Ordinanza della Corte Costituzionale del 06 aprile 2011, n.139/2011 (Dep.N.22 del 15-04-11)
Straniero - Lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Accesso limitato ai cittadini comunitari - Estensione dell'accesso ai cittadini extracomunitari - Mancata previsione
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Altro
n. 22 15/04/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro - Politiche sociali:Inclusione sociale
tipologia: Corte Costituzionale - Ordinanza
ORDINANZA N. 139
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso dal Tribunale ordinario di Rimini nel procedimento vertente tra Forero Puerta Danis Eunfaly e l’A.U.S.L. di Rimini con ordinanza del 22 giugno 2010, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti l’atto di costituzione di Forero Puerta Danis Eunfaly, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Arturo Salerni per Forero Puerta Danis Eunfaly e l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio introdotto ex articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), da una cittadina colombiana – che chiede di essere ammessa al concorso pubblico per l’assunzione di un assistente amministrativo cat. C indetto dalla AUSL di Rimini, previo accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla Azienda Ospedaliera, consistente nella avvenuta esclusione dal suddetto concorso per difetto della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi UE – il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 22 giugno 2010, ha sollevato (per contrasto con gli articoli 4 e 51 della Costituzione) questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea, «non consente di estendere l’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari»;
che il rimettente premette di avere ordinato inaudita altera parte alla AUSL di Rimini di ammettere la ricorrente al concorso pubblico di cui è causa, con decisione – adottata «in applicazione del chiaro disposto sul punto della norma censurata» – «coerente con la recente giurisprudenza del Tribunale di Rimini che […] che in un caso analogo aveva ritenuto come l’accesso alla occupazione dovesse essere garantito allo stesso modo al cittadino ital...





