Sentenza 24 marzo 2014, n.60/2014

Università e Istituti di alta cultura - Ricercatori universitari - Non operatività per gli stessi del blocco delle assunzioni subordinato all'avvenuto espletamento della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2009, n. 1

Fonte Altro
n. 17
28/03/2014
Allegati

thesaurus: Educazione:Istruzione:Istruzione universitaria - Lavoro

tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale

Udienza Pubblica del 11/02/2014, Presidente SILVESTRI, Redattore CRISCUOLO

Norme impugnate: Art. 1, c. 1° e 3°, del decreto legge 10/11/2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 09/01/2009, n. 1.

Oggetto: Università e Istituti di alta cultura - Ricercatori universitari - Non operatività per gli stessi del blocco delle assunzioni subordinato all'avvenuto espletamento della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Università - Vincoli assunzionali per le Università che abbiano superato, per le spese fisse ed obbligatorie per il personale di ruolo, il limite parametrico di cui al comma 4 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pari al 90% dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario).
Università - Limitazione dell'assunzione di personale, per ciascun anno, ad un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente - Previsione che ciascuna Università destina tale somma per una quota non inferiore al 60% all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10% all'assunzione di professori ordinari;

Università e istituzioni di alta cultura - Divieto di assunzione a carico delle Università non virtuose - Mancata previsione, altresì, della sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ordd. 134/2012; 42 e 58/2013

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