Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1304

Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

thesaurus: Termini ausiliari - Termini ausiliari:Programmazione

tipologia: Unione Europea - Regolamento

Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. Sostiene gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la "strategia Europa 2020", consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali. Di rilevante importanza, al Capo IV, articolo 16, è disciplinata Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), al fine di sostenere la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione. L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni. L'IOG è integrata nella programmazione dell'FSE a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri possono stabilire le modalità per la programmazione dell'IOG nel rispettivo accordo di partenariato e nei loro programmi operativi.

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Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 

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