Abruzzo - Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 24
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento DSA)
| Ente | Giunta Regionale |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 1 02/01/2016 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Apprendimento - Politiche sociali:Disabilità - Politiche sociali:Pari opportunità
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
La Regione con questa legge detta le norme in materia di interventi in favore di soggetti affetti da DSA, creando un'importante sinergia con le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private e le famiglie.
Inoltre, l'obiettivo fondamentale è quello di perseguire le seguenti finalità:
a) definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per garantire l'avvio ed il
completamento del percorso diagnostico di DSA entro sei mesi;
b) garantire le condizioni affinche' i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel
lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto in cui si sviluppa e
realizza la persona;
c) promuovere la diagnosi precoce di DSA;
d) ridurre in maniera significativa i disagi formativi ed emozionali che interessano i
soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo;
e) sensibilizzare ed informare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni
scolastiche, gli operatori socio-sanitari
e le famiglie sulle problematiche legate ai DSA;
f) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, l'integrazione,
l'apprendimento e le pari opportunità dei soggetti con DSA, anche in ambito
lavorativo





