Ordinanza della Corte Costituzionale del 09 maggio 2011, n.166/2011 (Dep.N.27 del 12-05-11)
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato - Previsione di procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni; Proroga indiscriminata e generalizzata sino al 2023 di tutti i rapporti di lavoro precario, senza indicazione delle risorse finanziarie; Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Finanziamenti in favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e gestione - Introduzione nell'elenco delle spese obbligatorie, allegate alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno n. 12/2010, dei capitoli 443302 e 443305 - Lamentata introduzione dei capitoli a fine esercizio finanziario, con conseguente obbligo di pagamento degli oneri assunti dagli enti a piè di lista senza quantificazione preventiva e controllo; Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Previsione che al personale dell'Ente Autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente Autonomo Fiera di Messina si applichi per un anno "la disciplina sulle modalità di utilizzazioni previste per il personale dell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A."
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Altro
n. 27 12/05/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Ordinanza
ORDINANZA N. 166
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 21 dicembre 2010, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2010 ed iscritto al n. 123 del registro ricorsi 2010.
Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che con ricorso notificato il 21 dicembre e depositato il 29 dicembre 2010 il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15, del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall’Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 14 dicembre 2010, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione;
che l’art. 1, comma 4, primo periodo dispone la generalizzata proroga, per un ulteriore anno, di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai consorzi di bonifica;
che tale disposizione, secondo il ricorrente, nel prevedere la proroga dei contratti prescindendo da ogni forma di procedura selettiva pubblica nonché dalla necessaria, preventiva verifica dei fabbisogni di personale, non è connessa all’avvio di procedure per la progressiva stabilizzazione del personale precario, né costituisce attuazione dei processi di razionalizzazione e riduzione delle spese definiti nell’art. 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, pertanto, si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
che, inoltre, la disposizione impugnata, nel favorire il consolidarsi di situazioni di precariato, potrebbe alimentare ulteriore contenzioso, con potenziale aggravio delle finanze degli enti pubblici interessati e, quindi, con lesione del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione;
che l’art. 2, comma 1, secondo periodo, è impugnato nella parte in cui prevede che al personale dell’Ente Autonomo Fiera di Palermo e dell’Ente Autonomo Fiera di Messina si applichi per un anno «la disciplina sulle modalità di utilizzazioni previste per il personale dell’area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A.»;
che la dispo...





