Circolare Ministeriale 8 Maggio 1997
Legge n. 488/92. disciplina organica dei casi di subentro nel soggetto richiedente le agevolazioni conseguenti ad operazioni societarie. circolare esplicativa
| Ente | 2 |
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| Fonte |
Altro
n. 0 08/05/1997 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Circolare ministeriale
Art. 1 - Finalita'
1.
La Regione Abruzzo promuove interventi localizzati nel territorio dei parchi nazionali e nelle aree contigue d'Abruzzo, del Gran Sasso - monti della Laga e della Majella nonche del parco regionale del Sirente Velino nonche delle riserve naturali istituite dalla Regione, finalizzati a suscitare e sostenere l'azione di forze imprenditoriali giovanili, idonea a generare occasioni di sviluppo economico e di crescita occupazionale, compatibili con l'esigenza di tutelare le peculiari caratteristiche ambientali dei luoghi di riferimento.
2.
Sostiene altresi' iniziative di lavori socialmente utili, da attuare nel medesimo contesto territoriale, finalizzati alla valorizzazione ed alla manutenzione dell'ambiente naturale.
3.
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con proprio atto deliberativo, su proposta del settore competente, individua i Comuni i cui territori sono ricompresi nelle aree dei parchi e delle riserve di cui al comma 1. Tale prospetto viene aggiornato in presenza di norme di organi competenti che istituiscano nuovi parchi e nuove riserve o modifichino quelle esistenti.
Art. 2 - Tipologie progettuali delle iniziative imprenditoriali
1.
Le iniziative imprenditoriali giovanili devono far riferimento ad attivita' che coniughino effetti occupazionali ed effetti di stimolazione della fruibilita' turistica dei parchi naturali, ovvero di salvaguardia ambientale, in un quadro generale di assoluto rispetto dell'ecosistema. A tal fine, si individuano le seguenti tipologie progettuali, raggruppate per ambiti omogenei di intervento: a) iniziative mirate alla diversificazione dell'offerta ricettiva: 1) allestimento e gestione di aree attrezzate per il campeggio; 2) allestimento e gestione di ostelli della gioventu'; 3) allestimento e gestione di strutture attrezzate per la sosta non residenziale ed il ristoro (aree pic-nic, rifugi etc.); 4) allestimento e gestione di strutture dedicate al soggiorno assistito di minori, anziani e disabili; 5) allestimento e gestione di aree attrezzate per il parcheggio dei veicoli nelle immediate adiacenze dei centri urbani, ovvero in prossimita' di zone di interesse naturalistico vietate al traffico veicolare; b) iniziative mirate all'animazione/ricreazione: 1) allestimento e gestione di spazi attrezzati per la pratica sportiva eco-compatibile; 2) allestimento e gestione di spazi attrezzati di animazione/ricreazione per bambini; 3) allestimento e gestione di servizi integrati alle attivita' escursionistiche (trasporto mediante autoveicoli, attivita' di guida e accompagnamento, punto ascolto per soccorso, servizi di prenotazione, noleggio attrezzature, noleggio animali etc.), muniti anche di sportelli informativi aperti al pubblico; c) iniziative mirate alla informazione: 1) iniziative editoriali finalizzate a: - divulgazione del patrimonio floro-faunistico-naturalistico, e di quello storico-culturale-architettonico-folkloristico del territorio dei nuovi parchi; - divulgazione dei percorsi assistiti da segnaletica e specificazione delle peculiari caratteristiche floro-faunistiche-geomorfologiche, nonche delle avvertenze concernenti le modalita' di raggiungimento dei percorsi, le aree di sosta veicolare, i punti di ristoro, il grado di difficolta', i tempi medi di percorrenza, etc. 2) realizzazione di guide/opuscoli a basso costo finalizzati all'assistenza al turista, destinati alla vendita, esplicativi dell'offerta ricettiva (alberghi, pensioni, ostelli, campeggi, agriturismo, ospitalita' presso famiglie, etc.), eno-gastronomica, culturale, ricreativa, sportiva, delle sagre e feste civili e religiose, delle iniziative fieristiche, delle aziende realizzatrici di produzioni tipiche abilitate alla vendita al minuto, illustrative altresi' delle informazioni relative ai pubblici uffici, ai servizi sanitari e farmaceutici, ai servizi privati di assistenza ai veicoli, alle agenzie turistiche, con indicazione dei rispettivi indirizzi, numeri telefonici e fax; 3) realizzazione di forme di distribuzione del materiale editoriale autoprodotto, e di ulteriori fonti documentali, con modalita' che realizzino anche una funzione informativa a sportello. Concorreranno ai finanziamenti di cui alla presente lettera solo progetti integrati, risultanti dalla combinazione delle iniziative sub 1, 2, 3. D) iniziative mirate alla salvaguardia dell'ambiente: 1) organizzazione di servizi, anche mediante acquisizione di attrezzature, per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, ai fini della riutilizzazione e/o della commercializzazione di frazioni di essi. 2) le iniziative progettate possono far riferimento anche ad una pluralita' combinata di attivita' indicate al comma 1, fatto salvo quanto specificato per la lett. C).
Art. 3 - Lavori socialmente utili finalizzati alla manutenzione ambientale
1.
La Regione Abruzzo concorre altresi' alla copertura finanziaria dei progetti di lavori socialmente utili, rivolti alle categorie di destinatari individuabili sulla scorta della normativa statale di riferimento, proposti dagli enti parco, ovvero dalle amministrazioni Provincia li o dalle Comunita' Montane e dai Comuni per quanto riguarda le riserve regionali, acquisito il parere di compatibilita' con le norme di salvaguardia rilasciato dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva naturale competenti; i proponenti potranno avvalersi del supporto progettuale della agenzia per l'impiego.
2.
Il concorso finanziario regionale e' subordinato alla contestuale assunzione, da parte del proponente, di una quota non inferiore al 30% del costo del sussidio; le iniziative di cui al presente articolo devono essere riconducibili alle seguenti tipologie progettuali, da attivare nel territorio dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 1: a) manutenzione ed adeguamento dei sentieri e delle aree attrezzate, ed apposizione della segnaletica idonea a consentirne la fruizione turistica; b) realizzazione di itinerari protetti per soggetti portatori di minorazioni psicofisiche e sensoriali; c) pulizia delle sponde e degli alvei dei fiumi dai rifiuti abbandonati, e realizzazione di interventi volti a rimuovere gli sbarramenti che ostacolano, nei corsi d'acqua, il passaggio dei pesci; d) attivita' di supporto alla realizzazione di orti botanici, di aree faunistiche, o di interventi mirati alla conservazione in situ dei genotipi; e) ulteriori attivita' di supporto al funzionamento degli enti parco, con particolare riguardo a quelle di relazione con l'utenza ed al monitoraggio ambientale.
3.
Il concorso finanziario regionale, nella misura risultante dall'applicazione degli artt. 11-12, si realizza con le modalita' specificate nell'art. 1, comma 20 del Decreto Legge 1.10.96, n. 510.
Art. 4 - Destinatari dei benefici
1.
Sono destinatari delle agevolazioni specificate nell'art. 5, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, i soggetti collettivi, costituiti in forma di cooperativa o di societa' dopo l'entrata in vigore della presente Legge, ovvero che alla stessa data non abbiano svolto attivita' d'impresa, in possesso dei requisiti di p.m.i. Previsti dalla normativa comunitaria, a condizione che: a) la compagine sociale sia composta per almeno 2/3 da giovani di eta' non superiore a 35 anni, residenti nei Comuni ubicati nel territorio del parco o della riserva naturale sul quale si intende intervenire; b) almeno 1/3 dei soci sia costituito da donne, con residenza negli stessi Comuni; c).i 2/3 del capitale sociale e la rappresentanza legale della societa' o della cooperativa siano detenuti da giovani; d)la sede legale, operativa ed amministrativa della societa' o della cooperativa sia ubicata nelle Regione Abruzzo.
2.
I suddetti requisiti debbono permanere per almeno un quinquennio, a decorrere dalla erogazione dell'acconto, a pena di revoca integrale del beneficio.
Art. 5 - Agevolazioni
1.
Le agevolazioni accordate, per le iniziative di cui all'art. 2, ai sensi della presente Legge non sono cumulabili con le provvidenze riconosciute, per lo stesso progetto imprenditoriale, in esito ad altre disposizioni normative regionali, statali o comunitarie. I soggetti ammessi ai benefici per una annualita' non possono concorrere per la successiva. L'entita' massima complessiva delle provvidenze di seguito specificate non puo' eccedere l'importo del contributo 'de minimis', pari a 100.000 ecu, nel triennio.
2.
Nel limite globale di cui al comma precedente, possono essere accordate le seguenti agevolazioni rapportate alle voci di spesa qualificate come ammissibili nell'allegato 1: a) contributo a fondo perduto per spese di Costituzione della societa' o della cooperativa, fino a #. 3 milioni; b) contributo a fondo perduto per spese di impianto ed attrezzature, fino al 70% dell'investimento complessivo; c) contributo a fondo perduto per spese di gestione relative al primo anno di attivita', fino a #. 50 milioni, e comunque non oltre il 60% delle spese di gestione ammissibili realmente sostenute; d) limitatamente alle iniziative di cui alle lett. A), b), d) del precedente Spese di investimento eccedenti il contributo a fondo perduto, fatto salvo il valore soglia del regime 'de minimis'. A tal fine il prestito agevolato incide in termini di equivalente sovvenzione netto, assumendo a base di riferimento il 'prime rate' a.b.i. Vigente al momento della presentazione della domanda.
Art. 6 - Aspetti documentali
1.
La societa' o la cooperativa che intende accedere alle agevolazioni previste dall'art. 5 ne formula, a mezzo raccomandata a.r., richiesta, munita di sottoscrizione del rappresentante legale dichiarata autentica a norma della Legge 15/68, alla Giunta regionale, servizio lavoro, viale bovio n. 425 - Pescara, allegando la seguente documentazione: a) dichiarazione rilasciata dall'ente parco competente, attestante la compatibilita' dell'iniziativa con le norme di salvaguardia; b) atto costitutivo, statuto e libro soci della societa' o della cooperativa, in copia autenticata; c) documentazione illustrativa delle modalita' di ripartizione del capitale sociale; d) dichiarazione attestante l'insussistenza, a carico della cooperativa o societa', e dei suoi organi rappresentativi, di procedimenti o provvedimenti finalizzati all'applicazione delle misure di cui alla Legge 1.3.1990, n. 55 e successive rettifiche ed integrazioni; e) dichiarazione resa ai sensi della Legge 15/68 dal legale rappresentante della cooperativa/societa' costituita anteriormente all'entrata in vigore della Legge, attestante che la medesima non ha svolto, in detto periodo, attivita' di gestione commerciale; f) duplice copia dello studio di fattibilita' dell'iniziativa proposta in cui siano illustrati i seguenti aspetti: - denominazione del progetto; - soggetto beneficiario della sovvenzione richiesta; - descrizione dell'attivita' (da ricondurre alle tipologie specificate nell'art. 2); - obiettivi economici ed occupazionali del progetto; - risultati previsti; - vantaggi derivanti allo sviluppo dell'area parco cui l'iniziativa e' rivolta; - tempi e fasi di realizzazione dell'iniziativa con particolare riferimento al piano di realizzazione degli investimenti ed al programma di gestione; - descrizione del modello organizzativo con particolare riguardo al ruolo svolto dai soci ed in riferimento esplicito al piano degli investimenti ed al programma di gestione, corredato dei curricula dei soci; - analisi del mercato di riferimento, con illustrazione dei concorrenti gia' presenti sul territorio e della potenziale clientela/utenza; - descrizione del costo di investimento del progetto, in relazione alle attrezzature ed agli altri beni, materiali e/o immateriali (brevetti, licenze, servizi e simili), occorrenti con specificazione del titolo legale che presiede al loro utilizzo; - preventivi per ciascuna spesa di investimento prevista, firmati dal fornitore e intestati alla societa'/cooperativa proponente, che indichino: * la descrizione del bene/servizio oggetto della fornitura; * l'importo imponibile della fornitura; * le modalita' di pagamento; * i dati identificativi del fornitore; - descrizione dei costi di gestione previsti per i primi 3 anni di attivita' sulla base di preventivi e/o parametri verificabili; ove la descrizione utilizzi il riferimento a preventivi, essi dovranno essere redatti con le modalita' di cui al punto che precede ed allegati allo studio di fattibilita'; - descrizione del piano finanziario, con specificazione dei mezzi propri, del contributo richiesto alla Regione (distintamente lett. A), b), c), d) di cui all'art. 5 comma 2), di altri finanziamenti ed agevolazioni pubbliche accordati alla societa'/cooperativa, e del ricorso al mercato finanziario; - assistenza esterna di terzi, IV i compresi i servizi prestati da intermediari di tecnologie; - analitica specificazione delle autorizzazioni necessarie e preliminari all'avvio dell'iniziativa.
Art. 7 - Profili procedurali
1.
Alla valutazione dell'ammissibilita' delle istanze prodotte a norma dell'art. 6 e' preposto il servizio lavoro ed emigrazione che, verificatane la regolarita' formale e la completezza documentale richiede, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere del Comitato di cui all'art. 5 della Legge r. 14.9.1994 n. 61 e successive modificazioni, integrato da un esperto designato dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva naturale, al cui territorio afferiscono le iniziative in esame, il quale si esprime, in particolare, sul grado di coerenza ed integrazione del progetto con la politica territoriale dell'ente parco o della riserva naturale
2.
Alla trattazione delle istanze si procede secondo l'ordine cronologico di trasmissione, risultante dal timbro postale di partenza. Ove la domanda risulti incompleta, il competente servizio regionale ne sollecita l'integrazione, a cio' fissando il termine decadenziale di giorni 20. In tal caso, l'ordine cronologico di accesso alle agevolazioni e' determinato in relazione alla data di trasmissione, risultante dal timbro postale, dei documenti integrativi. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso al contributo e' fissato al 31.8.1997.
3.
Il Comitato riferisce al servizio lavoro gli esiti della valutazione condotta nel termine di 30 giorni dalla richiesta del parere, quantificando altresi' l'importo analitico del contributo da erogare, nei limiti di capienza del fondo annuale. Il servizio comunica entro 20 giorni alla societa' o cooperativa richiedente le conclusioni della valutazione. Concorrono al finanziamento sui fondi '97 anche le istanze presentate nell'anno '96, che siano valutate positivamente dal Comitato nel medesimo anno, che eccedano la dotazione annuale di riferimento, e quelle presentate nell'anno '96 il cui iter istruttorio si completi nel 1997. Le prime precedono, ai fini del finanziamento, le seconde e le istanze prodotte nel '97; le seconde precedono queste ultime in sede istruttoria, e nell'ordine di accesso alle agevolazioni.
4.
Qualora le domande prodotte nel termine ultimo di cui al comma 2 non permettano l'integrale assorbimento delle risorse disponibili per iniziative imprenditoriali per taluna delle aree interessate, avuto riguardo alla distribuzione operata ai sensi del successivo art. 12, le somme residue sono utilizzate per i territori che presentino eccedenze di iniziative rispetto alla quota parte di risorse.
5.
Ove infine residuino fondi gia' destinati ad iniziative imprenditoriali, per difetto di istanze relativamente ai territori dei quattro parchi e delle riserve naturali cumulativamente intesi, si procede ad incrementare in pari misura il concorso regionale alla copertura finanziaria dei lavori socialmente utili di cui all'art. 3.
6.
Qualore nessuna tipologia di interventi risulti attivabile nella prima annualita' di applicazione, le risorse ad essa riferibili si aggiungono, nella proporzione indicata dall'art. 12, a quelle assegnate per la seconda annualita'.
Art. 8 - Erogazione del contributo e rendicontazione
1.
Sulla base della valutazione tecnica fornita dal Comitato, che assume natura di parere obbligatorio e vincolante, con atto dirigenziale si dispone l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 5, l'impegno dell'intero importo delle agevolazioni conseguentemente accordate, nonche la liquidazione ed il pagamento del 60% del contributo a fondo perduto per spese d'investimento, previa presentazione, a cura dell'istante, nel termine decadenziale di 120 giorni dalla Comunicazione di cui all'art. 7 comma 3, di: - idonea garanzia fidejussoria di importo pari all'erogazione; - certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio; - certificato di attribuzione del numero di partita IVA; - certificato di vigenza, in data non anteriore a 3 mesi, ovvero certificato del tribunale attestante che non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali.
2.
Entro e non oltre dodici mesi dall'erogazione dell'acconto, il beneficiario esibisce, in copia autenticata nei modi di Legge, la documentazione contabile che attesta le spese sostenute per la realizzazione del 70% dell'investimento e l'effettivo avvenuto pagamento. L'inosservanza del termine di cui al presente comma e' sanzionata, previa diffida a provvedere entro 15 giorni, con la decadenza dal beneficio ed il recupero dell'acconto, con applicazione degli interessi legali. Contestualmente all'esibizione della documentazione contabile, il beneficiario conferma la richiesta del prestito agevolato, ove gia' prodotta ed ammessa.
3.
Verificata la regolarita', la pertinenza e la completezza della documentazione contabile esibita, esaminate altresi' le risultanze, fornite con apposita relazione, delle verifiche ispettive condotte dall'agenzia per l'impiego, con atto dirigenziale, entro 45 giorni dall'acquisizione di essa, si provvede a: - disporre la liquidazione ed il pagamento del saldo del contributo a fondo perduto per spese di investimento, e del prestito agevolato, se confermato; - autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria nella misura che eccede le esigenze di garanzia delle residue agevolazioni pendenti.
4.
Entro 6 mesi dall'erogazione del prestito, deve essere esibita al servizio lavoro la documentazione di spesa relativa alla sua utilizzazione. In caso di inosservanza del termine, si provvede al recupero dell'importo del mutuo maggiorato degli interessi legali.
5.
Alla restituzione del mutuo settennale il percettore da' corso, mediante versamento su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di rate annuali di importo costante, a partire dal terzo anno dalla data dell'erogazione. L'inosservanza del termine annuale comporta l'applicazione di una penale del 5% dell'importo dovuto per l'anno di riferimento. Il mancato versamento della rata, decorsi 90 giorni dalla scadenza, produce la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione immediata del capitale, maggiorato mediante l'applicazione degli interessi legali.
6.
Con le modalita' specificate nel comma 3 si provvede altresi' all'erogazione del contributo a fondo perduto per la gestione del primo anno di attivita'. A tal fine, il beneficiario trasmette al servizio lavoro la documentazione autenticata attestante le spese sostenute, riconducibili alla Legge 1, nel termine decadenziale di mesi 3 (tre) dal compimento della prima annualita'.
7.
A pena di decadenza dai benefici, con conseguente immediato obbligo di restituzione dei contributi percepiti oltre agli interessi nella misura legale, gli immobili ed i beni strumentali acquisiti con il concorso delle provvidenze di cui alla presente Legge, non possono essere alienati ne utilizzati in modo difforme da quello dichiarato nel progetto, prima che decorrano cinque anni dall'erogazione dell'acconto. E, tuttavia, consentita la sostituzione dei suddetti beni strumentali con attrezzature tecnologica mente piu' evolute, previa comunicazione al servizio lavoro ed emigrazione; a norma dell'art. 20 della Legge 7.8.90 n. 241, l'istanza si considera accolta, qualora nel termine di giorni 60 non venga Comunicato alcun diniego.
Art. 9 - Ulteriori obblighi del beneficiario
1.
Il beneficiario delle agevolazioni si impegna, rilasciandone apposita dichiarazione entro 20 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, a: - restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto; - conservare per 10 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla prima tranche del contributo; - acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione ; - fornire i dati e le notizie richiesti dagli organi della Regione e dagli incaricati delle verifiche ispettive; - non richiedere, per 3 (tre) anni dall'erogazione dell'acconto, ulteriori aiuti pubblici che, cumulati con quelli accordati ai sensi della presente Legge, comportino l'erogazione complessiva di oltre 100.000 ecu per lo stesso oggetto; comunicare, in ogni caso, qualsiasi aiuto supplementare concesso, per lo stesso tipo di spesa sovvenzionata dalla Regione, da altre fonti pubbliche.
Art. 10 - Formazione-informazione-vigilanza-valutazione d'impatto
1.
Nello schema di piano delle attivita' formative per l'anno 1997 sono previste azioni di formazione continua mirate allo sviluppo delle competenze professionali di imprenditori, dirigenti, quadri e lavoratori delle p.m.i. Che agiscono nel settore specifico dell'imprenditoria turistica eco-compatibile. Le suddette iniziative sono prevalentemente localizzate nei territori desumibili dei parchi e delle riserve naturali.
2.
La Giunta regionale delibera la stipula di una convenzione con l'agenzia per l'impiego avente ad oggetto: 1) l'allestimento, da parte di quest'ultima, di sportelli informativi nei quattro parchi e riserve interessati all'applicazione della presente Legge, fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze. La fase informativa dovra' coinvolgere i sindaci dei Comuni interessati, ed avvalersi di modulistica specificamente prodotta; 2) l'assistenza tecnica alla progettazione delle iniziative imprenditoriali giovanili, per il medesimo periodo; 3) il monitoraggio ispettivo dei progetti ammessi a finanziamento.
3.
L'osservatorio regionale del mercato del lavoro , avvalendosi delle risorse ordinariamente attribuite al medesimo, esplica indagini finalizzate alla valutazione di efficacia dell'intervento, con particolare riguardo agli effetti occupazionali diretti ed indiretti.
Art. 11 - Norma finanziaria
1.
L'onere complessivamente derivante dalla presente Legge e' valutato in #. 5.000.00.000.
2.
Alla spesa, cosi' come quantificata al comma 1, si provvede con un intervento programmatico da eseguire nel biennio 96/97, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale di contabilita' 29.12.77 n. 81.
3.
Per l'anno 1996, la spesa prevista e' di lire 1.800.000.000, alla cui copertura si provvede: - quanto a lire 1.300.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilita' impegnabili iscritte sul cap. 22430 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996; - quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilita' impegnabili iscritte sul cap. 22433 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.
4.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso e' istituito ed iscritto il seguente capitolo: - cap. 22315 (di nuova istituzione ed iscrizione al sett. 2, tit. 2, ctg. 3, sez. 8) denominato 'interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile e misure per la tutela dell'occupazione nel territorio dei parchi nazionali, regionale e delle riserve naturali, istituite con Legge regionale', con uno stanziamento per competenza e cassa di lire 1.800.000.000 fondi statali.
5.
La rimanente somma, fino a concorrenza dell'onere complessivo di cui al comma 1, sara' iscritta sui corrispondenti capitoli del pertinente bilancio relativo al 1997, rinviando alla Legge di approvazione del documento previsionale del medesimo esercizio l'iscrizione della quota relativa.
6.
Gli oneri di cui al comma precedente relativi al 1997 trovano copertura finanziaria, per l'importo di lire 3.200.000.000, mediante utilizzazione delle disponibilita' di cui al cap. 22433 (fondi statali).
7.
Le azioni di cui all'art. 10, comma 1, incidono sulle risorse che lo schema di piano delle attivita' formative per l'anno `97 destina agli interventi di formazione continua per i lavoratori delle p.m.i.
8.
Gli oneri relativi alla convenzione di cui all'art. 10 - comma 2 -, stimati in lire 45.000.000 (quarantacinquemilioni) complessivi, trovano copertura sul capitolo di spesa dell'esercizio in corso istituito ai sensi del precedente comma 4.
9.
Il costo del funzionamento del Comitato, di cui all'art. 7 - comma 1, e' ricompreso nella quota parte dello stanziamento annuale destinata al finanziamento delle iniziative imprenditoriali giovanili. Con atto dirigenziale e' determinata la misura del compenso spettante ai componenti del Comitato di estrazione esterna alla Regione, pari ai 2/3 di quello riconosciuto per le valutazioni dei progetti presentati ai sensi della Legger. 14.9.94 n. 61.
Art. 12 - Criteri di riparto della spesa
1.
La disponibilita' finanziaria determinata per il biennio 96/97 dall'articolo che precede e' utilizzata come di seguito specificato: - iniziative imprenditoriali giovanili: * anno 1996: 60% delle risorse disponibili; * anno 1997: 85% delle risorse disponibili; - lavori socialmente utili: * anno 1996: 40% delle risorse disponibili; * anno 1997: 15% delle risorse disponibili.
Art. 13 - Norma finale
1.
La presente Legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti 'de minimis'. Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93, paragrafo 3 del trattato CEE.
Art. 14 - Urgenza
1.
La presente Legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8 Maggio 1997





