Accesso civico "generalizzato"

Pubblicazione ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013

 

Responsabile dei dati e dell'aggiornamento:
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2017

L’accesso civico “generalizzato” è riferito a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni  e non soggetti ad obbligo di pubblicazione.  Questo diritto, noto anche come FOIA (dal Freedom of Information Act) e introdotto in Italia dal D.Lgs. n. 97/2016 che ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, può essere agito da chiunque, a prescindere da particolari requisiti di qualificazione, fatti salvi alcuni limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

  • Modalità per la presentazione delle istanze

La richiesta può essere presentata utilizzando l'apposito modulo (formato .pdf - formato .docx), debitamente compilata, deve essere sottoscritta in uno dei seguenti modi:

  • firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia/scansione di un documento d’identità in corso di validità;
  • firma digitale apposta direttamente sul file-modulo.
  • firma elettronica qualificata apposta direttamente sul file-modulo.

La richiesta può essere presentata:

a) tramite posta elettronica, all’indirizzo ;

b) se si dispone di un servizio di posta elettronica certificata, va inviata a
       ;

c) tramite fax al n. 06 85447334;

d) tramite posta ordinaria all'indirizzo:
    Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
    Avv. Paola Nicastro
    Corso d’Italia, 33 - c.a.p. 00198 - Roma;

e) direttamente presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), che provvederà      
    tempestivamente a trasmettere la stessa richiesta al Responsabile della Prevenzione
    della Corruzione e Trasparenza. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni.

I termini per la conclusione del procedimento decorrono:

  • dalla data di inoltro dell’e-mail/pec/fax da parte del richiedente nei casi di cui alle lettera a), b), c); ovvero
  • dalla data di ricezione della richiesta, inviata via posta o consegnata all’URP, come ricavabile dal protocollo alla stessa assegnato, nei casi di cui alle lettere d), o e)

Per maggiori informazioni sulle procedure previste per ciascuna istanza si rimanda al  Regolamento per l'accesso civico

 

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