Accordo 2 marzo 2000

Accordo tra Governo, regioni, comuni e comunità montane in materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Ente Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome
Fonte G.U.R.I.
n. 161
12/07/2000
Documenti ARLEX correlati
Allegati

thesaurus: Educazione - Educazione:Istruzione - Formazione

tipologia: Stato - Accordo

L'Accordo sancisce che l'obbligo formativo di cui all'art. 68 della L. 144/1999 può essere assolto - oltre che nei percorsi del sistema di istruzionescolastica -  anche nei percorsi di istruzione professionale regionali . Detti percorsi si articolano attraverso i cicli formativi previsti dalla legislazione vigente in materia. A conclusione di ciascun ciclo devono essere certificate le competenze acquisite, che costituiscono titolo per l'accesso ai cicli successivi omogenei o credito per l'accesso a cicli  diversi, o per la transizione nel sistema d'istruzione o in apprendistato L'accesso  ai  cicli della formazione e' garantito a coloro che hanno  assolto  l'obbligo  di  istruzione ed e' consentito sulla base delle  conoscenze,  competenze  e  capacita'  possedute dai singoli e sulla   base   del  riconoscimento  di  crediti  formativi  acquisiti attraverso  percorsi scolastici e formativi precedenti e/o esperienze di  apprendistato  e  di  lavoro.  A  tal  fine  le agenzie formative predispongono  moduli  di  accoglienza comprensivi di un servizio per l'accertamento  di  conoscenze, capacita', competenze acquisite e per il   riconoscimento   di  eventuali  crediti  formativi.  I  percorsi formativi  saranno  programmati tenendo conto anche delle indicazioni degli  enti  locali, al fine di garantire una maggiore corrispondenza con le politiche di sviluppo locale e con le esigenze del mercato del lavoro. Per  conseguire  una  qualifica  professionale  valida  ai fini dell'assolvimento  dell'obbligo  formativo  i  percorsi di formazione professionale  da  frequentare  non  possono avere durata complessiva inferiore  a  due anni, salvo il riconoscimento di eventuali crediti. Il  conseguimento  della qualifica puo' dare accesso ad un successivo ciclo di specializzazione.

Consulta la versione integrale

Azioni sul documento