Legge regionale 18 Giugno 1977, n. 45

Aggiunte e modifiche alla l.r. 6/3/1976 n. 24

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
18/06/1977
Regione Sicilia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Per il primo quadriennio di attivita' della Commissione regionale per a formazione professionale dei lavoratori prevista dall' art. 15 della Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 (1), i componenti di cui alla lettera e ) dell' art. 16 della Legge sono aumentati di due unita'. I componenti aggiunti di cui al comma precedente durano in carica fino alla prevista scadenza della Commissione.

Art. 2

Il terzo comma dell' art. 12 della Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e' cosi' sostituito : alle prove finali sovraintende una Commissione, nominata dall' Assessore regionale per il Lavoro e la cooperazione, composta : - da un dirigente o. In mancanza, da un assistente dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, che la presiede ; - da due docenti del corpo insegnante del corso, rispettivamente di materie teoriche e di esercitazioni pratiche ; - da n rappresentante dell' ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per il territorio ; - da un rappresentante dell' ente pubblico di formazione professionale competente per settore, qualora non sia gestore del corso. Nel caso in cui diano stati piu' corsi da svolgersi presso lo stesso centro, fara' parte della Commissione un rappresentante degli allievi, eletto a scrutinio segreto fra coloro i quali non sono candidati alle prove.

Art. 3

La presente Legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

18 Giugno 1977

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