Deliberazione Giunta regionale 1 agosto 2005, n. 1256

Aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui alla l.r. n. 17 del 2005. norme di prima attuazione

Ente LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Fonte B.U.R.
n. 115
17/08/2005
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi - Lavoro:Contratti di lavoro:Contratto di apprendistato

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge n. 30 del 2003, "Delega al Governo in materia 2003 di occupazione e mercato del lavoro";

- il DLgs n. 276 del 2003, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/03; - la L.R. n. 17 del 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro";

- la L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

- le "Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006 di cui alla delibera del Consiglio regionale 612/04; richiamati, della citata L.R. n. 17 del 2005, in particolare:

- l'art. 27 il quale, al comma 2, prevede che "La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 51 della L.R. n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalita' per la verifica dei risultati";

- l'art. 29, il quale prevede che "relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta regionale", a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale e sentita la Commissione assembleare competente, "definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonche', per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro";

- l'art. 31, il quale, al comma 1, prevede che "la Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale . . . . . . . . . , definisce i criteri e le modalita' di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attivita' formative dell'apprendistato" e che "tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5"; viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 936 del 2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";

- n. 2212 del 2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c) della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, I provvedimento",

- n. 788 del 2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05 - II provvedimento"; richiamato che, ai sensi del citato art. 27, comma 2 della L.R. 17/05 gli aspetti formativi dell'apprendistato sono definiti in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche; ritenuto necessario provvedere ad una prima applicazione degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante, cosi' da rendere immediatamente attivabili le disposizioni di cui alle norme di legge richiamate, ed in particolare alla definizione dei contenuti essenziali dei piani formativi individuali, alle comunicazioni ai servizi per il lavoro competenti, ed alle forme di accesso alle opportunita' di accesso e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attivita' formative di apprendistato;dato atto dell'intesa in ordine a tali temi, intervenuta il 29 giugno 2005 con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 51 della L.R. 12/03, come risulta dal relativo processo verbale; dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L.R. 17/05, nella seduta del 27 luglio 2005; vista la L.R. 43/01, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione 447/03 di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

su proposta dell'Assessore competente per materia; a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare le "Disposizioni di prima applicazione in ordine agli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che l'esecutivita' delle "Disposizioni" di cui al punto 1) e' individuata nel 12 settembre 2005 e, comunque, non prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 17 del 2005;

3) di dare atto che con proprio successivo provvedimento verranno definiti i criteri e le modalita' attuative dei contributi di cui al punto 3 del citato Allegato A;

4) di rendere disponibili attraverso il sito della Regione Emilia-Romagna documenti e modelli per la trasmissione in via telematica delle comunicazioni di cui al punto 2 del citato Allegato A);

5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

Disposizioni di prima applicazione in ordine agli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante

Premessa

Le presenti disposizioni individuano un quadro di prima applicazione degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 29 della L.R. n. 17 del 2005 ed all'art. 49 del DLgs n. 276 del 2003, e in particolare, definiscono:

1) il piano formativo individuale (PFI);

2) i contenuti delle comunicazioni ai servizi per il lavoro competenti;

3) le forme di accesso alle opportunita' di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attivita' formative di apprendistato. Il Sistema regionale delle qualifiche (SRQ), di cui alla delibera della Giunta regionale n. 936 del 2004 e alle successive delibere relative all'attuazione dell'art. 32, comma 1, lett. a) e c) della L.R. 12/03, costituisce, ai fini di cui ai punti 1 e 2, il riferimento per la definizione dei profili formativi dell'apprendistato.

Il percorso di apprendistato puo' consentire il completo o parziale conseguimento di una qualifica o di una o piu' unita' di competenza.

1. Definizione del piano formativo individuale dell'apprendistato professionalizzante Il piano formativo individuale (PFI):

a) delinea, per tutta la durata del contratto, il complessivo percorso formativo dell'apprendista;

b) fa parte del contratto di apprendistato;

c) e' sottoscritto dal datore di lavoro responsabile della comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro e dall'apprendista.

2. Contenuti essenziali del Piano Formativo Individuale Nel Piano formativo individuale sono indicati:

a) dati identificativi del datore di lavoro (denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo della sede legale, indirizzo dell'unita' operativa interessata, recapito telefonico/fax/e-mail, attivita' e contratto utilizzato);

b) dati identificativi dell'apprendista, (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, scadenza del permesso di soggiorno nel caso di stranieri, titolo di studio, centro per l'impiego di riferimento ai sensi del DLgs 297/03);

c) dati identificativi del tutore aziendale, (cognome, nome, codice fiscale, livello, anni di esperienza, precisando altresi' se sia titolare dell'azienda interessata);

d) qualifica del SRQ assunta a riferimento quale esito del percorso formativo, il quale: d.1) deve risultare coerente con la qualifica indicata, fermo restando che, in ragione della durata del contratto e delle caratteristiche dell'apprendista, possono essere raggiunte solo alcune delle unita' di competenza costituenti la qualifica; d.2) puo' prevedere, in ragione delle caratteristiche dell'apprendista, interventi diretti all'acquisizione di competenze di carattere trasversale. Il piano formativo fermo restando il riferimento alla qualifica, puo' essere adeguato in relazione all'andamento dell'attivita' formativa, nonche' alla verifica delle effettive competenze dell'apprendista.

3. Comunicazioni ai servizi per il lavoro competenti Le comunicazioni di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato relative ai contratti di apprendistato professionalizzante indirizzate dal datore di lavoro interessato al centro per l'impiego competente per territorio devono essere integrate con le indicazioni di cui al punto 2 sub d).

4. Accesso alle opportunita' di sostegno e contribuzione delle attivita' formative dell'apprendistato professionalizzante Il contributo regionale alla realizzazione delle attivita' formative, limitatamente alla disponibilita' delle risorse, puo' essere:

a) erogato ad appositi fondi, costituiti anche presso gli Enti bilaterali;

b) erogato sotto forma di voucher per l'apprendista, utilizzabile, d'intesa con il datore di lavoro, rispetto ad un'offerta inserita in un catalogo validato dalla Regione;

c) assicurato prevedendo la partecipazione degli apprendisti ad attivita' formative gia' presenti nella programmazione regionale o provinciale.

La partecipazione pubblica alla contribuzione deve essere equivalente, indipendentemente dalla forma in cui verra' erogata. Il datore di lavoro e/o l'apprendista che intendono accedere alla opportunita' di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione dell'attivita' formativa dell'apprendistato dovranno attenersi ai termini e alle modalita' stabilite dalla Regione, secondo quanto previsto dalla L.R. 12/03, in ordine al finanziamento delle attivita' formative ed alla certificazione degli esiti dei percorsi formativi previsti dal piano formativo individua

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