INPS - Circolare 6 maggio 2014, n. 57

Art. 9, comma 5, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 - Validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI

Ente INPS
Fonte Altro
n. 1
07/05/2014
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Allegati

thesaurus: Lavoro - Politiche sociali

tipologia: Stato - Circolare ministeriale

L’art. 9, comma 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99,attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”  La presente circolare chiarisce sugli effetti della validità delle comunicazioni dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione dei lavoratori percettori di prestazioni di integrazione salariale.

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