Legge provinciale 6 Dicembre 1972, n. 36

Istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della fomazione ed istruzione professionale

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
06/12/1972
Regione P.A. di Bolzano

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Fermo restando l' art.1 della Legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9 la Provincia puo' istituire e gestire in proprio scuole, centri ed istituti per la formazione e l' istruzione professionale, per tutti i residenti nella Provincia compresi quelli per inabili e minorati. La Provincia puo' costruire, acquistare o affittare edifici, o parte di edifici, da destinare alle attivita' riguardanti la formazione ed istruzione professionale e provvedere al loro arredamento ed alla loro attrezzatura. Per le attivita' riguardanti la formazione e l' istruzione professionale la Provincia puo' utilizzare, d' intesa con le autorita' scolastiche, le sedi ed i mezzi didattici delle scuole di Stato.

Art. 2

Allo scopo di contribuire a rendere effettiva, per tutti i residenti nella Provincia, la formazione e l' elevazione professionale adeguata, la Provincia puo' : 1 ) istituire e gestire in proprio convitti e mense ; 2 ) rimborsare in tutto o in parte spese di viaggio e concedere contributi, assegni, premi, borse di studio ai frequentanti le istituzioni previste degli articoli 1 e 2, punto 1 ), della presente Legge o quelle analoghe di altri enti, pubblici o privati, anche se con sede fuori del territorio provinciale o nazionale ; 3 ) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e / o contribuire alle spese che tali enti sostengono per assicurare i servizi di mensa ed alloggio e la frequenza di istituzioni destinate alla formazione ed alla istruzione professionale.

Art. 3

Le istituzioni di cui agli articoli 1 e 2, punto 1 ), sono erette con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, previa Deliberazione della Giunta medesima. La stessa procedura e' seguita per la loro soppressione. Nel Decreto istitutivo vengono fissate anche le qualifiche ed il numero del personale addetto nell' ambito delle disponibilita' organiche previste e consentite dalle norme Provincia li in vigore in materia di personale da adibirsi alla formazione ed istruzione professionale.

Art. 4

A coloro che frequentano scuole per apprendisti, corsi o istituti di formazione ed istruzione professionale, in vista dell' acquisizione della formazione di base, connessa con la loro prima qualifica, possono essere rimborsate, in tutto o in parte, le spese di viaggio. La Provincia rimborsa le spese riguardanti i libri ed il materiale occorrente per gli apprendisti e contribuisce a dette spese per i frequentati i corsi. I frequentanti possono chiedere l' esenzione o una riduzione delle spese riguardanti il vitto e l' alloggio nel caso in cui fruiscano di mense, convitti e istituti gestiti direttamente dalla Provincia . L' esenzione o la riduzione dovra' tenere conto del reddito familiare come stabilito con Regolamento di esecuzione della presente Legge. L' esenzione e la riduzione di cui al comma precedente possono essere convertite in un contributo, di pari importo, nel caso in cui gli interessati non abbiano la possibilita' di fruire di iniziative gestite direttamente dalla Provincia e siano costretti ad usufruire di altre istituzioni similari.

Art. 5

Coloro che non appartengono alle categorie di cui all' art. 4 della presente Legge e frequentano un corso di formazione professionale destinato alla promozione sul lavoro ( qualificazione di generici, ulteriore qualificazione, specializzazione, aggiornamento, avanzamento) o alla riconversione ( passaggio da un settore lavorativo ad un altro ) istituito o autorizzato ai sensi degli articoli 2 e 8 della Legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, possono ottenere un assegno giornaliero. L' assegno di cui al comma precedente e' destinato a garantire : 1 ) ai disoccupati iscritti ad un qualsiasi corso ed ai frequentanti un corso di riconversione il sostentamento personale e quello dei familiari a carico ; 2 ) agli altri frequentanti un contributo proporzionato alle ore di lavoro non effettuate per frequentare il corso e destinato a compensare, in tutto o in parte, la perdita di remunerazione derivante della frequenza del corso stesso. L' assegno di cui sopra deve essere commisurato al reddito familiare dell' interessato ed alle eventuali provvidenze per vitto ed alloggio, previste dall' art.4 della presente Legge, di cui egli gode.

Art. 6

I partecipanti ad iniziative dirette alla formazione professionale di quadri intermedi e superiori possono godere di un assegno ai sensi dell' art.5, secondo comma, punto 2 ) e terzo comma, della presente Legge, anche nel caso in cui tali iniziative avvengano fuori del territorio della Provincia e siano di particolare interesse.

Art. 7

La Provincia puo' concedere premi a maestri artigiani a titolo di riconoscimento dei risultati dell' insegnamento impartito nella loro azienda.

Art. 8

Decadono da ogni diritto previsto dalla presente Legge coloro che, senza giustificato motivo, non frequentano le attivita' di formazione ed istruzione professionale alle quali erano stati avviati.

Art. 9

Le somme occorrenti per l' attuazione della presente Legge, escluse quelle previste dagli articoli 1 e 2, punto 1 ), saranno determinate annualmente con Legge di bilancio ed iscritte in un apposito capitolo del bilancio stesso. L' assegnazione dei fondi di cui al comma precedente e' Deliberata dalla Giunta provinciale entro 15 giugno di ciascun anno, su proposta del Comitato degli assessori, di cui all' art.3 della Legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8 (1), effettuata con riferimento al piano dei corsi dell' anno seguente. Agli effetti della presente Legge il Comitato degli assessori e' integrato da cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei prestatori d' opera proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria piu' rappresentative nell' ambito Provinciale. Ciascun gruppo di cinque rappresentanti sara' composto da un rappresentante del settoreindustria, uno dell' artigianato, uno del commercio, uno del settore turistico - alberghiero ed uno dell' agricoltura. La liquidazione e l' ordinazione delle singole spese viene disposta dall' Assessore competente ed il pagamento e' effettuato dai funzionari delegati dalla Giunta Provinciale, ai quali con la Deliberazione di nomina viene assegnato un fondo di anticipazione di cassa ai sensi della Legge provinciale 16 dicembre 1969, n. 16 i predetti funzionari delegati hanno la personale responsabilita' dei fondi loro assegnati e sono soggetti all' obbligo del rendiconto periodico , da presentare alla Giunta provinciale per l' approvazione ed il rimborso secondo la procedura in uso per i rendiconti periodici dell' economia Provinciale.

Art. 10

In appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale affluiranno le quote per spese di vitto ed alloggio, versate da coloro che usufruiranno di mense, convitti ed istituti gestiti in proprio dalla Provincia, nonche ogni altra entrata conseguente a contributi o erogazioni di enti pubblici o privati, di associazioni professionali di categoria o di privati per gli scopi di cui alla presente Legge.

NORMA TRANSITORIA

Art. 11

Gli stanziamento del bilancio provinciale 1972, relativi alla materia di cui alla presente Legge, saranno opportunatamente unificati in un apposito nuovo capitolo del bilancio Provinciale.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 12

Sono abrogati : la Legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7 (1): assistenza e sviluppo dell' apprendistato ; il relativo Regolamento di esecuzione 30 giugno 1962, n. 35 il terzo comma dell' art. 4 della Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 : istruzione professionale degli apprendisti dell'Industria, del commercio e dell' artigianato ; il primo ed il secondo comma dell' art. 9 della Legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9 : addestramento professionale dei lavoratori ; gli articoli 7, 8 e 9 del relativo Regolamento 16 giugno 1964, n. 18 e l'art. 7 della Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 ( modificato con l' art.1 della Legge provinciale 27 luglio 1968, n. 13 ) integrazione delle leggi Provincia li 27 agosto 1962, n. 9, e 5 settembre 1964, n. 15 per il personale addetto alla formazione professionale agricola. Sono altresi' abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente Legge.

6 Dicembre 1972

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