L'accreditamento dei servizi al lavoro
L’accreditamento dei servizi al lavoro è operativo solo in 16 Regioni, che possono essere ricondotte a due modelli di offerta dei servizi per l’impiego: il modello paritario a canale unico, adottato dalla sola Lombardia e caratterizzato dalla presenza di un quasi mercato di offerta del servizio pubblico in cui la partecipazione delle Province è ammessa, ma in condizioni di parità con gli erogatori privati, e il modello complementare a doppio canale, adottato da tutte le altre Regioni esaminate, che vede accanto agli erogatori pubblici istituzionali (i Cpi), l’intervento di selezionati operatori accreditati per integrare l’offerta dei primi.
Nei diversi sistemi di accreditamento per i servizi al lavoro regionali analizzati, l’elemento discriminante delle diverse forme assunte da tale regolamentazione è rappresentato dall’ampiezza di attività che possono essere erogate dagli operatori accreditati. Si sta configurando un sistema per il lavoro fluido, in cui i servizi rivolti a cittadini ed imprese possono essere erogati, con periodicità variabile, da soggetti diversi, ma con caratteristiche definite che consentano alle Regioni di garantire una certa stabilità di servizio nei confronti dell’utenza.
I servizi per il lavoro vanno dalla presa in carico, all’accompagnamento degli utenti, fino all’erogazione degli interventi più specialistici di politica attiva (Inserimento lavorativo, Tirocinio, Orientamento di II livello).
Distribuzione delle Regioni per macrotipologia di servizi affidabili ad operatori accreditati
La reale configurazione del mercato dei servizi per il lavoro si realizza esclusivamente a seguito dell’aggiudicazione dei bandi emanati dalla Regione (tranne in Lombardia), in cui vengono indicati gli interventi di politica attiva che i soggetti aggiudicatari andranno ad erogare nel territorio. È presumibile che, in tale sede, la gamma dei servizi e delle prestazioni accreditabili possa ampliarsi o dettagliarsi maggiormente.
I soggetti ammessi al sistema di accreditamento sono per lo più definiti sulla base del D.lgs. n.276/03 in materia di autorizzazione nazionale. La quasi totalità delle Regioni si discosta poco dalla previsione nazionale, ad esclusione della Regione Lombardia che ha ampliato notevolmente le categorie di attori accreditabili, includendo, tra l’altro, anche l’attore pubblico, sotto forma di Agenzia Provinciale.
Gli operatori che intendono accreditarsi sono chiamati a rispettare un insieme di parametri giuridico finanziari che attengono alla:
- mission del servizio che deve essere coerente con quella per i servizi ai quali ci si accredita;
- disponibilità di risorse umane e finanziarie e capacità di gestire in modo affidabile risorse di tipo economico,
- presenza sul territorio e riconoscibilità del servizio da parte degli utenti;
- risorse infrastrutturali e logistiche, organizzazione del servizio e fruibilità dello stesso da parte dell’utenza;
- interconnessione regionale-nazionale delle banche dati e dei sistemi informativi utili all’erogazione del servizio.
La variabilità regionale è elevata, con alcuni esempi in cui la richiesta è più lasca (come l’assenza di riferimenti alla mission dell’ente accreditando) o più restrittiva (per quanto attiene la presenza di requisiti aggiuntivi per attestare la capacità gestionale oppure una disponibilità finanziaria maggiore).