Sicilia - Decreto 15 giugno 2015, n. 12

Attuazione del contratto di ricollocazione

Ente Assessorato Politiche del Lavoro
Fonte Altro
n. 1
22/08/2015
Regione Sicilia
Documenti ARLEX correlati
Allegati

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro - Lavoro:Occupazione

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto assessorile

In attuazione dell'art. 1, comma 4, lettera u della legge 183/2014, c.d. Jobs Act, il presente decreto assessorile promuove la dote individuale lavoro connessa al contratto di ricollocazione come strumento di politica attiva del lavoro della Regione siciliana. Tale strumento è basato sul principio dell'adesione volontaria delle parti ed è finalizzato a stimolare il comportamento produttivo dell'interessato, dell'operatore specializzato da esso prescelto tra quelli accreditati nell'ambito del Sistema regionale dei servizi per l'impiego e dei Centri per l'Impiego. Il contratto di ricollocazione prevede adeguate forme di remunerazione del servizio, a carico della Regione, proporzionate alla difficoltà oggettive e soggettive di collocamento, che si configurano come corrispettivo per l’attività di configurano come corrispettivo per l’attività di assistenza intensiva prestata dall’operatore accreditato.  Sono legittimati a stipulare il contratto di ricollocazione e a beneficiare del servizio in esso previsto : a) Giovani inoccupati e disoccupati, residenti o domiciliati in Sicilia, dai 15 ai 29 anni compiuti a condizione che non siano stati oggetto delle azioni previste per la misura "Accompagnamento al Lavoro", del Piano di attuazione regionale (P.A.R.) Garanzia Giovani; b) Inoccupati, dai 30 anni compiuti, residenti o domiciliati in Sicilia; c) Disoccupati, dai 30 anni compiuti, indipendentemente dalla qualifica posseduta e/o di inquadramento nel profilo/categoria di provenienza, prima della perdita del lavoro, compresi –ove applicabile –idirigenti. La durata del contratto di ricollocazione è rapportata al grado di collocabilità dell’utente e non può in ogni caso eccedere i sei mesi.  Il voucher inon può superare gli 8.000,00 euro, ed è parametrato secondo le seguenti fasce: -  livello di collocabilità alto:  max €4.000,00 - livello di collocabilità medio: max €6.000,00 - livello di collocabilità basso: max €8.000,00

Il decreto disciplina altresì la procedura di attivazione del contratto e il ruolo dei Centri per l'Impiego e degli operatori  accreditati

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