Legge regionale 19 Giugno 1985, n. 25
Modifiche ed integrazione di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'amministrazione regionale nonche' ulteriori disposizioni finanziarie
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 19/06/1985 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis -
Art. 34
Modificazioni della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 : ordinamento della formazione professionale nell' ottavo comma dell' art. 8 della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, le parole 'il 1 ottobre ed il 30 settembre' sono sostituite dalle parole 'tra il 1 settembre ed il 31 agosto'. Il terzo comma dell' art. 10 della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e' sostituito dal seguente comma : l' erogazione dei contributi di cui alla lettera a ) del precedente art. 9 viene corrisposta fino alla misura dell' 80 %, per i corsi di prima qualificazione ed avvenuta approvazione del piano regionale, per gli altri corsi ad attivita' formativa iniziata. La restante quota dei contributi viene corrisposta entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione della spesa da parte dell' ente gestore.
Art. 35
Integrazione dell'art. 52 della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 dopo il primo comma dell' art. 52 della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e' inserito il seguente nuovo comma : la direzione generale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attivita' e beni culturali e' autorizzata ad impartire le necessarie disposizioni alle quali gli enti gestori dei corsi, compresi nel piano di cui all' art. 8 della presente Legge, o degli altri interventi di carattere speciale, sono tenuti ad attenersi per consentire la rendicontazione agli organi delle Comunita' europee nei termini e con le modalita' fissate dalle Comunita' medesime. ( omissis )
19 Giugno 1985





