Legge regionale 15 aprile 2013, n. 12
Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)
thesaurus: Formazione - Comunicazione - Politiche sociali
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
La presente legge, disciplina gli interventi economici, di sostegno e di promozione rivolti agli adolescenti e ai giovani, di eta' compresa tra i quattordici e i ventinove anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale, secondo i principi di non discriminazione, di riconoscimento delle diversita', di inclusione e di solidarieta' sociale, riconoscendo al mondo giovanile un'esigenza pluralista di espressione, creativita', comunicazione e sperimentazione, nonche' un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunita' regionale, in armonia con quanto stabilito dalle disposizioni statali ed europee vigenti nella materia.





