Decreto 29 marzo 2013
Erogazione in unica soluzione dell'indennita' ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92
| Ente | Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 133 06/06/2013 |
| Documenti ARLEX correlati | |
| Allegati |
thesaurus: Lavoro - Politiche sociali
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Il decreto individua i beneficiari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno 2012. Si tratta di quei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo o avviare un'attivita' di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa o che intendono sviluppare a tempo pieno un'attivita' autonoma gia' iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI. La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilita' pari a quelle spettanti e non ancora percepite, e sarà effettuata dall'INPS. I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione del beneficio in unica soluzione devono trasmettere telematicamente all'INPS la relativa domanda con la specificazione dell'attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Istituto.





