Sentenza della Corte Costituzionale del 21 febbraio 2011, n.60/2011 (Dep.N.12 del 25-02-11)
Imposte e tasse - Lavoro e occupazione - Norme della Regione Veneto - Agevolazioni, esenzioni o riduzioni di tributi a favore dei lavoratori per favorirne la partecipazione alla gestione delle imprese, da concedersi da parte della Giunta regionale - Agevolazioni per le imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell'impresa, da concedersi da parte della Giunta regionale - Lamentata attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale, nonché indeterminatezza del provvedimento e dei tributi interessati.
| Fonte |
Altro
n. 12 25/02/2011 |
|---|
thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale
S.60/2011 del 21/02/2011
Udienza Pubblica del 25/01/2011, Presidente DE SIERVO, Redattore GALLO
Norme impugnate: Artt. 3, c. 1°, 2°, lett. c), e 3°, e 4, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Veneto 22/01/2010, n. 5.
Oggetto: Imposte e tasse - Lavoro e occupazione - Norme della Regione Veneto - Agevolazioni, esenzioni o riduzioni di tributi a favore dei lavoratori per favorirne la partecipazione alla gestione delle imprese, da concedersi da parte della Giunta regionale - Agevolazioni per le imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell'impresa, da concedersi da parte della Giunta regionale - Lamentata attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale, nonché indeterminatezza del provvedimento e dei tributi interessati.
Dispositivo: non fondatezza
---------------------------------------
SENTENZA N. 60
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonché dell’art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d’impresa), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-31 marzo 2010, depositato in cancelleria il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Andrea Manzi per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato per la spedizione il 26 marzo 2010, pervenuto alla destinataria Regione Veneto il 31 marzo 2010, depositato il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonché dell’art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d’impresa), in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La difesa dello Stato evidenzia che la suddetta legge regionale ha la finalità di attribuire benefici per favorire la partecipazione alla proprietà e alla gestione d’impresa delle categorie di lavora...





