Decreto 8 febbraio 2013
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto - ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)
thesaurus: Educazione:Istruzione
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Il presente decreto disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato di istruzione secondaria di II grado per la parte specifica denominata "ESABAC" in attuazione di quanto previsto dall'Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi, conformemente a quanto previsto dal citato Accordo ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana. Parimenti, Il diploma di Baccalaureat, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche italiane è equipollente a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese. Le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, possono attivare il percorso ESABAC. La relativa autorizzazione e' rilasciata dal Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole della Parte francese e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. In ogni caso, le prove scritte relative alla parte specifica dell'esame di Stato sono identiche a quelle somministrate nelle scuole del territorio metropolitano e devono svolgersi nello stesso giorno e con orari corrispondenti.





