Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2005, n. 7
Modifica del regolamento sugli aspetti organizzativi della scuola nella formazione professionale
| Ente | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15 12/04/2005 |
| Regione | P.A. di Trento |
| provincia | Bolzano |
thesaurus: Orientamento:Servizi e professionisti dell`orientamento:Obbligo formativo
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 47 del 17.1.2005
emana
il seguente regolamento:
Articolo 1 Modifica dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, recante “Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale”
1. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:
2. Per la valutazione conclusiva in ciascuna materia, modulo e area di competenza, ove esistano, e per l’ammissione all’esame finale, l’allievo deve aver frequentato i quattro quinti delle lezioni in ciascuna materia nel corso dell’anno formativo ed aver conseguito il numero minimo previsto di valutazioni.”
Articolo 2 Modifica dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63 recante “Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale”
1. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:
“1. La valutazione degli allievi nelle singole materie, nei moduli formativi e nelle aree di competenza, ove esistano, dev’essere fatta dall’insegnante sulla base della partecipazione dell’allievo durante le lezioni, di prove orali, scritte pratiche o di altro tipo da inserire nell’attività formativa. I criteri per queste prove sono dati dagli obiettivi dei programmi formativi.”
2. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:
“3. Il tipo, il numero e la durata delle verifiche per materia, modulo e area di competenza, per periodo di valutazione, vengono fissati all’inizio dell’anno formativo dal collegio degli insegnanti.”
3. Il comma 15 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:
“15. Se in seguito alle assenze dalle lezioni l’allievo non raggiunge il numero minimo di prove scritte o pratiche in una materia, modulo o area di competenza previsti per il periodo di valutazione, egli deve recuperare le prove mancanti sui relativi contenuti durante o al di fuori dell’orario delle attività formative. Se un allievo vi si sottrae fino alla chiusura dell’anno formativo non viene valutato nella relativa materia o modulo o area di competenza, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 dell’articolo 3.”
Articolo 3 Modifica dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, recante “Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale”
1. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:
“1. Un allievo viene promosso se è valutato positivamente in tutte le materie, moduli formativi e aree di competenza ove esistano.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Bolzano, 25 febbraio 2005 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER





