Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8
Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna
| Ente | Consiglio Regionale |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 25 21/06/2014 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Educazione - Formazione - Lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
La Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato d'urgenza la legge in oggetto al fine di intervenire e velocizzare alcune procedure già in atto riguardanti i settori del lavoro, della formazione, dell'istruzione e della montagna. Tra i vari interventi si evidenzia la concessione alle Amministrazioni pubbliche del finanziamento per le domande di contributo per progetti d'iniziative di lavoro di pubblica utilità, presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al finanziamento medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi; il sostegno al reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale e complessa congiuntura economica, in attuazione dell'art. 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), con la concessione da parte dell'Amministrazione regionale di un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia di seguito denominate Casse Edili finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2014 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito. Inoltre, in relazione alle esigenze operative della direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca connesse con la necessità di poter ricorrere alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con esperti titolari di partita I.V.A. e di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014. Nel settore istruzione, oltre alla modifica/integrazione di alcune norme, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria del progetti di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), - Area d'intervento dei progetti speciali di particolare rilevanza regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1589 (Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli-Venezia Giulia per l'anno scolastico 2013/2014. I progetti finanziati sono realizzati e conclusi entro 31 dicembre 2014. Nel settore della formazione vengono apportate modifiche all'art. 16 della legge regionale (Ordinamento della formazione professionale) n. 76/1982, vengono, infine, concessi sostegni ai piccoli esercizi di montagna.





