Emilia-Romagna - Legge Regionale 17 luglio 2014, n. 12

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 199, n. 381"

Ente Assemblea Legislativa regionale
Fonte B.U.R.
n. 214
17/07/2014
Regione Emilia Romagna
Allegati

thesaurus: Politiche sociali

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge riconosce e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali che, al fine della gestione dei servizi della persona e dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, promuovono l'autogestione e la partecipazione dei cittadini, affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, anche in rapporto di sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in maniera sinergica per l'erogazione di beni e servizi. La Legge Regionale in oggetto, in attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) detta norme per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali; per determinare le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 ed entro la programmazione del Piano sociale e sanitario regionale; per disciplinare i rapporti fra attività delle cooperative sociali e quelle dei servizi pubblici, nonché con le attività di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità; per individuare i criteri e le modalità di affidamento e conferimento dei servizi a cui devono essere uniformati i rapporti tra istituzioni pubbliche e cooperative sociali e loro consorzi; per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.
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