Regolamento regionale 29 marzo 2005, n. 14

Figura professionale operatore socio-sanitario

Ente Giunta Regionale
Fonte B.U.R.
n. 49
29/04/2005
Regione Puglia

thesaurus: Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Regolamento

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 370 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

TITOLO I°

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato -Regioni in data 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli artt. da 1 a 13 del Decreto 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e relativi allegati, inerente la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio Sanitario.

Art. 2

Figura e Profilo

1. E' istituita la figura dell'Operatore Socio Sanitario. L'Operatore Socio Sanitario è l'Operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) Soddisfare con il concorso e la supervisione di professionisti sanitari i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Art. 3

La formazione

1. La formazione dell'Operatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione che demanda ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati l'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

2. La Regione autorizza le Aziende Sanitarie, gli EE.EE. e gli II. RR.CC.SS. pubblici e privati ad istituire i corsi per la formazione di Operatori Socio Sanitari con i relativi programmi secondo il fabbisogno annualmente determinato dai Direttori Generali per il personale dipendente del S.S.R. previa informazione alle OO.SS. nonché del personale della "Spedalità Privata" di cui al comma successivo.

3. Il personale in servizio presso le Strutture Sanitarie private accreditate ancorchè provvisoriamente, presso le strutture socio - sanitarie autorizzate e le strutture socio - assistenziali autorizzate avente titolo a frequentare i corsi per Operatore S.S., deve essere formato presso le Aziende Sanitarie sedi di corso, competenti per territorio, con oneri a carico delle strutture di appartenenza da definirsi in specifici accordi tra Azienda Sanitaria e struttura interessata.

4. Nelle more dell'adozione delle apposite linee guida di cui all'art.2, comma 2, dell'accordo del 22.02.2001, l'organizzazione e la gestione di tali corsi viene affidata alle Aziende Sanitarie, EE.EE. e II.RR.CC.SS. pubblici e privati che utlizzeranno all'uopo le sedi formative già attivate per i corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. nel rispetto dei principi fissati nel presente Regolamento. Al fine di una utile economia gestionale, è opportuno che le Aziende si accorpino ove possibile.

5 Al fine del conseguimento di un attestato professionale qualificante e spendibile sul mercato del lavoro, si istituiscono altresì corsi per O.S.S. rivolti ad allievi esterni al personale del SSR. e della "Spedalità Privata" con spesa a carico degli stessi per un importo massimo pro-capite di euro cinquecento per coloro che sono già in possesso di attestato O.T.A. di cui al D.M. 295/91 e per un importo massimo pro-capite di euro seicento per i partecipanti al corso per O.S.S. di mille ore.

6 I corsi di cui al comma precedente, rivolti agli esterni, sono istituiti presso le sedi di Formazione delle Professioni Sanitarie identificate dalla Regione nel Protocollo d'intesa con le Università della Puglia nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento.

Art. 4

Contesti Operativi

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale e socio sanitario, residenziali o semi - residenziali in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.

Art. 5

Contesto relazionale

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività in collaborazione con gli altri Operatori Professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Art. 6

Attività

1. Le attività dell'Operatore S.S. sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in:

a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;

b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata Tab. A.1) che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 7

Competenze

1. Le competenze dell'Operatore di assistenza sono contenute nell'Allegata Tab. B) che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 8

Requisiti di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'Operatore S.S. è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione.

2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.

TITOLO II°

Art. 9

Organizzazione didattica

1. La didattica è strutturata in moduli di massimo cinquanta unità e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base:

b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per Operatore S.S., avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate in moduli didattici così come previsto nell'Allegato C) che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativi, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero ed ospedalizzazione domiciliare, casa alloggio, RSA, Centro diurno, domicilio ecc.. Modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 50. Tematiche professionali: tipo di formazione: esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50. Specifiche: tipo di formazione: tirocinio, numero minimo di ore 100.

4. La gestione e la direzione didattica vengono affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente dell'Azienda sede del corso, con il diploma universitario di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica a cui si aggiunge, al fine di garantire delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un esperto per l'area sociale. In assenza di operatori con tale titolo si può individuare un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica. L'insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di insegnamento. Per l'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l'insegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate. La Tabella C) allegata alla D.G.R. n.11/05 è completamente sostituita (vedi allegato n. 1 formato da 37 pagine).

Art. 10

Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'art.9, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;

b) area psicologica e sociale:

c) area igienico - sanitaria;

d) area tecnico operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata Tab. C) che forma parte integrante del presente regolamento.

3. Il carico didattico per ciascuna area di insegnamento è determinato come segue:

a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa (15%);

b) area psicologica e sociale (15%);

c) area igienico-sanitaria (35%);

d) area tecnico-operativa (35%).

Art. 11

Tirocinio

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'Operatore S.S..

2. La funzione di "tutor" è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni, individuati dall'organizzazione didattica, in base alla prevalenza e alla tipologia del servizio.

Art. 12

Esame finale e rilascio dell'Attestato

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria, e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore complessive .

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:

PRESIDENTE: Direttore Generale o suo delegato;

COMPONENTE: Direttore Sanitario o suo delegato:

COMPONENTE: Direttore del corso o un Docente del corso;

COMPONENTE: Rappresentante designato dall'Assessorato Sanità e S.S. - Settore Sanità:

COMPONENTE: Rappresentante designato dall'Assessorato alla Sanità e S.S.- Settore S.S.;

COMPONENTE: Rappresentante designato dal Collegio IPASVI provinciale;

SEGRETARIO: Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale .

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa ad un corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. La valutazione delle prove di esame sarà espressa in centesimi ed il punteggio minimo di ciascuna delle due prove ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100 (sessantacentesimi). La Commissione d'esame dovrà esprimere una valutazione finale di idoneità o di non idoneità ed in quest'ultimo caso dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.

5 All'allievo che supera le prove è rilasciato dalle Aziende Sanitarie, dagli EE.EE.e dagli II.RR.CC.SS. pubblici e privati un'attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio - sanitari e socio - assistenziali.

6. I Direttori Generali, previa autorizzazione del competente Settore dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali, istituiscono i corsi stabilendo il numero dei partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno della propria USL., da individuarsi entro il limite del numero degli O.T.A. in servizio nelle strutture pubbliche e private alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, maggiorato del 20%, e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali. Nelle istituzioni e ammissioni ai corsi sono fissate le seguenti priorità:

1) Corsi riservati al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dell'attestato di O.T.A. di cui al D.M.;

2) Riserva dei posti disponibili al personale di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale n°1/2005;

3) Attribuzione di ulteriori posti disponibili a personale in servizio a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;

4) Attribuzione di posti residui ad altri aspiranti esterni.

Art. 13

Titoli pregressi

1. Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all'assistenza di base, è necessario realizzare, nell'ambito della formazione sul lavoro, misure compensative, rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati nonché della "Spedalità Privata" di cui all'art. sub 3,comma 3, con la qualifica di OTA ( Operatore Tecnico addetto all'Assistenza), con un corso di formazione della durata complessiva di 330 ore pari alla differenza tra le 1000 ore di corso previste per O.S.S. e le 670 ore della durata del corso di OTA di cui al Decreto M.S. n.295/1991 e L.R. n.22/99.

2. La partecipazione ai tirocini formativi di cui al DM.25/3/98 n°142 e di orientamento professionale autorizzati dalla Regione costituisce titolo per ottenere esonero parziale al corso di cui al presente Regolamento.

3. I contenuti didattici dell'attività formativa per i casi indicati dai precedenti commi del presente articolo vengono definiti, in coerenza con le aree disciplinari di cui all'art.9, tenendo conto dei percorsi formativi compiuti e delle misure compensative necessarie in base a quanto stabilito nella Tab. C) allegata alla presente legge.

TITOLO IV°

Art. 14

Finanziamento della spesa

1. Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE. e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il finanziamento della spesa,per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del S.S.R. con la qualifica di OTA.

Art. 15

Norma finale Articolazione del percorso formativo

1. Entro 15 giorni dalla notifica del presente regolamento di G.R., i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per l'avvio dei corsi inerenti la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario che dovranno avere inizio a far data dal I° marzo 2005;

2. Il bando per l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso in modo tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità;

3. Al fine di uniformare le modalità di accesso ai corsi di qualificazione per Operatore S.S., si stabilisce quanto di seguito:

Requisiti di ingresso al percorso formativo:

a) Il compimento del 17° anno di età ;

b) Scolarità secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione;

c) conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri in servizio.

Misure di accesso:

Qualora le domande siano superiori al numero dei posti disponibili per ciascun corso, si procederà alla compilazione di una graduatoria sulla base dei titoli posseduti. I punti per titoli sono così ripartiti

a) titolo di studio - max punti 10.

b) titoli di servizio - max punti 30.

a.1) titoli di studio: diploma di istruzione di secondo grado conseguito con votazione

fino a 42 ovvero 70

punti 4.

con votazione da 43 fino a 48 ovvero

da 71 fino a 80 punti 6.

con votazione da 49 fino a 54 ovvero

da 81 fino a 90 punti8.

con votazione da 55 fino a 60 ovvero

da 91 fino 100 punti 10.

Diploma conseguito con la frequenza dei tirocini formativi e di orientamento di cui al DM. 25 marzo 1998 n.142, per i tirocini avviati in data antecedente a quella di pubblicazione del presente regolamento: punti 6

b.1) titoli di servizio:

Servizio prestato nel profilo professionale di O.T.A. ovvero ausiliario specializzato che attende ai servizi socio assistenziali punti 0,50 per mese o frazione superiore a giorni quindici rapportato ad un orario di servizio pari a 36 ore settimanali presso le Aziende Sanitarie, le Strutture Sanitarie private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio sanitarie appositamente autorizzate e le strutture socio assistenziali appositamente autorizzate; Servizio prestato in qualità di ausiliario specializzato che attende ai servizi tecnico-economali punti 0,25 per mese o frazione superiore a giorni quindici rapportato ad un orario di servizio pari a 36 ore settimanali presso le strutture di cui al comma precedente. Ove necessario, saranno previste ulteriori selezioni con effettuazione di Tests a risposta multipla. A parità di punteggio la precedenza sarà data al candidato più giovane ai sensi della normativa vigente ( Legge 127/97 art.3 comma 7 modificata dall'art.2 della Legge 191/98).

5) La istruttoria amministrativa e la conseguente graduatoria relativa alla partecipazione al corso per O.S.S. sarà espletata dalla Direzione Amministrativa dell'Ente titolare del corso.

6) L'Ente titolare del corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

Dato a Bari, addì 29 marzo 2005

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