Ordinanza della Corte Costituzionale del 18 aprile 2011, n.145/2011 (Dep.N.23 del 20-04-11)

Previdenza - Dipendenti pubblici - Differimento del trattamento pensionistico di anzianità del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997. Previdenza - Dipendenti pubblici - Personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 - Previsione del termine del 1° aprile 1998 per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Fonte Altro
n. 23
20/04/2011

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro

tipologia: Corte Costituzionale - Ordinanza

ORDINANZA N. 145

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente tra G. C. e il Ministero dell’interno ed altro, con ordinanza dell’8 ottobre 2009, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza depositata l’8 ottobre 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione;

che il rimettente espone in punto di fatto che un dipendente della Polizia di Stato presentava in data 24 aprile 1997 domanda di dimissioni a decorrere dal 1° dicembre 1997, avendo maturato l’anzianità prescritta dalla legge per ottenere il trattamento di quiescenza, e veniva collocato a riposo a decorrere dal 1° dicembre 1997;

che, tuttavia, l’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) – entrato nelle more in vigore, poi decaduto per decorrenza dei termini e abrogato dall’art. 63 della legge n. 449 del 1997, – sanciva la immediata sospensione dell’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all&r..;.

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