Basilicata - Deliberazione Giunta Regionale 27 giugno 2013, n. 747

Recepimento "Linee guida in materia di tirocini" in attuazione dell'art. 1, comma 34, della l. n. 92/2012" - approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Ente Giunta regionale
Fonte B.U.R.
n. 24
16/07/2013
Regione Basilicata
Documenti ARLEX correlati
Allegati

thesaurus: Formazione:Tirocini - Formazione:Tirocini:Tirocinio formativo - Lavoro:Transizione scuola-lavoro:Tirocinio professionale

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Deliberazione Giunta Regionale

Con la deliberazione in oggetto, la Regione Basilicata recepisce le "Linee guida" in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, comma 34-36 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, la Regione stabilisce i principi comuni in materia di tirocini: le tipologie, la durata, i soggetti promotori, i soggetti ospitanti siano essi enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. In merito ai soggetti ospitanti vengono ulteriormente specificate le caratteristiche soggettive e oggettive. Relativamente alle modalità di attivazione i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Il soggetto promotore favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo, nell'individuazione di un referente o tutor. Il soggetto ospitante stipula la convenzione, designa il tutor e valuta e attesta l'attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante. Sulla base di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 è corrisposta al tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio pari a un importo non inferiore a 300 euro mensili lordi, al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

 

 

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