Abruzzo - Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 24

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento DSA)

Ente Giunta Regionale
Fonte G.U.R.I.
n. 1
02/01/2016
Regione Abruzzo

thesaurus: Apprendimento - Politiche sociali:Disabilità - Politiche sociali:Pari opportunità

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

La Regione con questa legge detta le norme in materia di interventi in favore di soggetti affetti da DSA, creando un'importante sinergia con le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private e le famiglie.
Inoltre, l'obiettivo fondamentale è quello di perseguire le seguenti finalità:
a) definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per garantire l'avvio ed il
     completamento del percorso diagnostico di DSA entro sei mesi;
b) garantire le condizioni affinche' i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel
     lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto in cui si sviluppa e
     realizza la persona;
c) promuovere la diagnosi precoce di DSA;
d) ridurre in maniera significativa i disagi formativi ed emozionali che interessano i
     soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo;
e) sensibilizzare ed informare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni
     scolastiche, gli operatori socio-sanitari
e le famiglie sulle problematiche legate ai DSA;
f) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, l'integrazione,
    l'apprendimento e le pari opportunità dei soggetti con DSA, anche in ambito
    lavorativo

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