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Nel quadro della riforma del mercato del lavoro, del rinnovamento della formazione professionale e della valorizzazione dell’alternanza, l’apprendistato assume un ruolo strategico nelle politiche della formazione e nelle politiche attive per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
L’Apprendistato, come è noto, è un contratto di lavoro subordinato con contenuto formativo, definito anche a “causa mista”, poiché oltre alla prestazione professionale prevede che l’impresa/azienda si impegni ad impartire o far impartire all’apprendista, assunto alle proprie dipendenze, la formazione professionale finalizzata al conseguimento di una qualifica (titolo) o qualificazione professionale (intesa come capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato).
I diversi percorsi formativi che il giovane apprendista potrà intraprendere nelle tre tipologie di apprendistato, implicano un ruolo determinante per le istituzioni pubbliche, ma soprattutto per le istituzioni formative. Infatti, i percorsi per la qualifica ed il diploma professionale, o per il diploma o per la laurea necessariamente devono essere condivisi dalle istituzioni formative e devono rispondere a principi di omogeneità rispetto ai percorsi tradizionali.
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La formazione per gli apprendisti è parte integrante del contratto di apprendistato, in quanto contribuisce ad attuale quella che è la finalità formativa del contratto stesso.
Il sistema di apprendistato contempla tre tipologie, per ciascuna delle quali si prevede un percorso formativo specifico:
Formazione per l’Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
I percorsi relativi alla formazione per l’apprendistato di primo livello si basano sugli Standard formativi definiti nell’Accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni del 15 marzo 2012. Alle Regioni, sentite con le Parti Sociali, è rimessa la regolamentazione dei profili formativi per l’acquisizione della qualifica o del diploma professionale, quali titoli a validità nazionale definiti ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005. A tal fine le regolamentazioni regionali individuano un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, pari ad almeno 400 ore annue. Alla contrattazione collettiva, invece, è assegnato il compito di definire le modalità di erogazione della formazione aziendale.
Formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in:
- formazione di tipo tecnico-professionale, volta all’acquisizione di competenze specialistiche relative al profilo professionale in cui è inquadrato l’apprendista. Tale formazione viene definita negli Accordi Interconfederali e nei Contratti Collettivi che ne disciplinano contenuti, durata (che non può essere superiore alla durata massima del contratto) e modalità di erogazione. La formazione tecnico-professionale viene svolta sotto la responsabilità dell’azienda;
- formazione di base e trasversale, volta all’eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche e all’ acquisizione di competenze relative ai comportamenti relazionali, alle conoscenze organizzative, gestionali ed economiche di sistema, di settore ed aziendali, alla sicurezza e alla contrattazione. I contenuti e la durata della formazione di base e trasversale sono rimessi alle Regioni sentite le Parti Sociali, per un massimo di 120 ore nei tre anni di durata “normale” del contratto.
L’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, viene finanziata nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
Il percorso di formazione formale e non formale dell’apprendista, nonché la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra – aziendale, in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e Province autonome, deve confluire nel Piano formativo dell’apprendista.
Formazione per l’apprendistato di alta formazione e ricerca
Con questa tipologia contrattuale potranno essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani tra i 18 ed i 29 anni per il conseguimento di:
- diploma di istruzione secondaria superiore,
- titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- una specializzazione tecnica superiore dei percorsi IFTS e i diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori (ITS);
- praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Alle Regioni, in accordo con parti sociali, università, istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca è rimessa la regolamentazione e la durata della formazione di tale tipologia di apprendistato, che varierà in base al titolo da conseguire.
In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca «è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca».
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Al fine di attuare completamente quanto previsto nel contratto l’azienda e l’apprendista devono applicare correttamente gli “adempimenti formativi”.
Il D.Lgs. 167/2011 prevede che, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotti un provvedimento di disposizione, "assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere".
Il datore di lavoro responsabile della mancata erogazione della formazione prevista per il contratto di apprendistato dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. La totale assenza della formazione, invece, può portare alla conversione del contratto.
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