Delibera della Giunta Regionale n. 2045 del 14 dicembre 2009

Definizione della maggiorazione dell'importo dell'assegno formativo (voucher) per la formazione in apprendistato professionalizzante per il periodo di crisi economico-fi nanziaria per gli apprendisti assunti in aziende in Emilia-Romagna - art. 31 L.R. 17/2005

Ente regione emilia romagna
Fonte B.U.R.
n. 12
03/02/2010
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro:Contratto di apprendistato

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n.196 del 24 giugno 1997 , “Disposizioni in materia di promozione dell’occupazione” e successive modifi cazioni, ed
in particolare l’art. 16 che ridefi nisce la disciplina dell’apprendistato come contratto di lavoro a causa mista;
- la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifi cazioni;
- l’art. 118, c. 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge fi nanziaria per l’anno 2001), modifi cato da ultimo dall’art. 19,
comma 17 della Legge n. 2/2009, che dispone che fi no al 2009 il Ministro del Lavoro destini risorse fi nanziarie ad attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato;
- la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno
e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione
tra loro”;
- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità
del lavoro”, in particolare:
- l’art. 29, comma 1, che prevede che “Relativamente all’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del Decreto legislativo
n. 276 del 2003, la Giunta regionale… defi nisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed
in coerenza con il sistema regionale delle qualifi che nonché, per quanto attiene l’articolazione della formazione e la sua erogazione,
nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”;

- l’art. 31, comma 1, che prevede che “la Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione
istituzionale …, defi nisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualifi cazione delle attività formative
dell’apprendistato” e che “tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso
gli enti bilaterali di cui all’articolo 10, comma 5”;
Richiamate le “Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010” di cui alla delibera
dell’Assemblea legislativa n. 117/2007;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1256 del 01/08/05 “Aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante di cui alla Legge Regionale n. 17 del 2005.
Norme di prima attuazione”;
- n. 2183 del 19/12/05 “Aspetti formativi dell’apprendistato di cui alla legge regionale 1 agosto 2005 n. 17. Interventi in attuazione
delle norme sull’apprendistato”;
- n. 236 del 27/02/2006 “Attuazione delle norme sull’apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17.”;
- n. 237 del 27/2/2006 “Disposizione per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, la
validazione dell’offerta formativa e l’approvazione di un catalogo regionale relativo all’offerta.”;
- n. 881 del 23/06/2006 “Approvazione dell’offerta formativa per l’apprendistato – avvio del relativo catalogo in attuazione della
propria deliberazione n. 237/2006” e la determinazione diri...

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