MLPS - Decreto 10 marzo 2016, n. 94956
Definizione dell'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS
| Ente | Ministero del lavoro |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 138 15/06/2016 |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Lavoro - Politiche sociali
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
L'art. 5 del D.Lgs. 148/2015 ha introdotto un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese che ricorrono alla cassa integrazione. Si tratta del contributo addizionale pari al 9% della retribuzione per chi usa CIGS, CIGO e contratti di solidarietà sino ad un anno; 12% per due anni; 15% fino a tre . Con il presente decreto ministeriale viene definito l'incremento di detta contribuzione addizionale, pari all'1%, a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori.





