Sentenza della Corte Costituzionale del 04 aprile 2011, n.127/2011 (Dep.N.21 del 13-04-11)
Illegittimo l?art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 che comporta l?automatica stabilizzazione di lavoratori senza il tramite del concorso pubblico
| Fonte |
Altro
n. 21 13/04/2011 |
|---|---|
| Allegati |
thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale
nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 il Giudice relatore Luigi
Mazzella;
l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
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1. – Con ricorso depositato il 10 maggio 2010 e iscritto al n. 74 del registro
ricorsi dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e
117, secondo e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23
della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori
pubblici e disposizioni diverse).
Il ricorrente premette che la norma impugnata dispone, al comma 1, che «I
dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dall’Agenzia per il
diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al
raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell’ADISU» e, al comma 2, che «Ai fini
dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i lavoratori con contratto a tempo
determinato restano alle dipendenze dell’ADISU fino alla stabilizzazione».
Sarebbe leso, innanzi tutto, l’art. 97 Cost. e, in particolare, la regola della
necessità del concorso per l’accesso ai pubblici uffici, violata dalla previsione
dell’automatica trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato. L’Avvocatura generale dello Stato aggiunge che la norma impugnata
indica in maniera generica i requisiti per potere beneficiare della stabilizzazione; in
particolare, non è chiaro in cosa consista la previa assunzione «a seguito di selezione
pubblica», né da quando decorra e come vada computato il «requisito temporale di
trentasei mesi».
Il ricorrente, ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la regola
del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano
caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a
parteciparvi» (sentenza n. 194 del 2002), deduce anche la violazione del criterio
dell’eguaglianza sostanziale e della ragionevolezza nella previsione di trattamenti
differenziati (art. 3...





