Legge regionale 1 Marzo 1980, n. 13

Disciplina del servizio di formazione e orientamento professionale in basilicata

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
01/03/2002
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I: Capo I - FINALITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE (SFOP)

Art. 1 - Finalita'

La Regione Basilicata, per assicurare ai cittadini uguaglianza di opportunita' professionali e culturali e per favorire la loro partecipazione allo sviluppo della realta' regionale ed alla vita sociale, disciplina l' attivita' di orientamento e formazione professionale nei settori produttivi di beni e servizi pubblici e privati, compresi quelli sociali in conformita' con il dettato della Legge quadro nazionale. La formazione e l'orientamento professionale costituiscono un servizio d'interesse pubblico (sfop) che e' strumento di raccordo tra la politica attiva del lavoro e la scuola, e che concorre a potenziare il fattore umano nella capacita' di gestire il progresso scientifico-tecnologico e l'espansione dei processi democratici. Tale servizio si inserisce nel quadro della Programmazione Economica e Socio-sanitaria, e tende a favorire coerentemente con il progresso tecnologico e scientifico , lo sviluppo dell'occupazione e l'evoluzione della organizzazione del lavoro , con particolare riguardo ai soggetti handicappati. Restano ferme per il settore sanitario le riserve di competenze statali fissate dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2 - Oggetto della formazione professionale

La Regione programma, istituisce, finanzia, autorizza e riconosce interventi di formazione professionale organicamente progettati. Tali interventi si attuano attraverso corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nonche, nel rispetto delle competenze statali in materia, attraverso iniziative di ricerca, studio, progettazione e sperimentazione ad essi finalizzate ed attivita' di orientamento. Gli interventi di cui al precedente comma sono finalizzati: a) alla qualificazione, per il loro inserimento nell'attivita' lavorativa, dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico ne siano stati prosciolti, o abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore o di laurea; b) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei lavoratori anche in cassa integrazione e disoccupati ad ogni livello tecnico-professionale, anche con riferimento ai rientri scolastici ed agli obiettivi dell'educazione permanente di cui all'apposita normativa regionale. Nell'ambito degli interventi di cui al primo comma, la Regione esercita le funzioni amministrative specificate all'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La Regione attua inoltre le disposizioni concernenti i tirocini pratici ospedalieri di cui alla Legge 18 aprile 1975, n. 148 e all'art. 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 , n. 130. Per la realizzazione degli interventi la Regione cura la formazione e l'aggiornamento del personale impegnato a vari livelli nelle attivita' di formazione professionale e promuove la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici. Provvede inoltre, in collaborazione e d'intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia, all' attivita' di formazione professionale rivolta ai detenuti, favorendone in particolare l' inserimento negli interventi formativi ordinari.

Art. 3 - Interventi per disabili

La Regione promuove interventi formativi in favore di soggetti portatori di handicaps psico-fisici e comportamentali , attraverso idonee attivita' di formazione professionale tese soprattutto a favorire l'integrazione sociale dei disabili. Tali finalita' si realizzano: a) attraverso una programmazione psico pedagogico-didattica riabilitativa, che, tenendo in considerazione i profili professionali, tenda soprattutto all'inserimento sociale; b) con attivita' finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro , anche se non legato alla produzione, privilegiando il settore dei servizi; c) favorendo la Costituzione di cooperative di lavoro integrate, di concerto con l'Assessorato all'Industria e all'Artigianato, con la garanzia del salario minimo vitale collegato direttamente alla pensione di invalidita' civile; d) con l'eventuale inserimento nei corsi brevi, finalizzati dall'occupazione, di un numero adeguato di handicappati; e) con tirocinio guidato presso aziende e laboratori artigiani, previa stipula con gli istituti assicuratori di specifiche convenzioni da protrarre eventualmente oltre il 18 anno di eta'; f) con opportuni accordi con l'Assessorato alla Sanita' e/o con le USL che prevedano interventi a favore dei disabili considerati sotto il duplice aspetto, medico e socio- professionale; g) attraverso corsi modulari non legati ai cicli formativi previsti per i corsi normali.

Capo II - PROGRAMMAZIONE

Art. 4 - Principi generali

Le attivita' dello sfop sono programmate in relazione alle esigenze del mercato del lavoro ed all'interesse generale per la formazione permanente e l' educazione ricorrente. Esse sono organizzate, nel rispetto della liberta' di insegnamento, in maniera da garantire la sintesi dinamica delle acquisizioni tecnico-pratiche di natura professionale con le conoscenze di carattere generale riferite alla comprensione della realta'. Pertanto sono articolate in unita' correlate di studio e di esperienza valutabili anche ai fini del rientro nei diversi livelli della organizzazione scolastica ed inserite nei cicli o moduli di cui al successivo art. 36.

Art. 5 - Programmi pluriennali

La Giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 8, sottopone al Consiglio i programmi pluriennali degli Interventi per il funzionamento dello SFOP, nell' ambito delle tipologie di cui all'art. 8 della Legge-Quadro. Il programma pluriennale, in aderenza con la programmazione regionale e con i principi di cui agli articoli precedenti, specifica: 1) le possibilita' occupazionali ed i bisogni formativi a breve e medio termine riferiti al quadro territoriale, ai comparti produttivi e dei servizi ed alle fasce di qualificazione; 2) le indicazioni finanziarie per lo sviluppo e l'adeguamento delle dotazioni di beni immobili e mobili per l'esercizio delle attivita' dello SFOP 3) le previsioni relative ai corsi isolati e alla loro ubicazione comprensoriale; 4) gli enti gestori dei c.f.p. E/o di programmi formativi; 5) le indicazioni finanziarie per le attivita' di aggiornamento relative al personale addetto allo SFOP per la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici ; nonche per gli interventi attinenti all'educazione permanente di cui alla lettera b) del precedente art. 2; 6) le previsioni di spesa; a) per ogni c.f.p. O programma di attivita' in riferimento a ciascun ente gestore; b) per le attivita' straordinarie; 7) le linee metodologiche ed i criteri generali cui ispirare i rapporti tra Regioni ed enti, organismi, amministrazioni ed istituzioni educative e culturali, in ordine alla materia delle leggi nazionali e regionali sulla formazione professionale; 8) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' e per le determinazioni di cui all'art. 15 della legge-quadro nazionale, IV i compresi gli schemi delle convenzioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 37; 9) le fonti di finanziamento dal bilancio regionale, dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge-quadro nazionale, da Fondo Sociale Europeo, dal Fondo regionale di Sviluppo (FERS), dal Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola (FEOGA), da altri fondi statali. La programmazione e ispirata al principio della flessibilita' e non ripetitivita' dei corsi di formazione professionale.

Art. 6 - Piano annuale

Il piano annuale e' ricavato dai programmi pluriennali, con le sintesi e gli aggiornamenti che si rendessero necessari. Fra l'altro, determina l'affidamento dei corsi isolati di cui al successivo art. 12. Il piano e' approvato dalla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno, sentito il parere della competente Commissione Consiliare e del Comitato consultivo regionale (C.C.R.). Nell'ambito del preventivo finanziario del piano, la Giunta regionale dispone l'erogazione dei fondi agli enti gestori, delegati o convenzionati, con scadenze parallele allo svolgimento delle attivita' e specifica i fondi per gli interventi straordinari di cui all'art. 13, per le attivita' o le iniziative e le operazioni di pertinenza regionale.

Art. 7 - Programmi pluriennali

Il piano annuale inoltre specifica: a) le attivita' e le iniziative dello SFOP, per comparto produttivo e per settore di servizio con il relativo calendario e con la quantita' e le caratteristiche dell' utenza cui sono destinate; b) gli enti gestori, distinti in pubblici e convenzionati, cui le attivita' e le iniziative sono affidate; c) l'organico dei posti e delle cattedre necessari, in relazione alle discipline previste, per ciascun centro o programma formativo o corso isolato; d) i fondi per attivita' impreviste, per i compiti fissati dai successivi articoli 30, 32 e 37, e per programmi straordinari, nonche per la materia di cui al punto 5 dell'art. 5; e) il fondo di dotazione per la gestione dei singoli centri o dei programmi formativi e per i corsi isolati, la quota per le supplenze, nonche per l'acquisizione dei beni destinati all' adeguamento funzionale e tecnologico dei centri. Il fondo di dotazione e' riferito, oltre che ai costi del personale e dei consumi didattici, alle spese di organizzazione che, per gli enti convenzionati a dimensione regionale con c.f.p. Ubicati in entrambe le Provincie e con adeguato volume di attivita' convenzionate, comprendono anche gli oneri di coordinamento. Nel rispetto dell' art. 5 della Legge-Quadro nazionale il finanziamento di cui alla lettera e) si definisce tenendo conto dei patrimoni didattici utilizzabili nell'ambito dei sistemi scolastici distrettuali e nei limiti fissati dal programma pluriennale. I beni, di proprieta' regionale, possono essere assegnati in uso agli enti gestori. Entro 15 giorni dalla Deliberazione esecutiva del piano annuale l'ente gestore lo pubblicizza per la parte di suo interesse con gli allegati di cui alla lettera c), relativamente ai posti da assegnare ai sensi dell'art. 19.

Capo III - COMITATO CONSULTIVO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - REGOLAMENTO.

Art. 8 - Composizione del comitato consultivo

Sui programmi pluriennali e sul piano annuale di cui agli articoli 5 e 6 precedenti, nonche sulla materia di cui al successivo art. 27 E sui regolamenti degli enti terzi di cui all'art. 24, secondo comma, Esprime parere il Comitato consultivo regionale (C.C.R.) presieduto Dall' Assessore regionale competente, che lo convoca , e composto Da: 1) i presidenti dei consigli Provincia li e distrettuali scolastici o Loro delegati; 2) tre rappresentanti del Consiglio Regionale; 3) un rappresentante per ogni ente delegato; 4) tre rappresentanti delle oo.ss. Dei lavoratori designati dalle Medesime 5) tre rappresentanti degli imprenditori per i settori Dell'agricoltura e dell'industria, nominati dalla Giunta regionale su Designazione delle relative associazioni; 6) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, per ciascuno dei tre Settori agricoltura, commercio, turismo ed artigianato, nominati come Al punto 5; 7) i due provveditori agli studi o loro delegati; 8) i direttori dell'ufficio regionale e degli uffici Provincia li del Lavoro o loro delegati; 9) tre rappresentanti degli enti terzi convenzionati, designati in Corrispondenza dei settori formativi fondamentali con accordo tra i Medesimi; 10) tre rappresentanti dell' associazionismo giovanile a dimensione Nazionale e tre degli allievi membri dei consigli di centro, nominati Con la procedura di cui al punto 5; 11) un funzionario per ciascun dipartimento regionale interessato; 12) tre rappresentanti delle centrali cooperative a dimensione Nazionale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'ufficio Formazione professionale regionale. Il comitato consultivo regionale che si articola nel sottocomitato Per le attivita' finanziate dalla C.E.E. E' convocato non meno di una Volta all' anno; il suo funzionamento e' disciplinato dal regolamento Di cui all'art. 9.

Art. 9 - Regolamento

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge il Consiglio regionale approva il Regolamento d'attuazione, che dovra' prevedere anche i criteri per la formazione delle graduatorie relative agli addetti alle attivita' formative inseriti nei ruoli speciali ad esaurimento. Il Regolamento definisce, altresi' i criteri per la utilizzazione del personale in relazione all' attivita' didattica.

Titolo II: Capo I - AMMINISTRAZIONI ATTIVITA' - DELEGA.

Art. 10 - Enti gestori

Le attivita' del servizio di formazione e orientamento professionale sono gestite da enti pubblici e dagli enti, associazioni, imprese e loro consorzi di cui alla lettera b) dell'art. 5 della Legge-Quadro o da universita' ed istituzioni scientifiche e di ricerca pubblica e privata. Gli enti pubblici delegati alla gestione dei centri di formazione professionale e di corsi isolati esercitano le funzioni amministrative relative allo svolgimento delle attivita' ed alle connesse strutture operative. Le convenzioni con i soggetti indicati al primo comma sono stipulate, nel rispetto delle diverse istanze formative, in applicazione dei piani e dei programmi regionali, su Delibera di Giunta nell'osservanza delle condizioni poste dal gia' citato art. 5 della Legge-Quadro e dal successivo art. 20. Il Regolamento di cui all'art. 9 definira' lo schema tipo delle suddette convenzioni. Le iniziative ad alto livello specialistico e quelle di cui ai successivi articoli 12 e 13 sono promosse dalla Regione, che puo' attuarle anche mediante le convenzioni di cui sopra. Gli enti gestori sono tenuti alla rendicontazione ed alla pubblicita' del loro bilancio, articolato per spese: - di organizzazione; - per il personale; - per gli interventi di cui all'art. 36; - per il funzionamento didattico - aggiornamento tecnico scientifico dell'attrezzatura; - per l'eventuale coordinamento regionale. Il bilancio consuntivo dei gestori convenzionati e' sottoposto, secondo le modalita' del Regolamento di attuazione, all' approvazione della Giunta regionale.

Art. 11 - Delega gestione c.f.p.

La gestione dei centri pubblici di formazione professionale e' delegata alle Comunita' Montane, con la sola eccezione di quella del centro di formazione professionale di Matera che e' affidata al Comune capoluogo di Provincia . Pertanto, secondo la specificazione che segue, compreso l'uso gratuito dei beni e delle attrezzature, e' assegnata la gestione dei centri di formazione professionale di: 1) Potenza: alla Comunita' Montana alto Basento; 2) Bella:alla Comunita' Montana del Marmo; 3) Tricarico:alla Comunita' Montana medio Basento; 4) Tursi: alla Comunita' Montana Basso Sinni; 5) Rionero: alla Comunita' Montana del Vulture. Le Comunita' Montane del Melandro, dell'alto Basento, dell'alto Sinni e del medio-Agri Sauro, che di fatto gestiscono rispettivamente i centri di formazione professionale di Brienza della casa circondariale di Potenza, di Senise e di S. Arcangelo continuano ad amministrare gli stessi nel regime di delega fissato dal presente articolo. Tutte le strutture sopra specificate possono essere utilizzate dalla Regione per attivita' culturali e per iniziative formative di aggiornamento.

Art. 12 - Corsi isolati

I corsi isolati, non compresi tra le attivita' dei centri di formazione professionale o dei programmi formativi di cui al punto 4 dell'art. 5 sono affidati secondo i settori d'intervento alle Comunita' Montane o alle U.S.L che, sulla base dei programmi pluriennali, ne abbiano fatta tempestiva richiesta. I medesimi corsi, qualora non affidati ai sensi del comma precedente per mancata richiesta o per inadeguatezza di strutture organizzative, sono dati in gestione, mediante specifiche convenzioni, ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 5 Legge-Quadro o ad istituzioni scientifiche e centri studi specializzati che ne facciano richiesta. Qualora i soggetti di cui sopra , previo parere del Comitato consultivo regionale, non siano idonei per tale attivita' questa e' svolta dalla Regione . L'affidamento dei corsi di cui al presente articolo, avviene nell'ambito del piano di cui all'art. 6.

Art. 13 - Interventi straordinari

Gli interventi non previsti dal piano annuale che si rendessero necessari, anche a seguito di trattative con le organizzazioni sindacali, sono Deliberati dalla Giunta regionale, nell'ambito dell'apposito fondo di cui alla lettera d) dell'art. 7. Le iniziative scaturienti dall' applicazione di leggi speciali o dalla lettera b) dell'art. 18 della Legge-Quadro nazionale, se non previste nel piano annuale, sono Deliberate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale e della Commissione Consiliare competente. La gestione degli interventi straordinari e' regolata secondo il dettato del precedente articolo.

Capo II - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.

Art. 14 - Ruolo del personale

Per il personale regionale in servizio il 31 dicembre 1979 nei centri di Potenza, Bella, Tricarico, Tursi e Matera, e' istituito presso la Regione Basilicata, il ruolo speciale ad esaurimento degli adetti alle attivita' formative. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono fissati dal contratto nazionale per i dipendenti regionali.

Art. 15 - Ruoli speciali ad esaurimento

Gli enti delegati alla gestione dei centri di formazione professionale di Brienza, Rionero, S. Arcangelo, Senise e della casa circondariale di Potenza, amministrano il personale che gia' presta in esso servizio con rapporto a tempo indeterminato in applicazione dell'accordo regionale del 19 gennaio 1977, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 3397 del 27 luglio 1977. Tali enti, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, costituiranno singolarmente ruoli speciali analoghi a quello regionale di cui all' articolo precedente, per il numero dei posti e per le qualifiche corrispondenti al personale in servizio col rapporto a tempo indeterminato sopra specificato.

Art. 16 - Espletamento dei concorsi

Il personale di cui al precedente articolo, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente Legge, e' ammesso ai concorsi per titoli ed esami, espletati dalle Comunita' Montane interessate a copertura dei rispettivi ruoli speciali. I bandi relativi fissano la misura del punteggio da riconoscere in relazione al servizio prestato per ogni anno o sue frazioni nei centri di cui all'art. 15. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di cui al presente articolo sono costituite a norma dell'art. 30 della Legge regionale 25 luglio 1974, n. 16

Art. 17 - Impiego del personale

Nelle attivita' e nei centri di formazione professionale il personale e' utilizzato nelle cattedre e nelle mansioni secondo le tabelle di corrispondenza di cui alla lettera c) del precedente art. 7 e secondo lo specifico Decreto Ministeriale. L'ente delegato, prima di procedere ad assunzioni a termine, utilizza il personale dei ruoli speciali, in servizio presso centri rientranti nell'ambito del proprio territorio o gestiti da altro ente pubblico, che inoltri domanda o risulti disponibile per soppressione di posto o di cattedra prevista dal piano annuale. Con disciplina analoga, le convenzioni regolamenteranno l'impiego del personale nelle attivita' affidate ad enti terzi.

Art. 18 - Mobilita' del personale

Il personale dei ruoli speciali ad esaurimento di cui agli articoli 14 e 15 puo' essere assegnato, previo assenso dell'interessato, ad altre mansioni presso l'ente di appartenenza. Il personale regionale di ruolo di cui all'art. 14 e' destinato in posizione di comando presso l'ente delegato per lo svolgimento delle attivita' formative. E ammessa per comando la mobilita' di tutti gli addetti alle attivita' formative tra gli enti delegati. Le destinazioni e i comandi sono disposti dall'ente di appartenenza con nulla osta o su richiesta dell'ente delegato interessato; o, in via subordinata, a domanda del dipendente, secondo le posizioni occupate nelle rispettive graduatorie, sempre tenuto conto dei piani e programmi di cui agli articoli 5 e 6, nonche della ristrutturazione dei centri di formazione professionale prevista dall'art. 46.

Art. 19 - Assunzione a termine

Per lo svolgimento di corsi particolari o per le supplenze temporanee, e comunque nell' ambito di quanto previsto dal piano annuale, gli enti delegati procedono ad assunzioni a termine, sulla base di graduatorie redatte presso ogni centro in conformita' alle disposizioni contenute nel Regolamento d'attuazione, e rese esecutive con Delibera del Consiglio di controllo sociale. Allo scopo di realizzare i corsi di cui ai precedenti articoli 12 e 13 le Comunita' Montane o le USL procedono ad assunzioni temporanee da graduatorie permanenti di aspiranti, aggiornate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno e redatte a cura dell'ente stesso, che le forma e rende esecutive secondo i criteri da definire nel Regolamento di attuazione. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del gia' citato art. 12, la Regione attinge nell'ambito delle graduatorie della Comunita' Montana o della USL, secondo i settori d'intervento. Le convenzioni fisseranno i criteri obiettivi cui i soggetti indicati dal secondo comma del suddetto art. 12 dovranno attenersi per l'assunzione del personale.

Art. 20 - Criteri per il finanziamento delle attivita'

Il finanziamento regionale agli enti di cui all'art. 15 ed a quelli con rapporto di convenzione, in misura non superiore al trattamento economico previsto per i dipendenti della scuola di Stato, in forza della relativa contrattazione nazionale. Con il medesimo riferimento e' determinato il finanziamento per il personale con assunzione a termine, di cui al precedente articolo, con trattamento iniziale in relazione al posto occupato ed alla mansione svolta. Sempre in sede di convenzione, l'intervento finanziario della Regione puo' essere commisurato a contratti di assunzione a termine che, per rispondere all'esigenza di particolari specializzazioni previste dai piani, implichino retribuzioni definite tra le parti.

Capo III - STRUTTURE OPERATIVE E LORO REGOLAMENTO.

Art. 21 - Strutture operative

Le iniziative di formazione professionale sono attuate: a) mediante i centri di formazione professionale istituiti dalla Regione o dagli Enti Locali, e dagli enti o associazioni, da imprese e loro consorzi di cui all'art. 5 della Legge-Quadro, nonche dai soggetti indicati alla lettera o) del successivo art. 30; b) attraverso utilizzazione, mediante apposite convenzioni, delle strutture scolastiche esistenti nel territorio e di quelle disponibili presso le universita', gli istituti e i centri di ricerca, gli istituti di altri enti pubblici; c) usufruendo con le stesse modalita' della lettera precedente degli impianti e laboratori appartenenti ad imprese o altre unita' produttive. I corsi e le iniziative che riguardano interventi isolati o che comunque non fanno capo alle strutture di cui ai precedenti commi, possono essere attuati presso sedi eccezionali. In tali casi, la idoneita' della sede deve essere accertata dall'ufficio sanitario del Comune in cui si svolge il corso e dal competente ufficio regionale.

Art. 22 - Definizione dei centri di formazione professionale

I centri di formazione professionale sono strutture organiche dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei allo svolgimento delle attivita' formative. Nei termini e con gli organismi indicati dal Regolamento di cui all'art. 9, essi sono soggetti a controllo sociale. Detti centri operano a livello territoriale, comprendono tendenzialmente vari settori formativi affini e, nell'ambito di ogni settore favoriscono il superamento dell'attuale parcellizzazione delle qualifiche. Possono operare, se del caso, con sedi staccate e coordinate.

Art. 23 - Servizi ed attrezzature dei centri

Allo scopo di consentire l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze e delle capacita' tecniche dei docenti, e di favorire l'azione di studio e ricerca da parte degli allievi, singoli o in gruppo, i centri sono provvisti di biblioteche teorico-professionali e ne curano il relativo aggiornamento; provvedono altresi' all' acquisito di pubblicazioni periodiche a carattere socio-culturale e scientifico-tecnologico, nonche di quelle specializzate nelle scienze psicopedagogiche e metodologiche che interessano la formazione professionale. Devono dotarsi di spazi ed attrezzature per i laboratori e le aule, per le assemblee, per il tempo libero. I centri, sulla base dei loro regolamenti, sono utilizzabili dalla Comunita' civile per iniziative a sfondo socio-culturale. Essi ospitano le iniziative dirette o patrocinate dalla Regione nel settore formativo, nonche in quello culturale ed educativo.

Art. 24 - Regolamento dei centri

La organizzazione ed il funzionamento dei centri di formazione professionale a gestione pubblica sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 9 della presente Legge. Il Regolamento di centri terzi, elaborato dagli enti gestori di cui alla lettera b) dell' art.5 della Legge-Quadro nazionale sulla base del Regolamento di cui al precedente comma, e' sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su parere del Comitato consultivo di cui all'art. 8 della presente Legge.

Art. 25 - Requisiti per il riconoscimento

Fino a che il Ministero del Lavoro definira' i requisiti di cui alla lettera l) dell'art. 18 della Legge-Quadro, la Regione puo' riconoscere i centri di formazione professionale se rispondenti ai requisiti di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 24, se organizzati secondo i regolamenti e le direttive di cui al successivo art. 26 e se istituiti: a) dai Comuni o loro consorzi; b) dagli enti delegati o da loro forme associative; c) da enti pubblici non territoriali che abbiano fra i loro fini istituzionali la formazione professionale o compiti di ricerca e sperimentazione in detto settore; d) dai soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 26 - Riconoscimento dei centri di formazione

La Regione, in applicazione della gia' menzionata definizione di cui alla lettera l) dell'art. 18 della Legge-Quadro e dei Decreti di cui alla lettera a) del medesimo articolo, emanera' lo specifico Regolamento per il riconoscimento dei centri di formazione professionale. Tale Regolamento conterra' direttive anche in ordine: a) alla organizzazione delle attivita' didattiche e dei reparti, nonche alle qualifiche o fasce di professionalita'; b) ai requisiti del personale insegnante; c) alla organizzazione-tipo dei diversi settori; d) ai modelli tecnici ed alla condizione di idoneita' dei locali; e) ai servizi generali, agli arredi, alle attrezzature ed agli impianti tecnici e didattici di reparto, in relazione alla natura ed ai tipi di corsi e di cicli da svolgere; f) alle procedure per il riconoscimento; g) ai limiti temporali entro i quali i centri esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge devono acquisire i requisiti prescritti. L'atto di riconoscimento dei centri determina la sede, i beni immobili, i laboratori ed i servizi di cui esso e' dotato. Fissa, altresi', i reparti addestrativi e gli indirizzi professionali ed il massimo di posti-allievo disponibili presso ciascun reparto.

Art. 27 - Revoca del riconoscimento

Qualora nei centri venga meno la corrispondenza ai requisiti per il riconoscimento di idoneita', assegnato un congruo termine per i necessari adempimenti, la Giunta regionale revoca, sentito il parere del Comitato consultivo regionale e della competente Commissione Consiliare, il riconoscimento di idoneita' di uno o piu' reparti o dell' intero centro.

Art. 28 - Controllo sociale

Presso ciascun centro pubblico e' costituito un Consiglio di controllo sociale. Il Consiglio realizza la gestione democratica delle attivita' formative assicurando la partecipazione di rappresentanti dell' ente locale interessato per territorio, dell' ente gestore, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni giovanili a dimensione nazionale e delle categorie produttive, nonche degli operatori ed allievi dei centri. Presso i centri gestiti da enti terzi e' costituito analogo Consiglio, la cui composizione, nel rispetto della liberta' di organizzazione degli enti privati e' determinata in modo da assicurare la gestione democratica dei centri stessi. Il Regolamento di cui agli articoli 9 e 24, stabilisce la composizione del Consiglio di controllo e ne disciplina i lavori.

Art. 29 - Compiti del consiglio di controllo sociale

Nella prassi di un costante confronto con le forze sociali ed economiche, con gli Enti Locali ed il distretto scolastico, il Consiglio di controllo sociale: a) programma l'azione formativa nell'ambito della programmazione regionale; b) cura l'applicazione delle direttive concernenti l' organizzazione tecnico-didattica del centro, e disciplina la Costituzione del Consiglio didattico ed eventualmente dei consigli di settore; c) delibera in ordine ai problemi organizzativi, annotazione, allo sviluppo dell' interdisciplinarita', agli stages aziendali, alla utilizzazione delle ore a disposizione e, comunque, sulle proposte del Consiglio didattico; d) determina l'orario delle lezioni ed il calendario delle varie attivita' formative, nell'ambito della disciplina regionale; e) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attivita' formativa per verificarne l'efficacia e propone le iniziative integrative di recupero nei casi proposti dai consigli di settore, ove costituiti, e dal Consiglio didattico; f) approva le proposte del Consiglio didattico in ordine al fabbisogno di attrezzature tecnico-didattiche e bibliografiche, ed amministra il fondo di dotazione annuale per raggiungere le finalita' specificate dal piano annuale per raggiungere le finalita' specificate dal piano annuale di cui alla presente Legge, deliberando le singole spese; g) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo delle spese effettuate con fondo di dotazione; h) propone l'adozione di provvedimenti per i servizi e le provvidenze a favore degli allievi, per il miglioramento funzionale e per lo sviluppo del centro, IV i compresi quelli per la riconversione, il potenziamento, la ristrutturazione o la utilizzazione dei reparti, per eventuali scambi di mansioni tra il personale; i) predispone studi e ricerche concernenti l' attivita' del centro e la domanda formativa, nonche l 'aggiornamento del personale; l) adotta il Regolamento del centro e approva le graduatorie per i contratti a termine e le supplenze.

Titolo III: Capo I - FUNZIONALITA' GENERALE.

Art. 30 - Funzioni regionali

Nell'ambito delle competenze fissate dalla Legge-Quadro, la Regione : a) programma, indirizza e finanzia le attivita' di cui alla presente Legge; b) vigila sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla materia; c) stipula le convenzioni di cui al terzo comma dell' art. 10; d) organizza, cura e promuove la ricerca, la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici in riferimento alle attivita' previste dalla presente Legge, con particolare cura per le problematiche della modularita' e dei rientri scolastici; e) nomina le commissioni esaminatrici e rilascia gli attestati di qualifica; f) riconosce i centri di formazione professionale, controlla il possesso dei requisiti ad essi richiesti, ne revoca il riconoscimento; g) tutela i diritti degli allievi e li assicura dai rischi di infortuni connessi alle attivita'u' formative; h) promuove i rapporti dello SFOP con gli organi periferici dei Ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione per la organizzazione di un osservatorio del mercato del lavoro e per i rientri scolastici; i) stabilisce rapporti con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, le universita', con i distretti scolastici e con organismi scientifici per le iniziative di sperimentazione, ricerca e studio e per l'aggiornamento dei docenti; l) cura la divulgazione di informazioni sulle prospettive occupazionali, nonche' sulle attivita' di cui alla presente Legge e sui problemi formativi; m) assolve a tutti i compiti e le funzioni ad essa assegnati dalla Legge-Quadro; n) organizza direttamente le attivita' formative che, nell'ambito dei finanziamenti del FSE , sono finalizzati alla occupazione; o) autorizza lo svolgimento di corsi liberi non finanziati, rientranti nelle linee di programmazione di cui al precedente art. 5, se i soggetti privati richiedenti: 1) applicano gli indirizzi didattici di cui alla presente Legge; 2) fissano rette di frequenza ritenute congrue; 3) dispongano di strutture, capacita' organizzative, attrezzature e personale idoneo; 4) si sottopongono alla vigilanza didattica della Regione . L'assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attivita' volontaria di formazione professionale di cui all'art. 41, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' concesso, su domanda degli enti interessati alle condizioni di cui alla lettera precedente. Agli allievi dei corsi autorizzati, di cui alla precedente lettera o), il rilascio degli attestati, e' regolato ai sensi dei successivi articoli 41 e 42.

Art. 31 - Diritti agli allievi

Tutti gli adulti che frequentano i corsi di formazione professionale sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da questa riconosciuti in ordine alla tutela della dignita' dei lavoratori e delle liberta' sindacali. I frequentanti le attivita' previste dalla presente Legge hanno diritto a riunirsi in assemblea, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di cui agli articoli 9 e 24.

Art. 32 - Servizi e provvidenze a favore degli allievi

Allo scopo di favorire il superamento degli ostacoli che, di fatto, impediscono l'effettivo esercizio del diritto alla formazione, gli allievi dei corsi, di cui alla presente Legge, usufruiscono di servizi e di provvidenze definiti, per tipo, entita' e modalita' di organizzazione e erogazione, dal piano annuale. Ai lavoratori occupati, frequentanti corsi di riqualificazione, aggiornamento o perfezionamento promossi dallo SFOP, e' garantita, dal datore di lavoro, la retribuzione media percepita, se convenuta con l'azienda di appartenenza.

Art. 33 - Orientamento professionale

L'orientamento professionale tende a favorire le scelte formative in armonia con le attitudini individuali, con l'interesse sociale e con le prospettive occupazionali considerate prioritariamente nell'ambito regionale. Esso e' articolato su scala comprensoriale, con gruppi di specialisti coordinati dalla Regione ed operanti presso i centri di formazione professionale, i CRSC (Centri regionali di Servizi Culturali), nonche presso i distretti scolastici e le strutture educative pubbliche che ne facciano richiesta. Gli enti pubblici delegati costituiscono il relativo servizio con personale dipendente o convenzionato e, comunque, in stretto coordinamento con i distretti scolastici. Sulla materia di cui al presente articolo, la Regione puo' emanare direttive, approvate dalla Giunta, o Regolamento approvato dal Consiglio. Il servizio puo' essere utilizzato anche dalla scuola di Stato.

Art. 34 - Bollettino regionale di informazione

Le informazioni sistematiche sulle prospettive ccupazionali e sulle attivita' formative programmate, rientrano tra le iniziative per l'orientamento professionale. Esse sono diffuse a cura del dipartimento regionale competente agli enti gestori; ai Comuni, alle scuole di Stato, ai centri di formazione professionale, ai distretti scolastici, nonche alle associazioni ed ai cittadini che ne facessero richiesta.

Capo II - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E RAPPORTI CON UFFICI STATALI.

Art. 35 - Rientro nelle strutture scolastiche

In applicazione dell'art. 11 della Legge-Quadro, tutte le iniziative di formazione sono organizzate o integrate per favorire e consentire i rientri e gli inserimenti degli allievi ai diversi livelli della scuola di Stato. A tal fine, l' ente gestore svolge specifiche attivita' integrative, di concerto con l' autorita' scolastica periferica e nell'ambito dei rapporti promossi dalla Regione per l' attuazione dell' art. 10 della Legge-Quadro.

Art. 36 - Articolazioni didattiche dei corsi di formazione professionale

Tutti i corsi di formazione professionale sono articolati in uno o piu' cicli o moduli di durata non superiore alle 600 ore, ciascuno con valore professionalizzante, secondo quanto dettato dal secondo comma dell'art. 8 della Legge-Quadro, e si svolgono nelle localita' e nelle ore che agevolino la frequenza dei lavoratori e dei giovani, con particolare considerazione per la problematica femminile. Essi sono altresi' organizzati in modo da garantire l'inserimento dei soggetti handicappati. I corsi, nei limiti di cui al gia' citato art. 8 della Legge-Quadro, si compongono di cicli o moduli correlati in maniera da consentire l' acquisizione di successivi livelli professionali nell' ambito della impostazione di cui all'art. 40.

Art. 37 - Esperienze di lavoro

La Regione favorisce lo svolgimento di esperienze di lavoro per i frequentanti i corsi di formazione professionale e le stesse scuole medie di secondo grado, presso strutture agricole, Industriali e di servizio. A tal fine, l' ente gestore stipula convenzioni per la utilizzazione di spazi ed impianti, secondo le modalita' indicate dai piani programmi pluriennali.

Art. 38 - Rapporti con uffici statali

La Regione acquisisce, con periodicita' semestrale presso l' ufficio regionale per il Lavoro e la massima occupazione e le associazioni di categoria, informazioni sulla dinamica del mercato del lavoro e delle professioni. Stabilisce altresi' contatti con i provveditorati agli studi allo scopo di favorire tra enti gestori, consigli di controllo sociale, direzioni dei centri di formazione professionale e autorita' scolastiche periferiche, una collaborazione stabile per la organizzazione dei rientri scolastici.

Art. 39 - Preavviamento all'occupazione

In caso di interventi di formazione professionale finalizzati all' immediata occupazione, le selezioni per l' ammissione ai corsi sono effettuate attraverso le commissioni Provinciali di cui all' art. 33 della Legge n. 300, che accertano l' idoneita' dei candidati al tipo di attivita' lavorativa cui i corsi si riferiscono.

Capo III - QUALIFICHE E FASCE PROFESSIONALI.

Art. 40 - Fasce di professionalita'

Al fine di non limitare la formazione professionale all' apprendimento di un solo mestiere ed in applicazione dei Decreti Ministeriali di cui al gia' citato art. 18 della Legge-Quadro, contenuti teorico-pratici delle attivita' saranno indirizzati alla acquisizione di qualifiche per fasce di professionalita' affini. Il Regolamento di cui al primo comma dell' art. 26 recepira' gli indirizzi dei suddetti Decreti Ministeriali.

Art. 41 - Prove finali e commissioni esaminatrici

Gli allievi che abbiano frequentato, per una durata non inferiore ai 5/6, le attivita' finalizzate alla qualificazione , al termine di ogni modulo o ciclo di 600 ore, sono valutati dal Consiglio dei docenti del corso per il passaggio al modulo o ciclo successivo. Al termine del corso, sono ammessi a conseguire i relativi attestati di qualifica, previo accertamento dell' idoneita' conseguita, con prove conformi a quanto previsto dall' art. 18, lettera a), della Legge-Quadro. La Giunta regionale nomina con atto interno, per ciascun centro o corso isolato, la Commissione esaminatrice, composta da: - 1 docente o direttore di centro di formazione professionale a gestione pubblica con funzioni di presidente; - 1 docente per ogni disciplina o per indirizzo presente nel centro; - 2 esperti designati rispettivamente dal provveditorato agli studi e dall'ufficio provinciale del lavoro competenti territorialmente; - 2 esperti, designati uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'altro dalle organizzazioni degli imprenditori; - eventualmente, da personalita' del mondo del lavoro o della scuola o della cultura esperte nei campi cui si riferiscono le prove. Le designazioni sono trasmesse al dipartimento regionale competente entro il 15 marzo di ogni anno, in forma di appositi elenchi cui attingere per le operazioni di nomina. Ai membri delle commissioni d' esame, eccezione fatta per gli insegnanti inTerni, e' corrisposta dalla Regione una diaria o gettone di presenza, con le modalita' previste dalla Legge regionale; agli stessi che risiedono in Comuni diversi da quelli in cui ha svolgimento l'esame, spetta il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite dalla Legge regionale e per corrispondenza di fascia funzionale.

Art. 42 - Rilascio attestati

Gli attestati di cui all' art. 14 della Legge-Quadro, distinti per corsi autorizzati, finanziati (convenzionati o delegati)ed organizzati dalla Regione, sono rilasciati dal Presidente della Giunta regionale. La Regione Basilicata riconosce gli attestati di qualifica rilasciati dalle altre Regioni.

Art. 43 - Vigilanza e tutela

La Regione esercita la vigilanza sullo SFOP. Questa si esplica attraverso controlli tecnici ed amministrativi volti ad accertare l' osservanza degli obblighi fissati dalla presente Legge, dai regolamenti, dai piani e programmi regionali, dalle convenzioni. Per l'esercizio della vigilanza, la Regione puo' avvalersi delle Comunita' Montane ed impiegare personale regionale e degli enti delegati. Anche in quest'ultimo caso provvede alla erogazione delle indennita' di missione, a norma della vigente legislazione regionale in materia.

Art. 44 - Potere sostitutivo

In caso di inadempienze dell'ente delegato, la Giunta regionale fissa il termine ultimo per la regolarizza

Titolo IV.

Art. 45 - Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge fanno carico ai capitoli pertinenti dei bilanci annuali e pluriennali della Regione, che presentano la necessaria copertura.

Art. 46 - Norma transitoria

Entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente Legge, il Comitato Consultivo regionale di cui all' art. 8 definisce un piano di ristrutturazione dei centri di formazione professionale che assicuri flessibilita' al sistema formativo. Fino alla Costituzione del Comitato Consultivo regionale e comunque all' adempimento di cui al precedente comma, le attivita' di formazione od orientamento professionale sono svolte secondo le precedenti direttive regionali.

Art. 47

La presente Legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .

1 Marzo 1980

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