Deliberazione Giunta Regionale 31 dicembre 2013, n. 2190
Disciplina in materia di tirocini
| Ente | Giunta Regionale |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 5 05/02/2014 |
| Regione | Valle D'Aosta |
| Documenti ARLEX correlati | |
| Allegati |
thesaurus: Formazione:Tirocini
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Deliberazione Giunta Regionale
La Regione con questo provvedimento, disciplina e promuove, ai sensi delle "Linee - guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 24/01/2013 .
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura come un rapporto di lavoro e il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.
In base alle finalità e ai destinatari si distinguono le seguenti tipologie di tirocinio:
a) Tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l’obbligo scolastico entro e non oltre 12 mesi;
b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPI) e inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui alla lettera a). Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in
favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione;
c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale e umanitaria.





