Sentenza 24 marzo 2014, n.61/204

Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto per le pubbliche amministrazioni di incrementare le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l'anno 2010 -

Fonte Altro
n. 17
28/03/2014
Allegati

thesaurus: Lavoro

tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale

Udienza Pubblica del 25/02/2014, Presidente SILVESTRI, Redattore MAZZELLA

Norme impugnate: Art. 9, c. 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 28° e 29°, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1. c. 1°, della legge 30/07/2010, n. 122.

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto per le pubbliche amministrazioni di incrementare le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l'anno 2010 - Taglio per il triennio 2011-2013 dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenti, nella misura del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro - Divieto, riferito ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%, anche con riguardo ai contratti e agli accordi già stipulati;

Inapplicabilità, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale, delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi - Obbligo per le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva prevista deroga, nonché vincoli alle politiche assunzionali delle società pubbliche - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ric. 99/2010

Consulta la versione integrale

Azioni sul documento