Legge regionale 8 luglio 2014, n. 17
Anagrafe scolastica regionale
| Ente | Consiglio regionale |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 38 20/09/2014 |
| Regione | Sicilia |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Educazione:Istruzione
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
La Regione siciliana istituisce l'Anagrafe regionale degli studenti in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. L'Anagrafe consente, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione nonche' la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria. Ciò al fine di consentire a) il monitoraggio dell'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici; b) la organizzazione della rete scolastica; c) la programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico; d) la verifica del fabbisogno di edilizia scolastica e dei conseguenti necessari interventi; e) la previsione di iniziative di orientamento; e) l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sistema dell'istruzione e formazione; f) l'ottimizzazione degli interventi finalizzati a garantire la formazione degli adulti nell'arco della vita (life long learning); g) la programmazione di interventi finalizzati all'integrazione e formazione degli alunni diversamente abili; h) della definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali. La Regione garantisce l'interoperabilita' dell'Anagrafe regionale con l'Anagrafe nazionale degli studenti, favorendo la circolazione e lo scambio di dati tra le stesse.





