Deliberazione Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 598
Indicazioni per l'erogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui all'articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009 di attuazione e integrazione della Legge regionale 20 Marzo 2009, n. 4 "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati inoccupati o precariamente occupati"
| Fonte |
B.U.R.
n. 32 28/08/2009 |
|---|---|
| Regione | Lazio |
thesaurus: Lavoro:Disoccupazione
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili
VISTO lo Statuto della regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 Settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 20 Marzo 2009, Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati;
VISTO il Regolamento regionale n. 9 del 17 giugno 2009 “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)”.
VISTO in particolare l’art. 5 del richiamato regolamento il quale, al comma 13, stabilisce che “la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, acquisito il parere del Comitato istituzionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), indicazioni per l'erogazione da parte delle province delle prestazioni dirette, sulla base dei seguenti criteri:
a) omogeneità delle soluzioni operative nei diversi ambiti territoriali di riferimento;
b) tempestività della liquidazione;
c) ampia diffusione dei punti e dei servizi per l'accesso alle erogazioni;
d) facilitazione dell'accesso;
e) adeguatezza delle forme di erogazione rispetto alle specifiche caratteristiche dei beneficiari degli interventi di cui alla legge;
f) gratuità per i beneficiari delle prestazioni.
VISTO che l’articolo 11 del citato regolamento disciplina la gestione del Fondo regionale per il reddito minimo garantito, prevedendo, - al comma 1 che “Il fondo regionale sostiene gli interventi previsti dalla legge e in particolare:
a) le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge;
b) l'eventuale cofinanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge;
c) l'attività di promozione e assistenza tecnica alla Regione, alle province ed ai comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici;
d) il monitoraggio degli interventi previsti dalla legge;
- al comma 2 che “Una quota non inferiore al 90% di quella stanziata nel fondo regionale è destinata agli interventi di cui al comma 1, lettera a). Una quota non superiore al 10% di quella stanziata nel fondo regionale può essere destinata agli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d)”
- al comma 3 che “per gli interventi di cofinanziamento previsti al comma 1, lettera b), si attinge alla quota di cui al comma 2”
- al comma 4 che “Gli interventi realizzati mediante l'utilizzo della quota di cui al comma 3 sono in particolare finalizzati ad assicurare l'efficacia e tempestiva attuazione della legge e le necessarie misure di monitoraggio, analisi e verifica.”;
VISTE Le indicazioni per l’erogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui all’articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009 di attuazione e integrazione della Legge regionale 20 Marzo 2009, n. 4 “Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati inoccupati o precariamente occupati”contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.
ACQUISITO il parere positivo espresso secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 13 del regolamento regionale 9/2009 dal Comitato istituzionale regionale di cui all’art. 8 della LR n. 38 del 1998, nella seduta del 10 luglio 2009, in ordine alle indicazioni per l'erogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette di cui all’articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009;
RITENUTO di approvare le indicazioni per l’erogazione da parte delle Province delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009, secondo quanto previsto dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATA la necessità di dare immediata attuazione ai provvedimenti normativi più volte richiamati e afferenti il reddito minimo garantito;
CONSIDERATO necessario avvalersi, in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 4 del 2009, e fino all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto che supporterà la Regione Lazio per la concessione e per l’erogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 4 del 2009 e secondo le modalità di cui all’art. 11 del regolamento regionale 9/2009, di un soggetto qualificato che affianchi la Regione nelle attività gestionali relativamente alle richieste dell’anno 2009;
ATTESO che Poste Italiane S.p.A ha una specifica esperienza nella gestione di soluzioni di elevata complessità nell’ambito della semplificazione e dell’ottimizzazione dei processi organizzativi e funzionali delle PP.AA., anche grazie alla diffusione dei propri uffici che coprono l'intero territorio regionale, garantendo la copertura anche delle aree periferiche più disagiate; CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A ha espresso la propria disponibilità a svolgere attività di promozione e assistenza tecnica alla Regione, alle Province e ai Comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici;
RITENUTO necessario per le motivazioni su esposte avvalersi, in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 4 del 2009, e fino all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto che supporterà la Regione Lazio per la concessione e per l’erogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 4 del 2009 e secondo le modalità di cui all’art. 11 del regolamento regionale 9/2009, di Poste Italiane S.p.A per la gestione delle attività summenzionate relativamente alle richieste dell’anno 2009 come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO che ai costi derivanti dal presente provvedimento si provvederà con il Fondo regionale di cui all’articolo 11, del Regolamento regionale 9/2009, nei limiti di cui al comma 2 ed in relazione alle prestazioni effettivamente svolte;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedure di concertazione;
all’unanimità,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, facenti parte integrante del dispositivo,
1. di approvare le indicazioni per l’erogazione da parte delle Province delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009, secondo quanto previsto dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di avvalersi, in fase di prima applicazione della Legge regionale n. 4 del 2009, e fino all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto che supporterà la Regione Lazio per la concessione e per l’erogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 4 del 2009 e secondo le modalità di cui all’art. 11 del regolamento regionale 9/2009, di Poste Italiane S.p.A per le attività gestionali relativamente alle richieste dell’anno 2009 come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che ai costi derivanti dal presente provvedimento si provvederà con il Fondo regionale di cui all’articolo 11, del Regolamento regionale 9/2009, nei limiti di cui al comma 2 ed in relazione alle prestazioni effettivamente svolte;
La presente deliberazione è attuata mediante provvedimenti dei Dirigenti regionali competenti per materia.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.regione.lazio.it e sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it al fine di darne adeguata diffusione.





