Basilicata - Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30

Legge Regionale "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva "

Ente Consiglio Regionale
Fonte B.U.R.
n. 30
13/08/2015
Regione Basilicata
Documenti ARLEX correlati
Allegati

thesaurus: Educazione - Formazione - Lavoro - Orientamento - Politiche sociali

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

La legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, composta da 30 articoli, disciplina la programmazione e l'attuazione delle politiche della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, con particolare riferimento al sostegno all'insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui. Il complesso di tali azioni definisce il sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita che concorre a rendere effettivo il diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro, assicurando lo sviluppo dell'identità personale e sociale. Al Titolo I vengono definiti i principi generali e il campo di applicazione, i destinatari degli interventi e le modalità di accesso e di fruizione. Al Titolo II, la Regione dispone in materia di politiche per l'apprendimento e di sostegno alle transizioni nella vita attive e nel rispetto dell'autonomia scolastica e in stretto coordinamento con le politiche di diritto allo studio, la Regione definisce le misure a supporto delle transizioni nell'ambito dell'istruzione pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado, rivolte a contrastare in modo anticipato l'abbandono scolastico e a rafforzare le condizioni per il successo formativo. Sempre al Titolo II, articolo 10, viene disciplinata la programmazione di interventi di politica attiva del lavoro rivolti a favorire l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro, inattive o in mobilità professionale, rispettando i principi di pari opportunità, valorizzazione delle caratteristiche individuali e sviluppo dell'autonomia e delle capacità di azione dei destinatari. Al Titolo III - Sistemi e Strumenti di attuazione delle Politiche - viene disciplinata la Programmazione Integrata e le politiche regionali in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva sono oggetto di specifico piano triennale, che costituisce indirizzo per la definizione e l'attuazione dei singoli interventi. Nell'ambito della programmazione integrata la Regione definisce: l'articolazione e le norme di funzionamento delle reti territoriali per l'apprendimento permanente; le modalità di costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali e i compiti a essi attribuiti; le modalità di costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, con riferimento agli ambiti settoriali e alle aree tecnologiche rilevanti. Definisce, inoltre, le modalità di organizzazione del sistema di orientamento di propria competenza istituzionale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16 della presente legge. La Regione, per la promozione e il supporto all'esercizio dei diritti dell'apprendimento, predispone una specifica proposta di legge volta a istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro e di transizioni nella vita attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica, definendone le attribuzioni, l'ordinamento, la dotazione organica e le modalità di passaggio del personale necessario dai ruoli delle province di Potenza e di Matera. L'Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della formazione, dell'istruzione e del lavoro, nei limiti stabiliti dalla Regione all'atto dell'istituzione.

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