Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178
Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico
| Ente | Presidenza del Consiglio dei Ministri |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 263 11/11/2015 |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Termini ausiliari:Qualità - Termini ausiliari:Razionalizzazione - Termini ausiliari:Tecnologia
tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.
L’articolo 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico, inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il FSE è istituito dalle Regioni e dalle Province Autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con le finalità elencate al comma 2 dell’art. 12. Le successive modifiche introdotte al D.L. n. 179/2012 con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n.98), hanno stabilito quale termine per l’attivazione del FSE presso le Regioni e le Province Autonome il 30 giugno 2015 Con il Dpcm 178/2015 viene emanato il Regolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico. A norma dell'art. 2 del presente decreto, i contenuti del FSE sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, uguale per tutti i fascicoli istituiti da regioni e province autonome. Esso e' costituito dai seguenti dati e documenti: dati identificativi e amministrativi dell'assistito; referti; verbali pronto soccorso; lettere di dimissione; profilo sanitario sintetico, di cui all'articolo 3; dossier farmaceutico; consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti. I dati e documenti integrativi sono ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione é ' funzione delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processo di digitalizzazione quali: prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.); cartelle cliniche; bilanci di salute; assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale; piani diagnostico-terapeutici; assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione; erogazione farmaci; vaccinazioni; prestazioni di assistenza specialistica; prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso); prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero; certificati medici; taccuino personale dell'assistito di cui all'articolo 4; relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuita' assistenziale; autocertificazioni; partecipazione a sperimentazioni cliniche; esenzioni; prestazioni di assistenza protesica; dati a supporto delle attivita' di telemonitoraggio; dati a supporto delle attivita' di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici.





