Decreto Presidente Giunta regionale 23 aprile 2013, n. 17

Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) «Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla poverta'»

Ente Presidente Giunta regionale
Fonte G.U.R.I.
n. 25
22/06/2013
Regione Toscana
Allegati

thesaurus: Politiche sociali - Politiche sociali:Inclusione sociale - Politiche sociali:Inclusione sociale:Povertà

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta reg.

Il presente regolamento disciplina, in attuazione  dell'art.  60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria  per l'anno 2013) forme di sostegno finanziario a beneficio di persone  in condizioni di particolare  fragilita'  socio-economica,  al  fine  di favorire la loro inclusione sociale e di sostenere la loro condizione economica. A norma dell'art. 2 la Regione effettua dette misure di sostegno avvalendosi dei soggetti del terzo settore che realizzano progetti di inclusione sociale sulla base dei bandi pubblici emanati dalla Regione.  L'importo massimo di ciascuno dei finanziamenti  e' fissato in euro 150.000,00.. I rapporti tra la Regione e i soggetti  attuatori  sono regolati da apposita convenzione i cui contenuti  sono  definiti secondo uno schema tipo  approvato  con  deliberazione  della  Giunta regionale.

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