Sentenza del 7 giugno 2011, n.175/2011 (Dep. n.31 del 10-06-11)
Avvocato e procuratore - Esame di abilitazione all'esercizio della professione - Obbligo di motivazione del voto verbalizzato in termini alfanumerici - Esclusione in base al "diritto vivente".
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Altro
n. 31 10/06/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale
SENTENZA N. 175
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, e 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con una ordinanza del 6 aprile 2010 e con quattro ordinanze dell’8 aprile 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 217, 218, 219, 220 e 221 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti l’atto di costituzione di M. G. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 e nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
udito l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con le cinque ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n.112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n.180, nella parte in cui essi, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, costituente “diritto vivente”, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione alla professione forense possano essere motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico.
1.1. — In ciascuna ordinanza il rimettente premette che, nei giudizi a quibus, alcuni partecipanti alle prove scritte dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense nella sessione 2008, presso la Corte d’appello di Milano, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i rispettivi provvedimenti di non ammissione alle prove or...





