Toscana - Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22
Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.
| Ente | Assemblea regionale |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 10 06/03/2015 |
| Regione | Toscana |
| Documenti ARLEX correlati | |
| Allegati |
thesaurus: Termini ausiliari:Programmazione - Termini ausiliari:Razionalizzazione - Termini ausiliari:Riforme
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l’obiettivo di perseguire l’efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.





