Decreto Dirigenziale 3 aprile 2009, n. 3303

Determinazione della quantità massima di ore programmabili di servizi e d i formazione erogabili dagli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro

Fonte B.U.R.
n. 20
19/05/2009
Regione Lombardia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro - Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Dirigenziale

IL DIRIGENTE DELLA UNITA` ORGANIZZATIVA AUTORITA` DI GESTIONE

Visti:

• la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

• la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

• il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;

• il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

• il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;

• il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;

Preso atto che il citato Regolamento (CE) n. 1081/2006 è oggetto di una proposta di modifica presso la Commissione delle Comunità Europee volta ad introdurre una semplificazione nelle operazioni FSE e a d estendere i tipi di costi ammissibili alla contribuzione, introducendo per l’Autorità di Gestione anche la possibilità di rimborsare i costi di un progetto cofinanziato dal FSE individuando costi standard (unità di costo standardizzate), in perfetta coerenza con il modello Dote;

Visti:

• la d.g.r. n. 6273 del 21 dicembre 2007 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonchè dei servizi per il lavoro e del funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati»;

• il d.d.u.o. n. 9026 del 6 agosto 2007 recante «Sviluppo del modello di accreditamento delle sedi operative che erogano servizi di formazione – Approvazione del modello di rating»;

Richiamati:

• il Piano d’Azione Regionale (2007-2010), di cui all’art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404;

• il Programma Operativo Regionale Ob. 2 – FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

Considerato che le citate ll.rr. 22/2006 e 19/2007 hanno avviato una profonda riforma del mercato del lavoro e dell’istruzione e formazione professionale in Lombardia ispirata ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, promuovendo in particolare la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguimento di un’occupazione e di una istruzione e formazione professionale di qualità, con garanzie di tutela e sicurezza delle categorie più deboli ed a rischio di esclusione sociale, anche attraverso un efficace sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro ed all’investimento nel capitale umano;

Considerato altresì che la riforma individua negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che possono accedere ai finanziamenti pubblici regionali e che concorrono all’attuazione delle politiche regionali in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale;

Visti:

• la d.g.r. 14 gennaio 2009, n. 8/8864 «Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 2009» con la quale è stata approvata la programmazione regionale unitaria dei servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 2009 individuando nella Dote Lavoro e nella Dote Formazione gli strumenti per l’erogazione di servizi alla persona, utili a favorire l’inserimento lavorativo, l’occupabilità e l’innalzamento del livello di competenze lungo tutto l’arco della vita, nonchè l’integrazione delle diverse fonti di finanziamento;

• il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;

• il d.d.u.o. 22 gennaio 2009, n. 420 «Disposizioni regionali per l’offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote Formazione e alla Dote Lavoro in attuazione della d.g.r. n. 8864/2009 “Programmazione del Sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 2009”» con il quale è stato adottato il quadro delle determinazioni per consentire agli operatori accreditati di definire e presentare l’offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote Formazione e alla Dote Lavoro;

Richiamati i provvedimenti dirigenziali concernenti Approvazione delle indicazioni per la partecipazione alla Dote Lavoro e Dote Formazione per l’anno 2009 e Approvazione dell’atto di adesione del manuale operatore e del manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell’ambito del sistema regionale dell’offerta dei servizi di formazione e per il lavoro per l’attuazione degli interventi finanziati con il sistema Dote;

Verificato opportuno determinare il numero massimo di ore erogabili di servizi e formazione da parte degli operatori accreditati al fine di favorire la concorrenza nel mercato della formazione e dei servizi al lavoro valorizzando la perfomance degli operatori in relazione ai provvedimenti sopra richiamati;

Dato atto che il sistema di rating vigente ha prodotto esiti relativi alle attività formative svolte dagli operatori accreditati alla formazione con l’attribuzione di un valore per le fasce di appartenenza;

Preso atto che la Dote è già stata attuata per i servizi al lavoro e gli operatori accreditati hanno già partecipato agli avvisi pubblici relativi al sistema Dote;

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare quali riferimenti, per la determinazione del numero massimo di ore erogabili di servizi al lavoro e alla formazione, gli esiti del sistema di rating e l’esperienza maturata dagli operatori nell’ambito del sistema dotale definendo:

• quantità massime di ore erogabili da ciascuna unità operativa accreditata per la formazione in funzione della fascia di appartenenza definita dal sistema di rating come di seguito indicato: Numero massimo ore programmabili Fascia per unità organizzativa A 37.500 B 31.250 C 25.000 D 18.750 che per le sedi che non hanno svolto attività nell’anno di riferimento del rating rientrano nella fascia C.

• Quantità massime di ore per servizi al lavoro erogabili da operatori accrediti per i servizi al lavoro pari a 130.000 ore di servizi al lavoro incrementabili a 150.000 ore di servizi nel caso in cui l’operatore abbia già maturato esperienze nel biennio 2008-2009 nell’ambito delle diverse tipologie di Doti;

Dato atto che tale proposta risponde agli indirizzi fissati negli atti di programmazione regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonchè i provvedimenti organizzativi relativi all’VIII legislatura regionale;

DECRETA

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, il numero massimo programmabile di ore di formazione e dei servizi al lavoro erogabili da ciascun operatore e per ciascun unita ` organizzativa per quanto attiene alla formazione e per ciascun operatore per quanto attiene ai servizi al lavoro così come di seguito indicati:

A) servizi di istruzione e formazione professionale: Numero massimo ore programmabili Fascia per unità organizzativa A 37.500 B 31.250 C 25.000 D 18.750 che le sedi che non hanno svolto attività nell’anno di riferimento del rating rientrano nella fascia C.

B) Servizi al lavoro: Quantità massime di ore per servizi al lavoro erogabili da operatori accrediti per i servizi al lavoro pari a 130.000 ore di servizi al lavoro incrementabili a 150.000 ore di servizi nel caso in cui l’operatore abbia già maturato esperienze nel biennio 2008-2009 nell’ambito delle diverse tipologie di Doti;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet: http://formalavoro.regione.Lombardia.it e http://www.dote.regione.lombardia.it.

Il dirigente della U.O. Autorità di gestione:

Renato Pirola

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