Razza ed origine etnica

Con il termine razza viene indicata una serie omogenea di individui contraddistinti da comuni caratteri esteriori ed ereditari; etnia identifica ogni raggruppamento umano basato sulla comunità di caratteri razziali, culturali, linguistici. Considerate queste definizioni, il concetto di etnia assume una valenza più ampia del concetto di razza, includendo la comunanza, oltre che degli aspetti esteriori, ereditari e somatici, anche di quelli legati a fattori culturali e linguistici.

Conseguentemente la discriminazione per razza ed origine etnica si sostanzia in un trattamento differenziato di un individuo o di un gruppo di individui a causa dei suoi/loro tratti somatici, dell’appartenenza culturale e di quella linguistica. A causa della parziale sovrapposizione dei significati, generalmente le discriminazioni basate sulla razza e sull’etnia vengono considerate congiuntamente.

La redazione dell’art. 13 del Trattato sulla Comunità Europea del 1999 richiama la possibilità, per il Consiglio, di prevedere per la prima volta l’attivazione di provvedimenti opportuni al fine di combattere le discriminazioni fondate, tra l’altro, sulla razza o l’origine etnica. A partire da tale Trattato si evidenzia che la normativa europea non opera distinzioni tra discriminazioni per razza e discriminazioni per etnia. A seguito di questo articolo del Trattato, la Commissione adotta nel 2000 due direttive, di cui una, la 2000/43/CE, recepita a livello nazionale attraverso il D.lgs. n. 215/2003, è esplicitamente dedicata all’attuazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Al suo interno vengono definiti: il proprio ambito normativo di applicazione, cosa debba intendersi per “discriminazione”, quando possa considerarsi che ci sia una giustificazione oggettiva per un trattamento differenziato, i mezzi di ricorso ed esecuzione che gli Stati possono intraprendere.

È da segnalare, inoltre, che nel considerando 6 della dir. 2000/43/CE, che attua quanto contenuto nell’art. 13 del Trattato, si specifica che “L’Unione Europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte. L’uso del termine “razza” nella presente direttiva non implica l’accettazione di siffatte teorie”.

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