Ordinanza del 7 giugno 2011, n.176/2011 (Dep. n.31 del 10-06-11)
Lavoro e occupazione - Lavoratore socio di cooperativa per l'attuazione di programmi per lavori socialmente utili - Assenze dal lavoro superiori a quindici giorni anche non consecutivi - Esclusione dalle cooperative salvo la presenza di motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica.
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Altro
n. 31 10/06/2011 |
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thesaurus: Politiche sociali
tipologia: Corte Costituzionale - Ordinanza
ORDINANZA N. 176
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell’area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, promosso dal Tribunale di Napoli nel procedimento vertente tra D.N.G. e la Cooperativa Manutencoop I a r.l. con ordinanza del 22 aprile 2010, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, investito del ricorso di D.N.G., lavoratore socio di una cooperativa per l’attuazione di programmi per lavori socialmente utili, proposto avverso la delibera di esclusione dalla cooperativa di appartenenza, con l’unica ordinanza del 22 aprile 2010, da un lato, ha disposto in via d’urgenza la provvisoria reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e la sua contestuale provvisoria iscrizione nel libro soci della società, dall’altro, ha sospeso il giudizio di merito, a suo avviso contestualmente instaurato con la domanda di condanna risarcitoria del danno subìto dal socio lavoratore, sollevando la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dell’art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell’area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987), convert...





