MLPS - Decreto 25 marzo 2016
Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attivita' produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale
| Ente | Ministero del lavoro - Ministero delle finanze |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 120 24/05/2016 |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Lavoro - Politiche sociali
tipologia: Stato - Decreto Interministeriale
In attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.lgs: 148/2015 viene prorogato il trattamento di integrazione salariale straordinario, sino al limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016, di 9 mesi per quelle che interverranno nel 2017 e di 6 mesi per le cessazioni di attività che si verificheranno nel 2018, secondo i criteri definiti nel presente decreto interministeriale. Per la proroga del trattamento devono concorrere le seguenti condizioni:
- la CIGS deve essere stata autorizzata a seguito della presentazione di un programma di risanamento aziendale, al termine del quale potrebbe verificarsi la cessazione dell'attività produttiva e la contestuale cessione dell'azienda
- accordo stipulato presso i tavoli istituzionali
- piano di sospensione dei lavoratori nell'entità e nei tempi della cessione aziendale
- piano di riassorbimento occupazionale





