Sentenza della Corte Costituzionale del 23 febbraio 2011, n.67/2011 (Dep.N.13 del 03-03-11)
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsione di procedure selettive pubbliche per l'acquisizione di personale a tempo determinato da utilizzare di regola per la gestione ordinaria di programmi comunitari complessi - Proroga dei contratti dei collaboratori in essere, su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti, sino alla definizione delle procedure selettive di accesso - Contrasto con la normativa nazionale - Dichiarazione di voler promuovere la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lett. b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale n. 2/2005, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni, nonché la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU, che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere - Esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa nazionale.
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Altro
n. 13 03/03/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Condizioni di lavoro:Lavoro atipico - Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale
SENTENZA N. 67
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, 54, commi 1 e 2, nonché 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010), degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007), nonché dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato della medesima legge regionale, e dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 1°-4 ed il 20-24 marzo 2010 ed il 2-7 aprile 2010, depositati in cancelleria il 10 ed il 30 marzo ed il 9 aprile 2010 rispettivamente iscritti ai nn. 42, 50 e 58 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione della Regione Basilicata;
udito nell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati dello Stato Enrico Arena e Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 4 marzo 2010, depositato il 10 marzo 2010 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 41, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l) e s), e terzo, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché agli articoli 43 e ss., e 81, comma 1, lettera b), del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, 54, commi 1 e 2, e 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010).
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