MLPS - Decreto 10 marzo 2016, n. 94956

Definizione dell'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS

Ente Ministero del lavoro
Fonte G.U.R.I.
n. 138
15/06/2016
Documenti ARLEX correlati

thesaurus: Lavoro - Politiche sociali

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

L'art. 5 del D.Lgs. 148/2015 ha introdotto  un meccanismo  di responsabilizzazione delle imprese che ricorrono alla cassa integrazione.  Si tratta del contributo addizionale pari al 9% della retribuzione per chi usa  CIGS, CIGO e contratti di solidarietà sino ad un anno; 12% per due anni; 15% fino a tre . Con il presente decreto ministeriale viene definito l'incremento di detta contribuzione addizionale, pari all'1%, a titolo di sanzione per il mancato rispetto  delle modalità di rotazione tra i lavoratori.

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