Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178

Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico

Ente Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fonte G.U.R.I.
n. 263
11/11/2015
Documenti ARLEX correlati

thesaurus: Termini ausiliari:Qualità - Termini ausiliari:Razionalizzazione - Termini ausiliari:Tecnologia

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

L’articolo 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico, inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il FSE è istituito dalle Regioni e dalle Province Autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con le finalità elencate al comma 2 dell’art. 12. Le successive modifiche introdotte al D.L. n. 179/2012 con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n.98), hanno stabilito quale termine per l’attivazione del FSE presso le Regioni e le Province Autonome il 30 giugno 2015 Con il Dpcm  178/2015 viene emanato il Regolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico. A norma dell'art. 2 del presente decreto,  i contenuti del FSE sono rappresentati da un  nucleo  minimo  di dati e  documenti,   uguale  per  tutti  i fascicoli istituiti da regioni e province autonome. Esso  e' costituito dai seguenti dati e documenti: dati identificativi e  amministrativi  dell'assistito; referti; verbali pronto soccorso; lettere di dimissione; profilo sanitario sintetico, di cui all'articolo 3; dossier farmaceutico;  consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti. I dati  e  documenti  integrativi  sono ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione é ' funzione  delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e  del  livello  di maturazione del processo di digitalizzazione quali: prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.); cartelle cliniche; bilanci di salute; assistenza  domiciliare:   scheda,   programma   e   cartella clinico-assistenziale;  piani diagnostico-terapeutici; assistenza   residenziale   e    semiresidenziale:    scheda multidimensionale di valutazione;  erogazione farmaci; vaccinazioni;  prestazioni di assistenza specialistica;  prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso);  prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero; certificati medici; taccuino personale dell'assistito di cui all'articolo 4; relazioni relative alle prestazioni erogate  dal  servizio  di continuita' assistenziale; autocertificazioni;  partecipazione a sperimentazioni cliniche;  esenzioni; prestazioni di assistenza protesica; dati a supporto delle attivita' di telemonitoraggio; dati a supporto delle  attivita'  di  gestione  integrata  dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Consulta la versione integrale

Azioni sul documento