Sentenza della Corte Costituzionale del 07 marzo 2011, n.77/2011 (Dep.N.14 del 07-03-11)
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Personale dipendente dell'Amministrazione regionale
| Fonte |
Altro
n. 14 07/03/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale
SENTENZA N. 77
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 marzo - 1° aprile 2010, depositato in cancelleria il 6 aprile 2010 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 1° aprile 2010, depositato il 6 aprile 2010 e iscritto al n. 55 del ruolo ricorsi dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010).
2. – L’art. 18, comma 4, della predetta legge regionale dispone che «La Giunta regionale adotta con proprio atto una nuova disciplina riguardante le spese per i buoni pasto spettanti al personale dipendente dell’Amministrazione regionale, prevedendo annualmente l’utilizzo di non più di 120 buoni pasto per ogni dipendente. Al personale con mansioni di autista è assegnata una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto».
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, tale norma vìola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, sia i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, tra i quali rientra il rapporto di impiego privatizzato, sia i contratti collettivi. Essa, infatti, disciplina una materia (spese per i buoni pasto) rientrante nel trattamento economico da collegare all’orario di lavoro dei dipendenti e riservata alla contrattazione collettiva, con conseguente contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (artt. 40-50) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo del rispetto della normativa contrattuale.
3. – Il successivo comma 7 dell&rs..;.





