base.

2. Il datore di lavoro può assumere un giovane di età superiore ai 18 anni non in possesso di un titolo di studio professionale nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante e, su richiesta dell’apprendista, aderire a un percorso formativo previsto per la formazione in apprendistato di base al fine del conseguimento di un titolo di studio, mutuandone gli impegni formativi e contrattuali.

3. Ferma restando l’applicazione di quanto previsto da questo regolamento, l’agenzia del lavoro promuove con le parti sociali la definizione di contratti collettivi provinciali relativi alla disciplina degli aspetti contrattuali dell’apprendistato di base, con particolare riguardo al trattamento economico e all’inquadramento giuridico, compresa la durata massima complessiva nel caso di prosecuzione del percorso formativo dall’apprendistato di base a quello professionalizzante.

CAPO III

- Apprendistato professionalizzante

Art. 18

Percorso formativo relativo all’apprendistato professionalizzante

1. Nell’apprendistato professionalizzante la formazione formale non può essere inferiore a 120 ore annue, distribuite tra le competenze di area trasversale e quelle di area professionalizzante.

2. Per la formazione in apprendistato professionalizzante il datore di lavoro può individuare nel piano formativo individuale:

a) un percorso formativo predisposto dall’agenzia del lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 19;

b) un percorso formativo specifico, costituito da una parte definita dall’agenzia del lavoro e da una parte individualizzata in relazione al profilo professionale di riferimento; il datore di lavoro può completare la parte individualizzata entro quaranta giorni dalla comunicazione di assunzione.

3. Il piano formativo individuale prevede moduli obbligatori di formazione formale trasversale della durata complessiva di 40 ore durante i primi tre mesi di apprendistato; eventuali competenze già acquisite dall’apprendista, sono sostituite con altri moduli relativi alla formazione trasversale.

4. Gli enti formativi di cui all’articolo 9 entro i primi tre mesi dall’avvio del rapporto di apprendistato, devono garantire l’erogazione dei moduli di formazione formale trasversale obbligatori previsti dal piano formativo individuale, anche utilizzando la sede e gli strumenti operativi offerti da datori di lavoro con capacità formativa.

5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di apprendistato e dalla contrattazione collettiva applicabile, le competenze professionali acquisite e i crediti formativi maturati nel corso di precedenti rapporti di lavoro, anche in apprendistato, devono essere valutati nella determinazione del piano formativo individuale qualora risultino coerenti con il nuovo percorso formativo in apprendistato.

Art. 19

Offerta formativa

1. L’agenzia del lavoro programma l’offerta formativa relativa ai profili formativi individuati nell’allegato A di questo regolamento, mediante un catalogo provinciale di moduli formativi per l’apprendistato, articolato per settore produttivo e per profilo formativo. Il datore di lavoro può attuare i percorsi formativi mediante attività non formali presso l’azienda e attività formative formali, realizzate all’interno o all’esterno del luogo di lavoro.

2. Per la formazione formale trasversale il datore di lavoro può avvalersi, in alternativa all’ente formativo di riferimento individuato dall’agenzia del lavoro, di un ente formativo accreditato per la formazione in apprendistato secondo le procedure previste dal regolamento attutivo dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.

3. L’agenzia del lavoro prevede buoni formativi per sostenere gli oneri relativi a percorsi formativi professionalizzanti esterni all’azienda che non siano compresi nell’offerta formativa contenuta nel catalogo provinciale. La misura dei buoni formativi è fissata dall’agenzia del lavoro in relazione alla media del costo della formazione per le altre figure professionali.

4. Il datore di lavoro può concordare con l’ente formativo di cui all’articolo 9 modificazioni nel percorso previsto nel piano formativo individuale. L’ente formativo comunica la variazione all’agenzia del Lavoro ai fini della verifica di conformità.

CAPO IV

- Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Art. 20

Percorso formativo relativo all’apprendistato di alta formazione

1. L’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o di alta formazione si svolge in alternanza tra l’ambito aziendale e l’ente formativo individuato secondo le modalità previste dall’articolo 9.

2. L’agenzia del lavoro identifica con i datori di lavoro e gli enti formativi interessati il progetto di percorso di alta formazione specificando in particolare le condizioni di accesso, i contenuti, le modalità di erogazione della formazione formale e non formale e la relativa durata. Il progetto formativo per l’acquisizione di un diploma o di una laurea deve prevedere che almeno un terzo degli apprendimenti siano erogati in ambito aziendale.

3. Per ogni progetto di percorso di alta formazione presso l’agenzia del lavoro è costituito un gruppo di coordinamento e monitoraggio composto in forma paritetica da rappresentanti dell’agenzia del lavoro, dell’ente formativo individuato e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, comparativamente più rappresentative in ambito provinciale.

4. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, definisce il piano formativo individuale descrivendo in particolare le azioni formative da realizzarsi in ambito aziendale secondo il progetto di cui al comma 2. La durata della formazione formale esterna all’azienda può essere ridotta in relazione ai crediti culturali e professionali riconosciuti dall’ente formativo individuato.

Art. 21

Acquisizione progressiva di livelli crescenti di professionalizzazione

1. L’agenzia del lavoro sviluppa e incentiva percorsi formativi in apprendistato che consentano di conseguire livelli progressivi e crescenti di alta formazione specialistica e titoli di studio al fine di incrementare la qualità e la professionalità del capitale umano nel sistema produttivo locale valorizzando le forme di integrazione tra il mercato del lavoro e il sistema educativo e formativo.

2. Ferma restando l’applicazione di quanto previsto da questo regolamento, l’agenzia del lavoro promuove con le parti sociali la definizione di contratti collettivi provinciali relativi alla disciplina degli aspetti contrattuali dell’apprendistato di alta formazione.

CAPO V

- Formazione per giovani in difficoltà di inserimento lavorativo

Art. 22

Formazione in apprendistato per giovani in difficoltà di inserimento lavorativo

1. La Provincia sostiene la formazione, anche personalizzata, dei percorsi di apprendistato a favore dei giovani di età compresa fra i 16 e i 29 anni, in stato di difficoltà di inserimento professionale e assistiti dai servizi socio- territoriali competenti o dai centri per l’impiego. A tal fine l’agenzia del lavoro, nell’ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, finanzia attività formative erogate dal datore di lavoro, sulla base di specifici progetti di intervento.

CAPO VI

- Disposizioni finali

Art. 23

Monitoraggio, controllo e segnalazioni

1. L’agenzia del lavoro svolge le attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo sui percorsi formativi in apprendistato e su richiesta assicura la trasmissione dei dati in materia alla commissione provinciale per l’impiego e alle strutture provinciali competenti in materia di lavoro.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza sul lavoro degli organi statali e provinciali preposti, l’agenzia del lavoro, a seguito di verifiche o controlli di propria competenza, segnala alle strutture competenti gli inadempimenti del datore di lavoro o dell’apprendista nell’attuazione del piano formativo individuale che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità formative in apprendistato.

3. L’agenzia del lavoro e la struttura provinciale competente in materia di lavoro garantiscono il reciproco raccordo finalizzato all’applicazione uniforme della normativa provinciale.

Art. 24

Apprendistato professionalizzante nelle attività economiche di durata stagionale

1. Le modalità di erogazione della formazione formale e non formale nell’apprendistato professionalizzante realizzato nelle attività economiche di durata stagionale sono disciplinate dalla Commissione provinciale per l’impiego.

Art.25

Ricorsi

1. Contro le disposizioni dell’agenzia del lavoro in relazione alla verifica di conformità dei piani formativi individuali o di revoca di eventuali sostegni alla formazione in apprendistato, nonché contro gli eventuali accertamenti di cui all’articolo 23 i datori di lavoro possono ricorrere alla commissione provinciale per l’impiego, fatte salve le diverse sedi di tutela per essi previste dalla legislazione vigente.

Art. 26

Modifiche e integrazioni

1. La commissione provinciale per l’impiego e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale rappresentate nella stessa possono formulare proposte di modifica o di integrazione di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 1° settembre 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

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