Basilicata - Legge Regionale 12 agosto 2015, n. 29
Legge Regionale "Nuova legge organica in materia di artigianato"
| Ente | Il Consiglio Regionale |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 30 13/08/2015 |
| Regione | Basilicata |
| Documenti ARLEX correlati | |
| Allegati |
thesaurus: Lavoro:Imprese - Lavoro:Professioni:Artigiani
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
La Regione Basilicata riconosce al settore dell'artigianato un ruolo fondamentale ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione e economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione. A tale riguardo ha approvato la Legge n. 29 del 12 agosto 2015 al fine di tutelare e sviluppare l'artigianato e valorizzare le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, all'agevolazioni per l'esportazione. Nella parte prima, al Titolo I individua i destinatari a cui si applicano le norme della presente legge; al Titolo II vengono definite le funzioni e i compiti della Regione, degli Enti Locali e della Camera di Commercio, che li esercitano, sia ad essi attribuiti o delegati, nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionali. Al Titolo III viene istituita la Commissione regionale per l'Artigiano (CRAB) che oltre alle funzioni assegnategli, concorre, tra l'altro, all'elaborazione di un rapporto annuale sulle attività artigianali della Regione e alla valutazione dell'efficacia dei relativi interventi. Al Titolo IV si individua l'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana e ne viene definita la regolamentazione. All'articolo 15, dello stesso Titolo, viene istituito, presso la Camera di Commercio, territorialmente competente, l'Albo delle imprese artigiane. Nella parte seconda,, dal Titolo I al Titolo IV, vengono disciplinati: gli interventi volti a favorire l'occupazione giovanile, la formazione professionale nell'artigianato, il trasferimento e la creazione d'impresa; gli interventi diretti a iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato. Nella parte terza, al Titolo I, vengono disciplinati gli interventi economici e gli incentivi a sostegno delle imprese artigiane, delle loro forme associative e dell'occupazione. Nella parte quarta, al Titolo I, la Regione tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale con l'attribuzione del contrassegno di origine e di qualità. Al titolare o socio di impresa artigiana artistica, tipica e tradizionale viene attribuita la qualifica di maestro artigiano e può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi artigiani. Le imprese artigiane di cui sia titolare un maestro artigiano sono denominate "bottega scuola".





