Deliberazione Giunta regionale 21 marzo 2005, n. 424

L. 196/1997 "norme in materia di promozione dell'occupazione". disposizioni in ordine all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento

Ente LA GIUNTA REGIONALE
Fonte B.U.R.
n. 15
13/04/2005
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

Vista la L.R. 26 luglio 2002 n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modifi cazioni, che trasferisce alle Province le politiche attive del lavoro, e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifi cazioni;

Visto inoltre il Regolamento regionale emanato con D.P.R. 4 febbraio 2004 n. 7/R, di attuazione degli artt. 22 bis e 22 ter della citata legge regionale 32/2002, in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione;

Vista la Legge 24 giugno 1997 n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e in particolare l’art. 18 recante “Tirocini formativi e di orientamento”;

Visto il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” e in particolare l’art. 5 , il quale stabilisce che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione di tirocinio e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la Circolare 15 luglio 1998 n. 92/98 recante “Tirocini formativi e di orientamento D.M. 25 marzo 1998, n. 142”;

Vista la competenza delle Province in materia di politiche attive del lavoro e ritenuto necessario stabilire che la convenzione e il prospetto formativo per i tirocini formativi e di orientamento siano trasmessi dai soggetti promotori, in luogo della Regione, per competenza ai servizi per l’impiego delle Province, unitamente alla comunicazione dell’instaurazione “di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza formativa ad essi assimilata”, come previsto dall’art. 21 comma 2 del Regolamento, emanato con D.P.G.R. 4.2.2004, n. 7/R; Preso atto dell’iscrizione all’odg del Comitato di Coordinamento Istituzionale del 21 marzo 2005;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire che i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento, di cui all’art. 18 comma 1 lettera a) della L. 24 giugno 1997 n. 196, sono tenuti, per le motivazioni espresse in narrativa, a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento, in luogo della Regione, ai servizi per l’impiego territorialmente competenti delle Province;

2. di stabilire che la trasmissione della copia della convenzione e del progetto formativo, di cui al punto 1, assolve all’obbligo della comunicazione dell’instaurazione “di tirocini di formazione e di orientamento”, di cui all’art. 21 comma 2 del Regolamento, emanato con D.P.G.R. 4.2.2004, n. 7/R;

3. di trasmettere il presente atto agli enti promotori dei tirocini formativi e di orientamento indicati dal citato art. 18 comma 1 lettera a) della Legge 196/1997. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità, ai sensi della L.R. 9/95, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 18/96.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
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