P.A. Bolzano - Legge 14 luglio 2015, n. 7
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità
| Ente | Consiglio Provinciale |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 41 24/10/2015 |
| Regione | P.A. di Bolzano |
| provincia | Bolzano |
thesaurus: Termini ausiliari:Partecipazione - Politiche sociali:Disabilità - Politiche sociali:Inclusione sociale - Politiche sociali:Pari opportunità
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
La Provincia con questa legge, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, si rivolge a persone con durature menomazioni fisiche, cognitive o sensoriali, le quali, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione, su base di uguaglianza, nella società, garantendo alle persone con disabilità:
a) il pieno rispetto della dignità umana e dell'autonomia individuale, compresa la
libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone;
b) la non discriminazione;
c) la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società;
d) le pari opportunità;
e) l'accessibilità;
f) il rispetto della differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte
della diversità umana e dell'umanità stessa.
Inoltre, le misure previste nella presente legge sono realizzate in modo da:
- promuovere nelle persone con disabilita' l'autodeterminazione e l'esercizio della propria responsabilità;
- rispondere al bisogno individuale di sostegno delle persone con disabilità e tenere conto delle loro aspirazioni;
- garantire l'inclusione delle persone con disabilità in ambito familiare e sociale, contrastando qualsiasi fenomeno di stigmatizzazione;
- essere proporzionate al risultato desiderato, tenuto conto degli sviluppi sociali e dei progressi della ricerca scientifica;
- essere coordinate tra loro e orientate alla realizzazione dei progetti individuali di vita





